Il responsabile dell’Area Tecnica e dell’Area VI – Urbanistica del Comune di Casamicciola ing. Gaetano Grasso ha adottato ordinanza di demolizione di opere abusive (il provvedimento, a tutela della privacy, non riporta nemmeno la strada in cui sono state eseguite).
Grasso richiama la relazione tecnica del 19 novembre scorso, a seguito di accertamento eseguito su richiesta del Comando di Polizia Municipale, dalla quale risulta che i proprietari hanno realizzato lavori in assenza di titolo abilitativo, peraltro risalenti nel tempo. Nello specifico: «Lato sinistro scendendo la rampa: capannone in ferro chiuso lungo i perimetrali (tre lati) con pannelli in lamiera coibentata e coperto da lamiera coibentata, il quarto lato, costituente ingresso è dotato di infissi in vetro. La superficie lorda sviluppa circa mq 72,50 (9,30 x 7,80) per un’altezza di mt 2,90 circa. L’opera risulta realizzata presumibilmente tra gli anni 2003 e 2005; capannone in stato precario composto da ritti in legno e copertura in lamiera sviluppante una superficie lorda di mq 212, 41 circa ed altezza interna mt 3,85 circa. L’opera risulta realizzata presumibilmente tra agosto 2017 e settembre 2019; Lato destro scendendo la rampa: Struttura in c. a. composta da pilastri e solaio, addossata ad un preesistente fabbricato, sviluppante una superficie lorda di circa mq 31,50 (7,00 x 4,50) per un’altezza interna di mt 3,50; solaio in c.a. poggiante parte su terreno e parte su n. 2 pilastri, occupante una superficie di circa mq 49,50 (11,00 x 4,50), realizzato alla medesima quota di calpestio della struttura descritta al punto precedente».
Nel provvedimento viene rimarcato che «in applicazione del DPR 380/01 e ss. mm. e ii. il ripristino dello stato dei luoghi e la demolizione delle opere abusive, sopra descritte, costituisce atto dovuto attesa la sussistenza del pubblico interesse anche in considerazione del fatto che l’esercizio dei poteri sanzionatori della P.A. è attività vincolata priva di margini di discrezionalità; Visto che in applicazione del DPR 380/01 e ss. mm. e ii. il ripristino dello stato dei luoghi e la demolizione delle opere abusive, sopra descritte, costituisce atto dovuto attesa la sussistenza del pubblico interesse anche in considerazione del fatto che l’esercizio dei poteri sanzionatori della P.A. è attività vincolata priva di margini di discrezionalità».
Pertanto ordina agli interessati «di demolire le opere abusivamente realizzate indicate in narrativa e di ripristinare lo stato dei luoghi originario entro 90 giorni dalla notifica della presente. Per le operazioni di ripristino di opere eventualmente sequestrate, la S.V. dovrà munirsi preventivamente del dissequestro penale presso la competente A.G.».
Avverte che in caso di inottemperanza, viene irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, che «in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima».