L’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia sugli autospurghi illeciti aveva portato nel maggio del 2023 al sequestro di diversi beni delle due ditte isolane coinvolte, tra cui gli automezzi utilizzati. Ai titolari veniva contestato il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti.
I provvedimenti emessi nel corso dell’operazione denominata “Clean Island” sono stati oggetto di ricorsi con alterne fortune dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione da parte dei due imprenditori.
Nel caso di Giuseppe Impagliazzo, i giudici di legittimità della Terza Sezione penale non si sono pronunciati, rimettendo la questione al Tribunale di Napoli, come concluso dal pubblico ministero, che aveva chiesto la conversione del ricorso in opposizione.
Oggetto del ricorso era l’ordinanza del Tribunale di Napoli che ad aprile scorso, a distanza di poco meno di un anno dal sequestro, aveva rigettato «l’istanza di autorizzazione all’uso dei mezzi aziendali, oggetto di sequestro preventivo in relazione all’imputazione» di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti. L’Impagliazzo ha però premesso «di impugnare non il provvedimento cautelare (il sequestro, ndr), bensì il provvedimento di rigetto dell’istanza inerente le modalità esecutive dello stesso (facoltà d’uso dei mezzi sequestrati), con le forme dell’incidente di esecuzione, per difetto assoluto di motivazione, essendo il provvedimento di rigetto impugnato privo delle ragioni giustificatrici della decisione».
E’ questo il motivo per il quale la Cassazione ha stabilito che l’impugnazione deve essere qualificata come opposizione. Nell’ordinanza il collegio spiega: «La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che i provvedimenti riguardanti le modalità di esecuzione del sequestro preventivo non sono né appellabili né ricorribili per cassazione e le eventuali questioni ad essi attinenti vanno proposte in sede di incidente di esecuzione».
Ed infatti «il ricorrente aveva correttamente proposto l’incidente di esecuzione con cui chiedeva la facoltà d’uso dei mezzi sequestrati. Peraltro, per il principio di conversione dell’impugnazione, che è applicabile anche in caso di opposizione sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, l’impugnazione proposta va qualificata quale opposizione».
Nel caso specifico, infatti, «l’istanza rigettata con il provvedimento del 24 aprile 2024 attiene specificamente alla gestione del bene sequestrato di cui si chiede l’utilizzo e, quindi, non attiene all’applicazione o alla modifica del vincolo cautelare. Pertanto, in applicazione dei suddetti principi di diritto, pienamente condivisibili, deve disporsi, come anticipato, la qualificazione dell’impugnazione come opposizione e la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, per la relativa fase, dovendosi, peraltro, rammentare, che la facoltà d’uso di beni sottoposti a sequestro finalizzato alla confisca è incompatibile con lo scopo della misura cautelare che è quello di sottrarre fisicamente la disponibilità del bene al destinatario della stessa».
Gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Napoli, ma la puntualizzazione sulla incompatibilità dell’uso dei beni sottoposti a sequestro sembra lasciare poche speranze all’Impagliazzo di vedersi accogliere l’opposizione…