venerdì, Settembre 6, 2024

Corsa contro il tempo, Forio evitato il salasso da TARI. Stani Verde si salva dalla mazzata da 10 milioni di euro

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Il consiglio comunale approva il nuovo PEF: la scadenza era 20 luglio! L’ATO il 16 luglio 2024 ha annullato la determinazione n. 65 del 18 giugno 2024; ha validato il PEF 2022- 2025; e validato il PEF 2024- 2025 per la determinazione delle tariffe. Se il comune non avesse approvato in un nuovo PEF sarebbe entrato in vigore uno sbagliato da 9.900.00 euro....

€ 7.606.475,00 è il costo che Forio pagherà per la nettezza urbana per i prossimi anni. L’amministrazione di Stani Verde è riuscita ad evitare il salasso per i foriani. Senza un attento studio degli atti e dei documenti, infatti, il PEF (ovvero il Piano Finanziario) che poi decide l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) riportava un importo pari ad euro 9.900.000.

Quasi un milione e mezzo in più che i cittadini di Forio avrebbero dovuto pagare per la gestione della nettezza urbana. Una decisione figlia delle passate gestioni e, soprattutto, della non validazione dei vecchi piani tariffari.
Nel consiglio comunale lampo di ieri pomeriggio, che si è svolto senza la presenza della minoranza e con un Vito Iacono arrivato a giochi finiti in preda ad una giusta arrabbiatura, il civico consesso di Forio ha approvato il nuovo piano finanziario e le nuove scadenze per la TARI che, lo ricordiamo sono così calendarizzate: Prima rata 31 agosto 2024; Seconda rata 30 settembre 2024; Terza rata 30 novembre 2024.

LA CONVOCAZIONE D’URGENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Per l’approvazione del PEF, il presidente Gianni Mattera aveva convocato il Consiglio Comunale, in sessione d’urgenza ed in seduta pubblica, ieri 19 luglio 2024, alle ore 18.00 nella sede comunale di Piazza Municipio n.9, sala consiliare. E aveva inserito all’ordine del giorno la “Variazione di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio – Bilancio di previsione finanziario 2024-2026” e, appunto, l’approvazione e validazione Piano Finanziario 2022-2025 Approvazione e validazione Piano Finanziario 2024-2025 secondo la metodologia ARERA MTR2 – Approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (Tari) e delle scadenze per il pagamento – anno 2024. Una corsa contro il tempo perché, con un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto legge 60/2024 (“decreto coesione”) era stato previsto il differimento al 20 luglio del termine di approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva; Considerato che le tariffe per l’anno d’imposta 2024 hanno effetto dal 1° gennaio 2024, se approvate entro il termine del 20 luglio 2024. Evidentemente una data da rispettare!

IL NUOVO PEF
Il consiglio comunale ha approvato la deliberazione con cui prende atto che l’Ambito Territoriale Ottimale Napoli2, Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – ex Legge Regionale Campania n° 14/2016 – in qualità di Ente di governo dell’ambito: con determina del Direttore Generale n. 81 del 16 luglio 2024, ha annullato la determinazione n. 65 del 18 giugno 2024; con determina del Direttore Generale n. 82 del 16 luglio 2024, ha validato il Piano Economico Finanziario 2022- 2025; con determina del Direttore Generale n. 83 del 16 luglio 2024, ha validato il Piano Economico Finanziario 2024- 2025 per la determinazione delle tariffe.

Inoltra ha anche rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all’art. 4 dell’allegato A, alla deliberazione ARERA 363/2021 prevede per il Comune di Forio un incremento, rispetto al PEF dell’anno precedente, nella misura massima del 9,6% per l’anno 2024 e del 2,6% per l’anno 2025 e preso atto che il Piano Economico Finanziario, validato dall’Ente di Governo dell’Ambito, con i relativi allegati, sono trasmessi dallo stesso Ente d’Ambito all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall’art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, e che ai sensi dello stesso articolo, si applicano quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente Territoriale Competente, fino alla definitiva approvazione da parte dell’Autorità.

Al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007 e delle altre componenti da detrarre, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2024 suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell’allegato alla presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della medesima deliberazione; atteso che il costo totale da finanziare, al netto delle detrazioni di cui all’art. 1 comma 4 della Determinazione 2/DRIF/2021 dell’ARERA è pari a € 7.606.475,00 così determinato: Parte fissa: 1.717.455,00€; Parte variabile: 5.889.020,00€
Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano finanziario, tra utenze domestiche e non domestiche come segue: 38,00% a carico delle utenze domestiche; 62,00% a carico delle utenze non domestiche.

DANNI DA VECCHIO PEF
Negli atti che hanno portato alla validazione del nuovo Piano Finanziario per il conteggio della TARI, tra le altre cose, emergono alcuni particolari e passaggi che meritano di essere con attenzione.
Il primo riguarda la remunerazione. “La remunerazione – si legge – del capitale investito netto per il Comune è calcolata sulle entrate A1: in sostanza il comune caricava sul ciclo dei rifiuti, la remunerazione dei soldi che i cittadini versavano per la TARI addebitano loro, paradossalmente, il costo del rendimento”.

Nei conteggi che avrebbero fatto lievitare la tassa fino a quasi 10 milioni di euro, e poi annullato dall’ATO, viene ancora evidenziato che “Mancavano le entrare effettivamente conseguite dal recupero evasione TARI”.
La cosa più grave, oltre al fatto che per il PEF 2022-2025 era stato affidato incarico di supporto alla redazione l’8 luglio 2022 ma non inviato all’ATO per la validazione, è quella relativa al conteggio dell’IVA. “Nel foglio di lavoro IN_COexp_RC-T – si lege ancora – non è stata valorizzata l’IVA. Si ricorda che i costi a carico del Comune sono da imputare al netto della sola IVA indetraibile. L’IVA non detraibile è da considerarsi un costo a carico dell’ente e non ribaltabile sulla collettività”.

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