Si è chiuso dinanzi al giudice della Sezione Distaccata il contenzioso tra il Comune di Ischia e le due società che detenevano la concessione del parcheggio ex Jolly prima dei lavori e dell’affidamento all’epoca alla “Publiparking”, poi sostituita lo scorso anno dalla “SIS”. Con il ricorso presentato nel 2018 la “G.P.A. s.n.c. di Mazzella Michele e Vuoso Luciano” e la “D’Amore A.&M. s.a.s.” chiedevano la riconsegna dell’area per ulteriori quattro anni. Ma il giudice dr.ssa Antonia Schiattarella ha dato ragione al Comune, difeso dall’avv. Filomena Giglio. Le due società avevano proposto azione di adempimento sostenendo che l’Ente non avesse adempiuto agli obblighi di cui all’accordo transattivo del 30 gennaio 2015, segnatamente di quanto prescritto dall’art. 4; chiedendo la condanna del Comune alla riconsegna dell’area come da planimetria allegata alla transazione per un periodo di quattro anni, previo corrispettivo di 30.000 euro annui.
L’ordinanza del giudice monocratico della Sezione Distaccata di Ischia riporta quanto evidenziato nel ricorso: «Le società ricorrenti, sin dal 2004, hanno avuto in concessione la gestione dell’area di proprietà comunale sita in via Alfredo De Luca adibita a parcheggio». Sta di fatto che ad aprile 2011 era stata indetta dal Comune la gara per la realizzazione sull’area di un parcheggio pluriplano e sistemazione delle aree esterne, aggiudicata nel 2014. Quindi l’Ente, «attesa la permanenza delle istanti nella gestione dell’area, con nota del 4.8.2014 le invitava e diffidava all’immediato rilascio, al fine di sottoscrivere il contratto di appalto e procedere alla consegna dei lavori alla aggiudicataria; attesa la resistenza delle istanti, la pendenza di un giudizio instaurato dalle stesse dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli e dinanzi al Tar Campania – Napoli, nonché la necessità di evitare le lungaggini di una eventuale azione giudiziaria per ottenere il rilascio forzato, si addiveniva ad un accordo transattivo».
MANCATA RICONSEGNA
Con l’atto di transazione del 30.1.2015 le società istanti «si impegnavano a rinunciare alle azioni proposte contro l’Ente nonché a rilasciare l’area per il periodo necessario alla realizzazione delle opere appaltate per poi essere nuovamente immesse in possesso della stessa per ulteriori quattro anni». Da parte sua il Comune si impegnava alla riconsegna al termine dei lavori. Nel ricorso si sostiene che in ottemperanza a quanto statuito dall’art. 4 dell’accordo transattivo, le società hanno rilasciato l’area entro il 31/1/2015. Ma che «i lavori sono conclusi da notevole lasso temporale e che in particolare il Comune di Ischia nella persona del sindaco legale rapp.te p.t. ha inaugurato l’area di parcheggio il giorno 12 ottobre 2018» affidandola all’epoca alla “Publiparking”. E dunque «nonostante le istanze e diffide di consegna avanzate dalle ricorrenti odierne, il Comune di Ischia non si è mai determinato in tal senso, né ha lasciato trasparire la volontà di ottemperare all’accordo raggiunto, riconsegnando le aree alle ricorrenti».
LE TESI DEL COMUNE
A queste tesi ha replicato il Comune. Dopo una serie di eccezioni di natura “tecnica” sulla notifica del ricorso, la competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria e la natura del rito, l’Ente ha richiesto in via principale e nel merito: di dichiarare risolto di diritto il contratto di cui all’atto di transazione del 30.1.2015, «stante il mancato rilascio dell’area di parcheggio per cui è causa nel termine essenziale e improrogabile del 31.01.2015, quindi, rigettare integralmente il ricorso avverso, perché privo di fondamento in fatto e in diritto, oltre che inammissibile, improcedibile, intempestivo e improponibile, stante, altresì, l’assoluta carenza di circostanze e presupposti legittimanti la proposizione dell’azione de qua nonché la carenza di interesse ad agire delle ricorrenti stesse».
In subordine, è stato chiesto di accertare «il grave inadempimento delle ricorrenti, che hanno riconsegnato materialmente l’area di parcheggio per cui è causa soltanto in data 04.09.2017 e, dunque, oltre il limite della tollerabilità e, per violazione del dovere di correttezza e buona fede nella sottoscrizione e quantomeno nella esecuzione della transazione stessa, e per l’effetto, dichiarare risolto il contratto di cui all’atto di transazione del 30.01.2015 e, pertanto, rigettare integralmente il ricorso avverso».
Ma non basta. In via riconvenzionale è stato sollecitato al giudice di dichiarare la responsabilità delle società «per i danni tutti subiti dal Comune di Ischia a causa della mancata ottemperanza all’obbligo di riconsegnare l’area di parcheggio posta in Ischia alla via A. De Luca entro il termine non prorogabile del 31.01.2015 ed a causa della illegittima occupazione della medesima area sino al 04.09.2017» con condanna al risarcimento dei danni da quantificarsi anche all’esito di CTU tecnica, nonché al pagamento dell’indennità di occupazione dell’area di parcheggio fino al 4.9.2017 quantificata in 12.822,50 euro.
LA NATURA DELLA TRANSAZIONE
In sostanza due reciproche “accuse” di inadempimento. Il giudice ha accolto quella del Comune. Nell’ordinanza dichiara infatti che «la domanda della parte ricorrente è infondata e deve essere rigettata mentre fondata è la domanda riconvenzionale della parte resistente», pur rigettando le eccezioni di natura tecnica. Analizzando la questione nel merito la dr.ssa Schiattarella spiega che «la domanda della parte ricorrente di adempimento della transazione intercorsa tra le parti è infondata perché fondata è l’eccezione di risoluzione della stessa avanzata dalla parte resistente e tempestivamente proposta».
E fornisce un’ampia motivazione della decisione: «Ai fini della dichiarazione di risoluzione giova evidenziare che a parere di questo giudicante trattasi di transazione non novativa. Si ha transazione novativa qualora sussistano contestualmente due elementi, uno di natura oggettiva e uno di natura soggettiva: sul piano oggettivo è necessario che le parti, onde risolvere o prevenire una lite, siano addivenute ad una rinunzia reciproca, anche parziale, alle proprie pretese, volta a modificare, estinguendola, la situazione negoziale precedente e ad instaurarne una nuova in quanto tra i due rapporti, il vecchio e il nuovo, vi sia una situazione di obiettiva incompatibilità; sul piano soggettivo, è necessario che sussista una inequivoca manifestazione di volontà delle parti in tal senso, ovvero che esse abbiano palesato il loro intento di instaurare tra loro un nuovo rapporto e di estinguere quello originario, dando a tale volontà forma e contenuto adeguati».
L’AREA NON RILASCIATA
Nel caso oggetto del contenzioso «le parti non hanno inteso costituire un nuovo rapporto ma hanno stabilito solo un nuovo termine per il rilascio dell’area adibita a parcheggio e gestita dalla parti odierne ricorrenti; hanno stabilito cioè che l’area sarebbe stata rilasciata entro il 30.1.2015 e poi riconsegnata per ulteriori quattro anni dopo l’esecuzione dei lavori da parte del Comune di Ischia». Dunque «se trattasi di transazione non novativa, della stessa si può invocare la risoluzione per inadempimento e tale risoluzione effettivamente si è verificata. In virtù di quanto stabilito dall’art. 4, infatti, le odierne ricorrenti avrebbero dovuto rilasciare, entro il termine improrogabile del 31.01.2015, la porzione di area di parcheggio individuata con colorazione in rosso e retinata nella planimetria allegata alla transazione, mentre non avrebbero dovuto rilasciare la parte non indicata in tal modo».
E si arriva al nocciolo della questione, ovvero il mancato rilascio nel termine indicato: «Come argomenta la parte resistente, che le odierne ricorrenti non avessero mai effettivamente e materialmente rilasciato l’area ed avessero continuato ad occuparla per intero abusivamente, senza titolo ed in violazione dell’accordo transattivo, sino al 4.9.2017, è dimostrato dal verbale redatto dall’Ing. Gaetano Grasso in data 4.9.2017, dal quale si evince che “i concessionari consegnano la area di parcheggio con la presenza di 38 auto le cui targhe sono elencate nell’allegato con la documentazione fotografica riportante lo stato delle auto ancora parcheggiate”.
Emerge dunque, che fino a tale data, le ricorrenti avessero occupato abusivamente anche l’area di parcheggio che avrebbero dovuto rilasciare entro il 31.1.2015 e che, solo fittiziamente, avevano riconsegnato in data 09.03.2015, atteso che, come sopra accennato, l’area di parcheggio che, stando alla transazione, esse non avrebbero dovuto restituire, era quella occupata dalla roulotte di superficie pari a circa mq 20 25, nella quale non poteva essere parcheggiato alcun veicolo, tantomeno le 38 autovetture richiamate nel verbale redatto dall’Ing. Grasso».
OCCUPAZIONE ABUSIVA
L’ordinanza evidenzia un ulteriore elemento a riprova dell’inadempimento: «L’omesso rilascio prima del 4.9.2017, inoltre, è dimostrato dal fatto che le stesse ricorrenti, dopo circa un mese, hanno evocato in giudizio il Comune di Ischia e l’ing. Gaetano Grasso stesso, per sentir far diritto alla propria domanda possessoria ed accogliere la richiesta di tutela, ordinando al Comune di Ischia, in persona del suo legale rapp.te p.t., e all’ing. Gaetano Grasso, di reintegrare i ricorrenti nel possesso esclusivo dell’area descritta nella premessa del ricorso. In tale occasione le ricorrenti precisavano che, dapprima, con nota del 31.8.2017, il responsabile del Servizio Lavori Pubblici aveva invitato le società gestrici a rilasciare sgombero di persone e di cose l’area entro le ore 7.00 del 4.9.2017 e che, in seguito, in data 4.9.2017, l’ing. Grasso, con l’aiuto della “ATI Costruzioni Santoro” aveva recintato l’area, portando all’interno di essa camion, pale meccaniche, gru ed aveva estromesso i ricorrenti facendo rimuovere tutti i veicoli in essa parcheggiati ed apponendo una scritta all’esterno. Le stesse resistenti, proponendo tale domanda possessoria (la stessa è stata rigettata con il provvedimento del 16/1/18, emesso dal Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia), hanno pertanto confermato di non aver mai rilasciato l’area in questione prima del 4.9.2017». Come si suol dire, si sono date la zappa sui piedi…
Circostante «allegate dalla parte resistente nella totale non contestazione della parte ricorrente». L’omesso effettivo rilascio dell’area entro il 31.1.2015 con la conseguente occupazione abusiva della stessa «costituisce un grave inadempimento rispetto a quanto convenuto nella predetta transazione, con la conseguente caducazione e risoluzione della stessa e con la conseguente liberazione del Comune di Ischia dall’obbligo di riconsegnare l’area ai ricorrenti». Il giudice evidenzia: «Trattasi infatti di un ritardo grave nell’adempimento della propria obbligazione considerato il preminente interesse pubblico all’immediato rilascio dell’area da parte delle odierne ricorrenti, in modo da assicurare la consegna dei lavori all’impresa aggiudicataria degli stessi».
Risolto il contratto di transazione per grave inadempimento, ne consegue il rigetto del ricorso e al contrario la fondatezza della domanda riconvenzionale del Comune, ovvero la responsabilità per la mancata riconsegna dell’area. La richiesta di risarcimento dei danni è stata ritenuta generica, mentre il giudice ha accolto quella per il pagamento legato all’occupazione dell’area riconsegnata tardivamente. Il parcheggio di via Alfredo De Luca resta alla “SIS” come deciso dal Comune d’Ischia, che per la indebita occupazione incasserà 13.224,27 euro oltre interessi, come quantificato dal giudice. Ovviamente le due società ricorrenti sono state condannate anche al pagamento delle spese processuali, nella misura di 6.500 euro.