Ugo De Rosa | Fino all’ultimo momento, prima che – per effetto di pressioni più o meno indebite – l’atto (il 7 luglio scorso) passasse all’approvazione, a maggioranza, della Giunta Regionale, gli ambientalisti hanno temuto di veder vanificato (come, purtroppo, già avvenuto in varie occasioni) l’enorme lavoro svolto in “back office” – nei mesi precedenti – nell’emendare la bozza del calendario venatorio 2021-22, proposta dall’assessore al ramo, Nicola Caputo, ma alla fine ha prevalso, almeno parzialmente, non la linea dei naturalisti, bensì del buonsenso.
Dopo otto anni – vieppiù in considerazione della “lotta ai rumori” (D.P.C.M. 1-3-1991, D.L.vo 42/2017), della lenta uscita dall’emergenza covid, della nomina di Procida quale “capitale nazionale della cultura” – viene cancellata, dal nuovo regolamento, la “vergogna” (così la definiscono, senza mezzi termini, gli ecologisti!) della preapertura, per alcune specie ornitiche, fin dal primo settembre, persino sulle isole partenopee, in piena stagione turistica: la caccia invece – ad onta delle Giunte dei Comuni locali e del Comitato Tecnico Reg. che peroravano le istanze dei fanatici della doppietta – si aprirà, per la gran parte dei volatili, domenica 19 settembre, giorno in cui, nell’antica Partenope, si festeggia San Gennaro.
L’ultima volta (il 28 agosto 2013) era dovuto intervenire – su ricorso del WWF – il presidente del Tar Campania, Napoli, Sez. III, Saverio Romano, con un apposito decreto cautelare, per bloccare la “strage faunistica anticipata”, pure ad Ischia, Capri, Procida, Vivara “ove gli uccelli transahariani sono obbligati a sostare per rifornimento trofico e riposo, dopo l’attraversamento del Mediterraneo”.
Confermato inoltre – oltre a martedì, venerdì – il terzo giorno settimanale di silenzio venatorio (il lunedì) nelle aree SIC, come l’eremo dell’Epomeo. A prevedere tale limitazione – avversata dalle assovenatorie – è stata la Commissione VIA-VAS del Sett. Tutela Amb. Reg. Campania, nell’ambito del D.P.R. 357/97 e succ. mod.
I provvedimenti adottati senza la V.I.A./Valutazione Incidenza Amb. (ovvero: VINCA e/o V.A.S.) ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge (art. 11, c. 5, D.L.vo 3-4-2006 n. 152).
Nella proposta di “piano faunistico provinciale di Napoli, luglio 2019” vengono individuate 26 oasi di protezione, coincidenti coi Siti d’Importanza Comunitaria, tra cui “Rupi Costiere di Ischia” (685 ha). Dal dicembre 1996, il “comitato aree naturali protette”, presso il Min. Ambiente, prevedeva l’istituzione, sull’isola verde, di una riserva statale.
L’assessore Caputo (Italia Viva), il Presidente dell’VIII Commissione Permanente, Francesco Emilio Borrelli ed i funzionari della Direzione Gen. Politiche Agricole Reg. Campania, Ufficio Centrale Foreste (pur eludendo la moratoria sulla tortora selvatica) hanno incassato il plauso dei dirigenti della L.I.P.U. (Lega Italiana Protezione Uccelli) che – come il “P.A.S. Pronatura/Pan Assoverdi Salvanatura-ONLUS” (il sodalizio con sede in via delle Terme, sin dal 25-2-2021, aveva imposto la formale partecipazione al procedimento amministrativo, ai sensi della legge 241/90) – sono riusciti a dissuadere i più incalliti “nembrotti”, dal ripetere gli errori del passato, impedendogli di “dribblare” i veti dell’ISPRA (Ist. Sup. Protez. Ricerca Ambientale) sulla scorta di “scambi epistolari con la Federcaccia” (così enunciavano, con incredibile improntitudine, i preamboli dei vecchi deliberati), violando praticamente tutte le norme vigenti in materia: la Convenzione di Parigi del 1950 (L. 812/78), la Conv. Ramsar del 1971 (D.P.R. 448/76), la Conv. Berna del sett. 1979 (L. 503/81), la Conv. di Bonn del giugno 1979 (L. 42/83), l’Accordo AEWA dell’Aya del 1999 (L. 66/2006), le linee guida “key concepts of art. 7 (4) Dir. 79/409/CEE” del 2001, senza contare le sentenze della Corte Costituzionale. In particolare, la ONLUS isclana – a cui si deve la battaglia per la protezione della rara “woodwardia radicans” (felce bulbifera) – ha diffidato l’Ente di Santa Lucia ad evitare qualsiasi accenno, nell’attuale disciplina, agli appostamenti “fissi” (ved. Corte Cost. sent. 303/13, Pres. Silvestri) nonché ad attenersi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia di Lussemburgo, che non ammette UN SISTEMA DI DEROGHE PERMAMENTI, IN TEMA DI PERIODI E MEZZI DI CACCIA.
Inoltre, eventuali “scostamenti” dal parere generale dell’ISPRA – sottolineava Rino Romano, portavoce della “P.A.S.”, ex componente dell’Osservatorio sul Lago d’Averno – andranno opportunamente giustificati: “Fuori dai casi “ob relationem”, la motivazione, in fatto e diritto – con cui possono essere disattesi i pareri dell’Ist. Protez. Ambientale – dev’essere congrua, logica, ampia, chiara, adeguata, puntuale, circostanziata, convincente. Non può ricalcare forme stereotipate o di mero stile, sempre uguali” (ex multis, tra le tante: TAR Lazio, Roma, Sez. II, 14-8-1987 n. 1382).
Le norme comunitarie, direttamente applicabili, sono quelle il cui contenuto è incondizionato, sufficientemente preciso (Corte Cost. 170/84). L’efficacia automatica delle Direttive UE self executing, ancorché non recepite integralmente in Italia, riguarda i rapporti tra i singoli e lo Stato (effetto verticale). In caso di conflitti tra il Diritto Comunitario e la pur posteriore legislazione nazionale, quest’ultima va disapplicata (Cass. Civ. 2-3-2005 n. 466).
Al di là delle consuete bramosie dei “seguaci di Artemide”, il “pressing” degli ecologisti (che adesso invitano i cittadini a recarsi, presso i comuni, per sottoscrivere i nuovi referendum anticaccia) – si è incentrato sul pedissequo recepimento del granitico pronunciamento (non vincolante, tranne per la frazione relativa all’estensione della stagione di caccia) dell’ISPRA, prot. 25483 del 18 maggio 2021, a firma del dott. Roberto Cocchi.
Tra l’altro, la riduzione del carniere giornaliero per allodole e merli; il divieto di sparo alla beccaccia dopo il 31 dicembre; la chiusura anticipata della stagione (al 29 novembre) per quaglia, starna, coniglio selvatico; il divieto di abbattimento, benché su appostamento temporaneo, di colombaccio, gazza, ghiandaia, dopo il 31 gennaio.
Quanto sopra – sottolinea la “P.A.S. Pronatura”, già ammessa dal Cons. Stato, nel 1996, ad impugnare il Piano Faun. Ven. stralcio: Delib. G.R. n. 72/3 del 7 agosto 1996 – nella piena consapevolezza dell’importanza dell’ars venandi, nella più deteriore accezione neoborbonica (non ancora debellata del tutto, dal 1860 ad oggi) anche in termini propagandistici, commerciali, elettoralistici e che, fino agli inizi del 1900, le uniche vere strade esistenti nel Mezzogiorno erano gli sterrati che collegavano le regge borboniche coi siti di caccia dei sovrani ispanici, ma soprattutto consci che un sondaggio specializzato dell’IPSOS, promosso, nel 2010, dall’ex Ministro al Turismo, Vittoria Michela Brambilla, rilevò quanto segue: l’80% degli italiani ritiene la caccia un’inutile crudeltà ed è favorevole al divieto di sparo nei terreni privati (come peraltro già acclarato dal referendum del 1997) mentre il 61% della popolazione vorrebbe l’abolizione totale di ogni attività cinegetica, in particolare ai danni degli uccelli migratori (82%).
WWF, LIPU, LAC, CABS ed altre associazioni filantropiche si sono infine complimentate coi Carabinieri Forestali di Casamicciola per il fermo – nella scorsa primavera – del bracconiere Giovanni Esposito, oltre ad auspicare il rilancio dell’Osservatorio Faunistico Regionale.