giovedì, Novembre 14, 2024

Contenzioso che coinvolge Comune di Barano, Cisi ed Evi. Accesso agli atti giustificato, il Tar nega la sospensiva

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Un contenzioso tra cittadini a Barano ha tirato in ballo anche il Comune, il Cisi e l’Evi, per il rilascio da parte dell’Ente comunale di alcuni documenti.

Sono ricorsi al Tar Rosanna Buono, Pietro Buono, Gennaro Ciro Buono e Margherita Buono, contro appunto il Comune e Giuseppe Di Meglio e nei confronti di Cisi ed Evi, tutti non costituiti in giudizio.

Nell’impugnazione si chiede l’annullamento previa sospensione dell’efficacia «del provvedimento del 20.03.2024 di “accoglimento dell’istanza” assunto dal responsabile dell’Ufficio Tributi del Comune di Barano d’Ischia a definizione dell’istanza di accesso agli atti presentata dal sig. Di Meglio Giuseppe in data 15.01.2024», nonché «del provvedimento del 20.03.24 di “accoglimento istanza-rilascio copie” assunto dal responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Barano d’Ischia a “ridefinizione” dell’istanza di accesso agli atti presentata dal Di Meglio Giuseppe in data 15.01.2024», istanza distinta dalla prima.

La Sesta Sezione del Tar Campania presieduta da Santino Scudeller con l’ordinanza emessa ha però respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato. Motivando: «Considerato che, all’esito della sommaria deliberazione che tipicamente connota la sede cautelare, non appaiono ravvisabili i presupposti per la concessione della invocata tutela, atteso che: la ostensione degli atti richiesti appare giustificata dalla effettiva esistenza inter partes di un procedimento giurisdizionale avanti il Giudice ordinario e, indi, in abstracto connessa alle prerogative defensionali in quella sede spettanti al controinteressato;

la valutazione, poi, della concreta utilitas della agognata documentazione ai fini del contendere (in quel giudizio) pertiene alla Autorità giurisdizionale adita, e non già e non anche alla Amministrazione che, all’uopo, nell’accogliere le istanze di accesso sul presupposto della loro “astratta” attinenza al giudizio civile pendente tra le parti –al di là ed a prescindere dalla loro concreta utilitas e rilevanza ai fini del decidere- sembra aver fatto buon governo dei principi generali che governano l’accesso agli atti per “ragioni defensionali”».

La trattazione del merito è stata rinviata all’udienza fissata per il 5 giugno, compensando le spese di questa fase «tenuto conto delle peculiarità della fattispecie».

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