Ida Trofa | Lo scontro frontale, cruento e pericolosissimo, sull’affare del concorso politico, truccato, di Casamicciolaùzione di n. 1 Istruttore direttivo Amministrativo – Finanziario, a tempo pieno e indeterminato, cat. D/D1. La procedura finita al centro di denunce incrociate ed un intrigo istituzionale ben lungi dal risolversi.
Nel merito, oltre alla contesa tra poteri forti interni all’establishment politico locale si è aperto un capitolo giudiziario fato di denunce, annullamenti in autotutela e ricorsi alla magistratura. In ultimo si è espresso il TAR Campania sulle richieste di un candidato illustre, la dottoressa Enza Piro finita suo malgrado al centro delle beghe governato con la cacciata di Giovan Battista Castagna by (zia) Nunzia Piro. La dottoressa Enza Piro era già convinta di aver il posto fisso in tasca. Questo prima dell’affare Piro vs Castagna, prima che il funzionario Imma Iacono direttamente dalla commissione d’esame denunciasse brogli e trucchi nelal conduzione del concorsone.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) in queste ore si è pronunciato proprio nel merito degli atti che denunciano gli imbrogli e annullano l’assunzione Piro con una ordinanza che di fatto accoglie la domanda cautelare della concorrente politica e, per l’effetto, sospende gli atti gravati, ivi compreso quello pel tramite del quale si è iniziata altra e diversa procedura di reclutamento della figura professionale. La pronuncia è sul ricorso numero di registro generale 3997 del 2022, proposto dalla Vincenza Piro, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Puca e Vito Trofa, contro Comune di Casamicciola Terme, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Sabia e nei confronti di Concetta Iacono. La figlia dell’ex assessore Fenina Senese non è costituita in giudizio.
La Piro era intervenuta per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,
della determina del Comune di Casamicciola n. 444 del 01.08.2022, pubblicata all’albo pretorio comunale in data 03.08.2022 con cui si approvavano i verbali di Commissione relativi al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 Istruttore direttivo Amministrativo – Finanziario, a tempo pieno e indeterminato, cat. D/D1, nella parte in cui si determina l’insufficienza nella seconda prova scritta svolta dalla dott.ssa Piro. Inoltre, medesimo provvedimento richiedeva per il verbale di commissione n. 8 prot. 7412 del 06.07.2022 del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 (uno) Istruttore direttivo Amministrativo – Finanziario, a tempo pieno e indeterminato, cat. D/D1 nella parte in cui determinava l’insufficienza nella seconda prova scritta svolta dalla dott.ssa Piro; del verbale di commissione n. 9 prot. 7413 del 06.07.2022 del Concorso pubblico nella parte in cui stabilisce che la dott.ssa Piro non è ammessa allo svolgimento della prova orale. Ovviamente l’attacco è anche a tutti gli altri verbali di commissione in quanto lesivi degli interessi della ricorrente e della griglia di valutazione della seconda prova scritta realizzata dalla dott.ssa Piro identificata con la busta n. 4.
Impallinata anche la nota Prot. 8466 del 03.08.2022 con cui il Comune di Casamicciola ha avviato la procedura di reclutamento di n°1 unità di personale di categoria D previsto nella programmazione triennale del fabbisogno del personale relativo all’anno 2022 approvato con delibera di giunta n. 24 del 25.02.2022;
della nota prot. 8550 del 04.08.2022 di integrazione alla nota prot.8466 del 03.08.2022 e la nota della Regione Campania prot. 2022.0426504 del 31.08.2022 avente ad oggetto “ricognizione personale in disponibilità”.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 il dott. Rocco Vampa. Questi ha “reputati sussistenti, all’esito della sommaria delibazione che è propria della sede cautelare, gli estremi per la sospensione degli atti impugnati, avuto riguardo alla sussistenza del prescritto fumus boni iuris in relazione al primo mezzo di gravame -le restanti censure apparendo non superare la soglia di ammissibilità, prima ancora che di fondatezza, comechè in buona parte impingenti nel merito dei giudizi tecnici formulati dalla commissione- atteso che: l’agere della commissione esaminatrice, siccome risultante dal verbale n. 8, sembrerebbe aver tenuto in non cale i criteri di valutazione siccome partitamente e puntualmente stabiliti dalla stessa commissione in via preventiva, ed ex ante, id est prima dell’avvio delle operazioni di correzione della seconda prova scritta; in tal guisa, le regole informanti le operazioni di correzione e valutazione degli elaborati appaiono sostanzialmente essere state disapplicate dalla stessa commissione esaminatrice che le aveva foggiate e poste a fondamento della fase della procedura concorsuale de qua agitur, in violazione dei principi generali che governano la materia (par condicio tra i candidati ed immodificabilità “in itinere” dei criteri di valutazione)”.
Le peculiari connotazioni della controversia valgono a giustificare la compensazione interpartes delle spese della presente fase cautelare. Per questo motivo il Tribunale accoglie la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, sospende gli atti gravati.
La trattazione del merito del ricorso è fissata per la udienza pubblica del 6 dicembre 2022. Così è stato deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 con l’intervento dei signori magistrati: Santino Scudeller, Rocco Vampa e Mara Spatuzzi. E’ chiaro che sulla questione ne vedremo ancora delle belle.