sabato, Dicembre 21, 2024

Concorso annullato, il Comune di Ischia vince contro il “candidato” Oscar Rumolo

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A otto anni dai fatti il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del Tar. L’ex dirigente di Lacco Ameno lamentava il mancato esperimento della procedura di mobilità prima di dare il via all’iter concorsuale. Circostanza che gli avrebbe precluso il diritto ad essere assunto come funzionario direttivo economico-finanziario. Ricorso accolto in primo grado. In appello è prevalsa invece la tesi dell’Ente in quanto Rumolo non era in possesso della categoria giuridica richiesta

Il secondo atto della disputa tra Oscar Rumolo e il Comune d’Ischia sul concorso bandito anni orsono per l’assunzione di un funzionario direttivo economico-finanziario si chiude con la vittoria dell’Amministrazione ischitana. Il Consiglio di Stato, infatti, ha ribaltato il giudizio del Tar annullando la sentenza che dava ragione all’ex potente dirigente del Comune di Lacco Ameno e annullava quel concorso per il mancato rispetto della procedura di mobilità. Procedura che se fosse stata esperita, sosteneva Rumolo, gli avrebbe dato diritto a quel “posto”.

Una pronuncia che ormai, a distanza di anni per i tempi lunghi della giustizia, non ha alcun effetto nella sostanza avendo il Comune “superato” ampiamente il problema (ma si è comunque costituito in secondo grado, a differenza di Rumolo), ma che assume ugualmente rilievo per la “notorietà” dei protagonisti di una vicenda che all’epoca aveva destato un certo scalpore.
Il concorso era stato bandito nel 2016, la sentenza del Tar Campania risale al 2020 e il Comune d’Ischia aveva subito proposto appello. Ora è arrivata la decisione.

La sentenza impugnata che aveva accolto il ricorso di Rumolo, «all’epoca dei fatti responsabile del settore economico-finanziario del Comune di Lacco Ameno, inquadrato a far data dal 17 giugno 2002 nella categoria giuridica D1, posizione economica D2, ha annullato gli atti del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato, in regime di tempo parziale, di un funzionario direttivo economico-finanziario di categoria D3 (concorso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 93 del 25 novembre 2016)».
L’annullamento era stato pronunciato in accoglimento delle censure di violazione del testo unico del pubblico impiego, «per mancato previo esperimento di una procedura di mobilità prevista dalle disposizioni ora richiamate, alla quale per la pronuncia di primo grado il ricorrente aveva titolo e interesse a partecipare una volta acquisito il nulla osta preventivo per il trasferimento dall’amministrazione comunale di provenienza (nota del sindaco del Comune di Lacco Ameno del 12 gennaio 2017)».

ERA NECESSARIA LA CATEGORIA D3
Il nocciolo della questione, su cui si è basato l’appello del Comune d’Ischia e non rilevato dal Tar, verte sulle categorie giuridiche e dunque sui requisiti professionali di Rumolo per essere assunto.
Infatti nell’impugnazione è stata dedotta «l’erroneità della sentenza in ragione del fatto che il ricorrente sarebbe invece privo del requisito partecipativo rispetto ad una procedura di mobilità per una posizione di categoria D3, perché superiore sul piano professionale a quella posseduta D1.

Viene al riguardo sottolineato che pur collocate nella medesima categoria secondo il sistema di classificazione del personale dipendente degli enti locali (CCNL di comparto del 31 marzo 1999) le due posizioni si distinguerebbero non soltanto sul piano economico, come supposto dalla pronuncia di primo grado, ma anche giuridico, in ragione dei differenti contenuti professionali delle corrispondenti qualifiche di provenienza secondo il sistema di inquadramento del personale dipendente degli enti locali previgente a quello introdotto con la contrattazione collettiva».
Come poi condiviso dal Consiglio di Stato, «secondo l’amministrazione comunale appellante la mancanza di una corrispondente qualifica priverebbe quindi il ricorrente della legittimazione ad agire per l’annullamento degli atti del concorso e in ogni caso paleserebbe l’infondatezza della sua impugnazione».

L’ERRORE DEL TAR
Il collegio in premessa dà atto «che il contraddittorio in secondo grado è stato validamente costituito ad iniziativa dell’amministrazione comunale, con la notifica dell’atto d’appello a mezzo di messaggio p.e.c. all’indirizzo dichiarato dal difensore del ricorrente per il giudizio di primo grado». Dunque se Rumolo non si è costituito non è “colpa” del Comune.

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato quindi spiega perché l’appello è fondato: «La sentenza di primo grado ha erroneamente supposto che le posizioni D1 e D3 ai sensi del menzionato contratto collettivo di comparto abbiano rilievo esclusivamente economico all’interno della stessa categoria, quando invece ad esse corrispondono differenti contenuti professionali che valgono ad enucleare una distinzione di qualifica sul piano giuridico tra le stesse».

Per illustrare l’errore del Tar viene richiamata pedissequamente la normativa in materia: «L’art. 3 del CCNL del 31 marzo 1999, prevede infatti al comma 7 “particolari profili professionali” all’interno delle posizioni economiche interne delle categorie B e, per quanto di specifico interesse nel presente giudizio, D. Sul piano economico esse sono destinatarie di uno stipendio tabellare iniziale superiore a quello della prima posizione della rispettiva categoria. In questa prospettiva l’art. 13, cui l’art. 3, comma 7, fa rinvio, nell’enunciare la regola di carattere generale secondo cui il trattamento tabellare iniziale del personale inserito in ciascuna categoria (A, B, C e D) “corrisponde alla posizione economica iniziale” di questa, fa nondimeno salvi “i profili delle categorie B e D di cui all’art. 3, comma 7”. Per questi si prevede che il trattamento tabellare iniziale “corrisponde, rispettivamente, ai valori economici complessivi indicati nelle posizioni B3 e D3”. La disposizione di contratto collettivo ora richiamata trova quindi attuazione nell’allegato B, in cui per queste due categorie è previsto uno stipendio tabellare distinto rispetto alla rispettiva posizione iniziale, e non già un incremento di quest’ultimo, come invece nel caso della posizione economica D2 (e B2)».

RILEVANZA ECONOMICA E GIURIDICA
Ma come evidenziato, non si tratta solo di una differenziazione economica: «La descritta autonoma rilevanza sul piano economico costituisce il riflesso di quella di carattere giuridico della categoria D3. Nelle declaratorie enunciate all’allegato A al CCNL del 31 marzo 1999 viene infatti affermato che “per i profili professionali che, secondo la disciplina del D.P.R. n. 347 del 1983 come integrato dal D.P.R. n. 333 del 1990, potevano essere ascritti alla VIII qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica D3”.

Nella tabella di corrispondenza tra le precedenti qualifiche funzionali e il nuovo sistema di inquadramento introdotto dalla contrattazione collettiva, di cui all’allegato C al medesimo CCNL del 31 marzo 1999, la posizione D1 è dichiarata corrispondente alla ex VII qualifica, mentre come in precedenza esposto nella posizione D3 sono stati fatti confluire gli ex appartenenti all’VIII qualifica».
Il collegio aggiunge: «Pertanto, nel passaggio al nuovo sistema di classificazione fondato su aree, nell’ambito delle quali la progressione è in linea di principio meramente economica, ai sensi dell’art. 13 sopra richiamato, è stata comunque prevista una differenziazione sul piano giuridico tra le diverse posizioni all’interno delle aree. In coerenza con ciò l’art. 4 del CCNL prevede che le procedure di progressione verticale interna possano essere previste anche “per la copertura dei posti vacanti dei profili delle categorie B e D di cui all’art. 3, comma 7”. La ricognizione delle disposizioni di contratto collettivo finora svolta depone pertanto in modo univoco nel senso della differenziazione sul piano giuridico-professionale fra personale dipendente degli enti locali di categoria D1 e rispetto al personale D3, come peraltro affermato in modo costante dalla giurisprudenza di legittimità».

IMPUGNAZIONE NON LEGITTIMA
Il mancato esperimento della procedura di mobilità non rileva, perché appunto in tutti i casi Oscar Rumolo non avrebbe avuto diritto a parteciparvi. La sentenza su questo punto è chiara: «Ne deriva che l’originario ricorrente, inquadrato nella posizione giuridica D1, posizione economica D2, non avrebbe potuto a partecipare ad una procedura di mobilità per la superiore posizione D3, dacché l’assenza di legittimazione ad impugnare il concorso a suo tempo indetto dall’appellante Comune di Ischia per un posto relativo a quest’ultima».
All’accoglimento dell’appello e «per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado va respinto il ricorso invece con essa accolto».

Anche se nel dispositivo il collegio è incorso in errore, riportando testualmente «definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado accoglie il ricorso e annulla gli atti con esso impugnati». Anche i giudici amministrativi non sono evidentemente esenti da qualche “refuso”.
La questione ad ogni modo è definitivamente chiusa. E sul fronte delle spese si registra un pareggio, in quanto sono state compensate per il doppio grado di giudizio «in ragione della peculiarità della questione controversa». Una controversia durata otto anni…

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