Continua a Forio la “guerra” tutta politica tra Giuseppe Colella e l’Amministrazione di Stani Verde. L’ennesimo capitolo è un ricorso al Tar che verte ancora sulla questione “calda” della verifica della eleggibilità dei consiglieri comunali.
Difeso sempre dagli avvocati Ivan Colella e Christian Iacono, il candidato primo dei non eletti nella lista “Noi per Forio” chiama in causa il Comune, il sindaco e gli amministratori (assessori e consiglieri).
Ai giudici si chiede l’annullamento «del provvedimento prot. n. 42245 del 16 ottobre 2024, notificata in pari data a mezzo pec, nella parte in cui il Segretario Generale del Comune di Forio, nell’evadere le istanze di accesso presentate dal ricorrente in data 15 luglio 2024, prot. n. 29191, e in data 28 agosto 2024, prot. n. 35168, non ha concesso l’ostensione sia di tutta la corrispondenza intercorsa tra il Comune di Forio ed il Prefetto di Napoli nel procedimento avviato su istanza del ricorrente il 4 marzo 2024 che delle dichiarazioni sostitutive relative alla insussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità presentate da tutti i consiglieri comunali all’atto di assunzione della carica il 12 giugno 2023» e di eventuali altri atti connessi. Nonché per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Forio di esibire i documenti richiesti.
IL RIMPALLO TRA COMUNE E PREFETTURA
Il ricorso riporta i ben noti fatti che hanno “incendiato” il clima politico all’ombra del Torrione ma che giova sintetizzare per chi non ne fosse a conoscenza. Non convinto dalle dichiarazioni sostitutive di non versare in condizione di ineleggibilità e/o incompatibilità depositate all’atto del primo Consiglio comunale, Colella a marzo scorso aveva richiesto alla segretaria comunale «attestazione dalla quale si evinca se sussistono o meno motivi di ineleggibilità o di incompatibilità» di sindaco, assessori e consiglieri comunali, inoltrando l’istanza al prefetto di Napoli.
Ne era seguito uno scambio di corrispondenza tra Comune, prefetto e il Colella. A seguito dell’avvio della istruttoria da parte della Prefettura, a giugno Colella chiedeva di conoscerne l’esito. E qui il ricorso precisa «che la richiesta di tale chiarimento è stata occasionata dalla pubblicazione su un quotidiano locale di un articolo nel quale si è riferito, in sintesi, che dal Commissariato di Polizia di Ischia, guidato dal vicequestore Ciro Re, erano stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Napoli atti relativi a ben undici indagati tra gli eletti in qualità di consiglieri comunali di Forio o nominati assessori dello stesso ente per pendenze a loro carico non saldate, tra cui contravvenzioni per violazioni al codice della strada, cartelle ADER, Tari ed altri tributi, oltre alla esistenza di abusi edilizi commessi da alcuni degli stessi Amministratori».
La Prefettura ha però ritenuto esaustiva l’attività istruttoria svolta dal Comune, richiamando la nota del presidente del Consiglio comunale. Ma il ricorso puntualizza «che alla nota prefettizia in questione è stata allegata la comunicazione a firma del Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Mattera ed indirizzata alla stessa Prefettura, nella quale leggesi semplicemente che, dall’istruttoria espletata dai responsabili di settore del Comune di Forio e dalle attestazioni ADER relative alle posizioni debitorie degli amministratori del Comune di Forio nei confronti dell’ente, non sussistono, allo stato, cause di ineleggibilità e incompatibilità».
Senza riscontro da parte della Prefettura anche la richiesta di Colella di conoscere se «si fosse svolto il Consiglio Comunale di Forio con l’inserimento, all’ordine del giorno, dei punti richiesti dalla medesima Prefettura e quale determinazione fosse stata assunta in sede consiliare in ordine alla richiesta “attestazione” di insussistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità». Ribadendo ancora «quanto appreso dalla stampa locale circa un presunto coinvolgimento di natura penale a carico di alcuni degli amministratori comunali».
Il Consiglio sul nodo eleggibilità non è stato mai convocato, come attestato dalla Prefettura e confermato dalla nota del presidente del civico consesso. Ma per il prefetto, da quanto comunicato da Mattera, tutto era a posto.
TENTATIVO DI CENSURA
Questo l’antefatto. A questo punto Giuseppe Colella il 15 luglio ha inoltrato al Comune una istanza di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/90 finalizzata ad estrarre copia di tutta la corrispondenza intercorsa tra l’Ente intimato e la Prefettura.
Come è noto, mentre il procedimento sulla istanza di accesso agli atti era in corso, è scoppiata un’altra “bomba”. A luglio la Giunta, su proposta del sindaco, ha contrattaccato alle iniziative di Colella approvando la delibera con cui demandava al rup «l’avvio di tutte le procedure al fine di predisporre gli atti propedeutici al conferimento di incarico legale per tutelare l’immagine dell’Ente e proporre denuncia-querela in ordine ai fatti descritti, per tutti i reati ravvisabili, in primis contro l’autore delle note indirizzate al Prefetto, nonché degli autori degli articoli pubblicati dalla stampa e dei post pubblicati in rete, e poi contro chiunque abbia agito al fine di creare nocumento all’Amministrazione Comunale».
Una delibera pure oggetto di ricorso al Tar da parte di Colella, in quanto «oltre a costituire un evidente, deprecabile tentativo di censurare e “paralizzare” l’attività di informazione della stampa e, dunque, la libera manifestazione del pensiero, anche in rete, su un argomento che ha scosso l’intera maggioranza di governo nel comune di Forio, è manifestamente illegittima anche sotto altri profili e soprattutto perché adottata da ben tre componenti della Giunta (Sindaco Stanislao Verde e Assessori Jessica Maria Lavista e Gaetano Savio) portatori di un palese conflitto di interesse».
Dopo la denuncia penale il 28 agosto è stata inoltrata al Comune una ulteriore istanza di accesso, «questa volta anche per finalità defensionali, chiedendo, appunto, copia conforme della Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 12 giugno 2023 completa di tutti gli allegati e, quindi, delle doverose dichiarazioni sostitutive relative alla insussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità presentate da tutti i consiglieri comunali all’atto di assunzione della carica». Nonché quale accesso civico generalizzato.
LE MANCATE RISPOSTE DEL COMUNE
Le richieste sono rimaste in buona parte inevase, come si evidenzia nel ricorso: «Sta di fatto che, dopo ben due differimenti espressi dell’accesso (atti del 26 agosto 2024 e del 16 settembre 2024), con la impugnata determinazione del 16 ottobre 2024 il Segretario Generale di Forio, nell’esprimersi su entrambe le domande del ricorrente, ha evaso positivamente e solo parzialmente la istanza del 15 luglio 2024, mancando di ostentare in favore del ricorrente copia delle risultanze istruttorie dei vari uffici comunali, in particolare della nota a firma della dott.ssa Francesca Iacono, responsabile del Settore I del Comune di Forio, riguardante la posizione debitoria erariale dei consiglieri comunali all’atto di assunzione dell’incarico e anche successivamente adottata nell’ambito del procedimento di che trattasi.
Quanto invece alla istanza del 28 agosto 2024, la stessa è stata completamente rigettata, non avendo l’amministrazione intimata rilasciato al ricorrente le predette autocertificazioni».
Un diniego che «si fonda sostanzialmente su insussistenti diritti alla riservatezza dei consiglieri interessati» e dunque illegittimo.
L’ACCESSO DIFENSIVO
Il ricorso presenta un unico motivo per “costringere” il Comune di Forio a mostrare tutte le carte.
Evidenziando da subito che «l’accesso documentale ingloba al suo interno anche il peculiare istituto dell’accesso difensivo. L’art. 24, comma 7 l. 241/1990 prevede, infatti, che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”».
Gli avvocati Colella e Iacono specificano: «Pertanto, l’accesso c.d. “defensionale”, cioè propedeutico alla miglior tutela delle proprie ragioni in giudizio (già pendente o da introdurre), ovvero nell’ambito di un procedimento civile o amministrativo, riceve protezione preminente dall’ordinamento atteso che, per espressa previsione normativa, prevale su eventuali interessi contrapposti (in particolare sull’interesse alla riservatezza dei terzi, financo quando sono in gioco dati personali sensibili e, in alcuni casi, anche dati ultrasensibili.
In altre parole, l’accesso difensivo, in virtù della grande rilevanza fornita al diritto di difesa dalla Carta Costituzionale, ha un’estensione anche maggiore del diritto di accesso procedimentale operando in maniera più estesa».
Ancora si cita la pronuncia dell’Adunanza Plenaria che ha affrontato «il rapporto tra l’accesso (difensivo) ed il diritto alla riservatezza ed ha innanzitutto inquadrato l’accesso in chiave di principio regolatore dell’attività amministrativa, ribadendo che il diritto di accesso soddisfa finalità di pubblico interesse favorendo altresì, in relazione alla funzione amministrativa, la partecipazione, l’imparzialità e la trasparenza della P.A.».
E arriva la “stoccata” al rifiuto del Comune: «Applicando i suindicati principi alla vicenda in esame, non vi è chi non veda nel provvedimento impugnato in parte qua l’intento di “nascondere”, avendo il Segretario Generale del Comune di Forio dichiarato di voler salvaguardare il diritto alla riservatezza dei consiglieri comunali, obliterando, tuttavia, la circostanza che le autocertificazioni dagli stessi prodotte al momento dell’accettazione dei munera publica non contengono – in teoria – alcun dato sensibile da salvaguardare».
NON VALE L’INTERESSE ALLA RISERVATEZZA
La denuncia penale assume particolare rilevanza: «Né, pervero, risulta che, nel caso in esame, il Segretario Generale abbia fatto corretta applicazione del principio di proporzionalità se si considera che, nella valutazione svolta, non ha minimamente considerato che, allo stato, come documentato in atti, il ricorrente è indagato per aver richiesto informazioni in merito alla esistenza di cause di incompatibilità di quegli stessi amministratori di Forio che si sono fatti promotori dell’iniziativa giudiziaria penale nei suoi confronti».
In base a tale principio «non può negarsi che l’interesse del ricorrente sia meritevole di tutela ai sensi della costante giurisprudenza, secondo la quale è riconosciuta dall’ordinamento una tutela preminente all’accesso defensionale ovvero all’accesso documentale propedeutico alla migliore tutela delle proprie ragioni in giudizio, atteso che – per espressa previsione normativa – l’interesse con esso perseguito prevale anche su eventuali interessi contrapposti, e in particolare sull’interesse alla riservatezza dei terzi, destinato ex se a recedere rispetto a tale tipologia di accesso».
Ancora si aggiunge: «Inoltre, l’assoluta preminenza riconosciuta dal legislatore al diritto di accesso per esigenze difensive trova conferma nella circostanza per cui il medesimo è accordato indipendentemente dalla fondatezza, nel merito, delle ragioni da “curare” ovvero “difendere”, nonché dalla rilevanza e pertinenza ai fini del giudizio dei documenti individuati dall’interessato, la cui concreta valutazione va essenzialmente apprezzata nell’ambito del relativo giudizio di merito, non essendo la stessa rimessa né all’Amministrazione né al giudice adito nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. Costoro, invero, non devono svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato o da instaurare».
E si torna sulla questione fondante: «Né, ancora, risulta che, nel caso in esame, il Segretario Generale abbia fatto corretta applicazione del principio di proporzionalità se si considera che, nella valutazione svolta, tale funzionario non ha minimamente considerato che, allo stato, come documentato in atti, il ricorrente è indagato per aver richiesto informazioni in merito alla esistenza di cause di incompatibilità di quegli stessi amministratori di Forio che si sono fatti promotori dell’iniziativa giudiziaria penale nei suoi confronti».
GLI ATTI DA PUBBLICARE
Il ricorso poi ricorda che l’istanza di accesso del 28 agosto 2024 è stata presentata anche quale accesso civico generalizzato, «ovvero sulla base di una normativa che riconosce il diritto di “chiunque” di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, non sottoposto ad alcun limite quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e senza alcun onere di motivazione circa l’interesse alla conoscenza».
Un diritto riconosciuto e tutelato «allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico».
Ne consegue «che non può essere ritenuto legittimo un diniego di tale diritto con riferimento ad un fantomatico criterio di proporzionalità e/o diritto di riservatezza».
Infine si richiama la norma del 2014 in base alla quale «i Comuni sono tenuti a pubblicare i seguenti atti di tutti i propri amministratori: a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni reddituali e patrimoniali».
Una puntuale elencazione per concludere: «Se così è, quindi, non si comprende come, nella specie, delle banalissime autocertificazioni (le quali peraltro avrebbero dovuto essere allegate all’atto di nomina e pubblicate on line sul sito del Comune di Forio) potrebbero arrecare pregiudizio alla riservatezza di consiglieri e assessori comunali».