lunedì, Novembre 25, 2024

Campagnano, la “Gaza” di Ischia. La “comoda” replica del Comune ai Di Iorio e all’avv. Bernardo

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Dopo la diffida per la demolizione degli abusi del vicino e la nota della Regione che “bacchettava” gli uffici comunali e chiamava in causa il prefetto l’Ente se ne lava le mani. Il responsabile del Sue ing. Iacono conferma la competenza della Prefettura con l’eventuale supporto del Genio Militare e invoca anche quella della Soprintendenza.

Arriva la risposta del Comune d’Ischia nella guerra di Campagnano per la demolizione delle opere abusive del vicino di Raffaele Di Iorio e della moglie Carmela Mazzella. Una iniziativa adottata dopo la diffida dell’avv. Carmine Bernardo e la nota della Regione che oltre a “bacchettare” l’Ente chiama in causa il prefetto affinché si attivi per l’esecuzione di quella ordinanza risalente al 2018 ricorrendo eventualmente al supporto del Genio Militare.

Ebbene, nella comunicazione del responsabile del Servizio 5 Area Tecnica e rup ing. Francesco Iacono pur “difendendo” gli ultimi atti adottati dal Comune che sarebbero propedeutici alla demolizione, si avalla la tesi che la competenza spetta al prefetto. Anzi, si chiama in causa anche la Soprintendenza. Il Comune se ne lava le mani pur assicurando l’eventuale supporto. Anche perché, ammette “candidamente” l’ing. Iacono, non ci sono più soldi per eseguire le demolizioni, risultando esaurito il relativo fondo.
La nota indirizzata a Raffaele Di Iorio, al prefetto di Napoli, alla Soprintendenza, alla Regione Campania – Area di coordinamento Governo del territorio Tutela beni Paesistico-ambientali e culturali e per conoscenza al sindaco, al segretario comunale e al vicino Attilio De Angelis fa appunto riferimento all’atto stragiudiziale di diffida e messa in mora del 31.07.2024.

ACQUISIZIONE PROPEDEUTICA ALLA DEMOLIZIONE
Questa la replica del Comune: «L’istanza del sig. Di Iorio Raffaele acquisita al protocollo generale dell’Ente del 31.07.2024, invoca essenzialmente l’esecuzione della demolizione delle opere di cui all’ordinanza n. 35/2018 emessa a carico del sig. De Angelis Attilio. Premesso che il sig. Di Iorio Raffaele con la richiesta in oggetto reitera, insistentemente, vecchie istanze vertenti sul medesimo petitum: L’atto stragiudiziale del 05.06.2018 è stato già riscontrato con nota del 18.06.2018, alla quale peraltro il sig. Di Iorio Raffaele ha prestato completa acquiescenza non avendo proposto contro la stessa alcun tipo di impugnativa; L’atto stragiudiziale del 03.12.2020 è stato già riscontrato con provvedimento del 31.12.2020, al quale peraltro il sig. Di Iorio Raffaele ha prestato completa acquiescenza non avendo proposto contro lo stesso alcun tipo di impugnativa; In ultimo, l’istanza del 17.11.2023, per la quale, lo scrivente ufficio ha già emesso il provvedimento del 06.06.2024, che allo stato non risulta impugnato».

L’ing. Iacono quindi rileva «che con verbale di inottemperanza del 26.05.2018 si è constatata la mancata demolizione delle opere abusive di cui all’ordinanza n. 35 del 21 marzo 2018; Che con ordinanza n. 18 del 25 gennaio 2019, il Comune ha ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n.380/01, nella misura massima di euro 20.000,00; che con il provvedimento del 06.06.2024, non avendo il proprietario ottemperato entro il termine assegnato, è stata dichiarata l’intervenuta acquisizione ipso iure al patrimonio comunale (finalizzata alla demolizione) dell’immobile abusivamente trasformato oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 35 del 21 marzo 2018, e con successiva integrazione del 24.06.2024 sono stati specificati i riferimenti catastali ed allegate le planimetrie catastali dei manufatti acquisiti».

Per il Comune «il provvedimento del 06.06.2024 costituisce atto propedeutico alla demolizione degli abusi, emanato in ottemperanza delle sentenze Tar Campania 2021 e delle sentenze del Consiglio di Stato n. 1892/2024 e n. 1766/2024, su reclami avanzati dai coniugi Mazzella Carmela e Raffaele Di Iorio che hanno sempre invocato l’applicazione del procedimento ex. art. 31 del DPR 380/2001 anche per l’ordinanza in esame».

LA “PALLA” AL PREFETTO
A questo punto il responsabile del Sue di Ischia chiama in causa il prefetto: «Valutato che per l’esecuzione della demolizione delle opere di cui all’ordinanza n. 35/2018, in forza del nuovo testo dell’articolo 41 D.P.R. n. 380/2001, vi è un radicamento della competenza in capo Prefetto. Tale disposizione ha “trasferito” la competenza in materia di procedure di demolizione – in caso di loro mancato avvio entro 180 giorni dall’accertamento dell’abuso – ai Prefetti che si avvalgono dell’ausilio degli uffici comunali per ogni esigenza tecnico-progettuale e con il concorso, previa intesa con l’autorità militare, del Genio militare.

Sul punto si richiama la sentenza del Tar Campania sez. VI n. 6327/2021, la quale ha riconosciuto per la nuova formulazione dell’articolo 41 T.U.E. – introdotta in sede di conversione del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 – l’innovazione del sistema sanzionatorio previsto dal D .P .R. n. 380, chiarendo che tale disposizione innovativa, concentra in capo al Prefetto – in deroga quindi alle ordinarie competenze previste negli articoli 27 e segg. in capo a comuni, enti gestori dei vincoli e regioni – il compito di curare le procedure di demolizione in un’ottica di semplificazione e di effettività delle sanzioni. La giurisprudenza del Tar Campania con sentenza n. 6836/2023 ha anche chiarito che “non può porsi in dubbio che l’inottemperanza all’ordine di demolizione possa radicare la competenza della Prefettura anche nel caso in cui il provvedimento ripristinatorio sia stato adottato in data antecedente alla entrata in vigore (15 settembre 2020) del novellato art. 41”».

Di conseguenza, «sulla base dei riferimenti normativi e giurisprudenziali sopracitati, va considerato che l’ordine di demolizione n. 35/2018 è stato emesso il 21.03.2018 e l’inadempienza è stata constatata con verbale del 26.05.2018, per cui la competenza della demolizione in questione è passata alla Prefettura di Napoli, essendo abbondantemente decorsi i 180 giorni previsti dall’art. 41 citato, fermo restando ogni supporto che il Comune potrà dare semmai richiesto».

IL VINCOLO PAESISTICO E IL PTP
In virtù del vincolo paesistico e del PTP vigente, Iacono richiama anche la competenza della Soprintendenza: «Inoltre, in ragione della circostanza che le opere da demolire ricadono in territorio dichiarato di notevole interesse pubblico, assoggettato a vincolo paesistico, nonché sottoposto al P.T.P. dell’Isola d’Ischia, non va trascurato che l’art. 32, comma 46, della legge 24 novembre 2003, n. 326, modificando l’art.27 del detto d.P.R. n.380/01, ha conferito anche al Soprintendente le funzioni di organo istituzionalmente deputato a disporre ed eseguire la demolizione delle opere abusive ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, per le quali il responsabile dell’abuso non ha provveduto alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi. L’art.27 del d.P.R. n.380/01 cit. prevede, infatti, quanto segue. “Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall’accertamento dell’illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996. n.662”.

Anche l’art. 167 del D.Lgs 42/2004, comma 3, colloca l’incombenza dell’esecuzione della demolizione in capo alla Soprintendenza ed al direttore regionale competente, senza far riferimento all’Ente locale, disponendo che: “In caso di inottemperanza, l’autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d’ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l’autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d’ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall’accertamento dell’illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi dell’apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalità previste dall’articolo 41 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione che può essere stipulata d’intesa tra il Ministero e il Ministero della difesa”».

NON CI SONO SOLDI
Il Comune ormai è “tagliato fuori” (una situazione che fa sicuramente comodo…). In ultimo, come detto, il rup fa presente che non ci sarebbe alcuna disponibilità economica per far fronte alle spese della demolizione, comunque da anticipare: «Infine, si rappresenta altresì la situazione di incapienza delle risorse comunali per l’esecuzione della demolizione a causa dell’esaurimento della dotazione del fondo – demolizioni cui Comune accede presso la Cassa Depositi e Prestiti (avviso del 12.08.2024), per cui giocoforza è necessario l’intervento della Prefettura la quale può avvalersi anche del concorso del Genio militare e della Soprintendenza che può avvalersi del supporto tecnico del Ministero».

L’ing. Iacono dunque «Dichiara l’intervenuto decorso del termine di 180 giorni dall’accertamento dell’illecito, per cui la competenza a provvedere sull’istanza acquisita il 31.07.2024 è radicata in capo al Prefetto, alla Soprintendenza ed al direttore regionale competente, per le motivazioni riportate nella premessa del provvedimento, che si intendono integralmente riportate anche se materialmente non ritrascritte.
In riscontro alla nota prefettizia acquisita al prot. dell’Ente del 25.06.2024, si ritrasmettono in allegato tutti gli atti su richiamati all’Ufficio del Prefetto di Napoli, nonché alla Soprintendenza ed al Direttore regionale competente, affinché possano provvedere sulla demolizione anche con l’ausilio dell’ufficio scrivente, se necessario.
La presente costituisce riscontro alla nota del sig. Di Iorio Raffaele del 19.06.2024 ed alla nota della Regione Campania acquisita il 05.08.2024».
La “palla” passa al prefetto (con eventuale intervento dell’Esercito) e alla Soprintendenza.

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