La guerra delle concessioni demaniali marittime a Ischia va avanti senza esclusione di colpi. Dopo il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato da 37 operatori difesi dall’avv. Felice Pettorino, il Comune d’Ischia con l’atto di opposizione dell’avv. Alessandro Barbieri ha ottenuto la trasposizione dinanzi al Tar Campania (così come prevede la normativa nel caso dei ricorsi presentati al Presidente della Repubblica. Una trasposizione che, tra l’altro, consente anche l’accesso ai tradizionali due gradi di giudizio). Al che l’avv. Pettorino ha presentato atto di costituzione in previsione dell’udienza del 14 settembre, con il quale rintuzza le tesi dell’Ente.
Al centro dello scontro, come è noto, la delibera di Giunta di gennaio scorso che ha ridotto al 31.12.2024 la scadenza delle concessioni inizialmente prorogate al 31.12.2033, e di cui ora si ribadisce la richiesta di annullamento.
La difesa dei balneari ischitani prende di mira due passaggi dell’atto di opposizione, ad iniziare da quello che sostiene: «Tale diverso termine di efficacia, è bene precisarlo, si rendeva necessario, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 118/2022 (nella versione ritenuta, dalla costante giurisprudenza nazionale, conforme alle norme eurounitarie self executing) nelle more di approvazione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio marittimo funzionale ad una più coerente assegnazione delle predette concessioni a mezzo di procedure trasparenti, imparziali e non discriminatorie secondo quanto oramai comunemente stabilito».
DECORRENZA DI 15 ANNI
Per contrastare tale tesi, l’avv. Pettorino richiama quanto previsto dalla legge 145/2018, ovvero che «in un’ottica di armonizzazione delle normative europee, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge… sono fissati i termini e le modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime».
Modalità volte a procedere: «alla ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo; all’individuazione della reale consistenza dello stato dei luoghi, della tipologia e del numero di concessioni attualmente vigenti nonché delle aree libere e concedibili; all’individuazione della tipologia e del numero di imprese concessionarie e sub-concessionarie; alla ricognizione degli investimenti effettuati nell’ambito delle concessioni stesse e delle tempistiche di ammortamento connesse, nonché dei canoni attualmente applicati in relazione alle diverse concessioni; all’approvazione dei metodi, degli indirizzi generali e dei criteri per la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri».
Attività che devono essere svolte entro due anni dalla data di adozione del decreto. Dopodiché viene avviata una procedura di consultazione pubblica che deve concludersi entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data di conclusione dei lavori da parte delle amministrazioni, secondo principi e criteri tecnici definiti con DPCM. Al termine vengono assegnate le aree concedibili ma prive di concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge.
La stessa norma – si evidenzia ancora – prevede che le concessioni demaniali marittime vigenti alla data di entrata in vigore «hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici». Stesso discorso per quelle vigenti «alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2009, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009». Questo «Al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l’occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari».
IL TIMBRO PRESTAMPATO
L’avv. Pettorino ancora rileva: «Il Comune di Ischia, ente concedente, ha recepito pedissequamente la proroga al 31.12.2033 prevista dall’articolo 1, commi 682 e segg. della legge n. 145/2018 (“Legge Centinaio”), applicando in calce ai titoli concessori dei ricorrenti tra il 7 ed il 28 ottobre del 2019, l’atto applicativo della detta legge-provvedimento… così come risulta dal timbro prestampato con la firma del Responsabile del procedimento e titolare dell’Ufficio demanio, Ing. Francesco Fermo, apposto in calce a ciascuna licenza di concessione allegate al presente ricorso».
Con la delibera di Giunta impugnata, invece, lo stesso Comune, «a distanza di oltre quattro anni dalle autorizzazioni in proroga in parola, nega la validità delle proroghe stesse, affermando che: “L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze n.ri 17 e 18 depositate il 09.11.2021 ha ritenuto che la disciplina nazionale che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche ricreative – proroga quindicennale stabilita dalla L.145/2018 (inclusa la moratoria pandemica ex art 182 c, 2 d.l. n.34/2020 convertito in legge n.77/2020) collida con l’art. 49 TUEL e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE”». La Bolkestein, appunto.
LA LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE
Qui l’avv. Pettorino solleva la questione di legittimità costituzionale della legge del 2022: «Giova rilevare che le predette leggi, con le quali il Parlamento ha disposto le proroghe delle concessioni balneari, rientrano nella categoria delle leggi provvedimento. Con l’adozione delle leggi provvedimento, in sostanza, il legislatore esercita un potere di cura concreta dell’interesse pubblico, nell’esercizio del quale disciplina casi particolari e concreti, attraverso un atto (la legge) che si colloca tra le fonti primarie del diritto».
Aggiungendo: «I principi che normalmente presiedono l’attività amministrativa ex art. 97 Cost. possono essere invocati anche in caso di leggi-provvedimento.
Va evidenziato che in generale anche le leggi-provvedimento, al pari di ogni altra legge, possono confliggere col diritto comunitario. Il primato del diritto Ue (artt. 11 e 117 Cost.), impone la disapplicazione ad opera del giudice nazionale delle norme interne (comprese le leggi- provvedimento) contrastanti con le norme comunitarie aventi efficacia diretta, in quanto immediatamente attributive di posizioni soggettive tutelabili dinanzi all’autorità nazionale».
Tuttavia «il contrasto di un atto amministrativo con il diritto europeo costituisce sempre e solo motivo di annullabilità e non di nullità», come confermato dalla giurisprudenza in materia.
Inoltre è «esclusa la disapplicazione dell’atto amministrativo divenuto inoppugnabile per decorso dei termini di legge, in quanto ammettendola, si consentirebbe al privato di eludere i termini di decadenza previsti per l’impugnazione degli atti amministrativi».
Per tale motivo viene chiesto al Tar «di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’all’ art.3 c. 1 della legge 118/2022 nella parte in cui non prevede e dispone che: “restano altresì valide per tutta la loro durata, le proroghe delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo rilasciate ai sensi degli artt. 682 e segg. della legge 145/2018 per le quali siano già decorsi dall’ atto applicativo della proroga dell’ente comunale, i termini per l’annullamento d’ufficio di cui all’art. 21 nonies L.241/1990”».
Ne illustra ampiamente anche il motivo: «La dedotta questione di legittimità, è rilevante nel presente giudizio perché sono decorsi oltre 3 anni dal rilascio delle proroghe ai ricorrenti ed è anche fondata ponendosi l’art. 3 c. 1 L.118/2022 nella parte in cui non fa salve le proroghe per le quali sono decorsi i termini per l’annullamento d’ufficio in contrasto con le norme costituzionali in relazione all’art. 21 nonies L.241/1990». Pertanto «anche le proroghe rilasciate ai sensi della legge 145/2018 soggiacciono alla medesima disciplina norma posta anche a tutela dell’affidamento dei concessionari che confidando nella durata quindicinale delle loro concessioni e nella non annullabilità d’ufficio delle stesse per decorso dei termini di cui all’art 21 nonies L.241/90, hanno fatto importanti investimenti rinnovando gli stabilimenti balneari in concessione e contratto mutui rilevanti e non hanno diritto ad alcun indennizzo perché nell’atto concessorio nulla è stato previsto in tal senso potendone la durata della proroga ammortizzarne i relativi costi».
GARANTITA LA CONCORRENZA
Si passa poi a contestare il “retroscena” su cui il Comune ha ancora fondato la propria difesa, ovvero l’ammissione di aver violato la Bolkestein nella procedura di proroga delle concessione, per smentire quanto sostenuto nel ricorso a Mattarella: «Le ricorrenti deducono che le predette proroghe sarebbero l’esito non solo di una compiuta istruttoria ma anche di una pubblica azione ex art. 18 reg. cod. nav. all’Albo pretorio idonea e sufficiente a materializzare quelle procedure imparziali, trasparenti e non discriminatorie necessarie per l’assegnazione dei beni demaniali marittimi (cfr. Direttiva Bolkestein).
Tuttavia, come si dimostrerà nel prosieguo del presente giudizio, non solo tali pubblicazioni non risultano eseguite (di talché tali proroghe non hanno avuto mai “evidenza” alcuna) ma neppure le proroghe automatiche sono frutto di una doverosa istruttoria».
Per l’avv. Pettorino «L’eccezione del Comune, sul punto, con la quale si contesta la pubblicazione all’albo pretorio delle istanze di proroga in parola, oltre ad essere inammissibile, perché rientrando tra le cd. eccezioni de iure tertii è riservata ad eventuali terzi interessati alle medesime aree in concessione ai ricorrenti e non certamente al Comune d’Ischia, ente concedente, che ne ha curato l’istruttoria ed il rilascio è anche infondata».
Innanzitutto deve ritenersi «che essendo state le proroghe rilasciate in conformità alla legge, si presumono quindi conformi alla legge statale ed quella della Regione Campania (presunzione di legittimità degli atti amministrativi)».
A sua volta smentisce la irregolarità della procedura seguita, ribadendo che «in ossequio ai principi espressi dal Consiglio di Stato in adunanza plenaria il responsabile del procedimento del Comune di Ischia ha fatto piena applicazione dell’art. 18 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, che, in attuazione dell’art.36 del codice stesso, ai fini del rilascio delle concessioni demaniali marittime, dispone che quando si tratti di concessioni di particolare importanza per l’entità o per lo scopo, il capo del compartimento ordina la pubblicazione della domanda mediante affissione nell’albo del Comune ove è situato il bene richiesto e la inserzione della domanda per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia, in applicazione di tale articolo, tutte le istanze dei concessionari pervenute nel 2019 e 2020 per accedere all’estensione della scadenza fino al 31.12.2033, sono state pubblicate, per venti giorni all’albo pretorio on line comunale per la trasparenza, con invito, al contempo, a tutti coloro che avessero interesse a presentare per iscritto al Comune le proprie osservazioni o opposizioni a tutela dei propri diritti».
E precisa: «Tali istanze pertanto hanno seguito il procedimento per il rilascio di una nuova concessione demaniale marittima previsto dagli art. 36 del codice della navigazione e 18 del regolamento di esecuzione, in particolare le pubblicazioni, si sono susseguite in gruppi, per venti giorni come per legge, tale pubblicazione ha soddisfatto l’interesse generale a garantire la concorrenza sul mercato locale, aprendo le istanze alle iniziative imprenditoriali concorrenti, potendo la procedura aprirsi al confronto concorrenziale da effettuarsi successivamente, detto procedimento rispetta, pertanto, i citati principi di trasparenza e par condicio indicati dalle norme del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, e 12 della direttiva 2006/123». Nessuna violazione della Bolkestein, dunque, per l’avv. Pettorino.