martedì, Novembre 26, 2024

Crac Calise, le indagini della Guardia di Finanza tra insolvenze e inattendibilità delle contabilità

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Gaetano Di Meglio | Proseguiamo il racconto delle indagini sul crac Calise. In questo articolo, sempre pubblicato a marzo, riportavamo le conclusioni a cui erano giunti gli investigatori della Guardia di Finanza nella relazione trasmessa alla procura della Repubblica.
«Focalizzando l’attenzione sul finanziamento infra-gruppo tra le attività distrattive: “Le operazioni di finanziamento soci che sono state focalizzate dalla CTU ed ammontanti ad euro 240.000,00, rinvenienti dal mutuo contratto con Mps da Marianna Calise srl per euro 491.250,00, sono frutto, di bonifici recanti per lo più la medesima descrizione “esigenze aziendali”, anche se in alcuni casi viene utilizzata la denominazione “acconto fornitura”, “anticipazioni a controllata”, ovvero “finanziamento soci”.
Tali bonifici sono veicolati da una società all’altra del gruppo Calise, a seconda della necessità di liquidità delle stesse ed avvengono in un arco temporale piuttosto ristretto (12.12.2011 – 31.12.2011).

Tuttavia, negli anni dal 2014 al 2019 talune provviste finanziarie, focalizzate dalla CTU ed ammontanti a complessivi euro 631.742,00, sono frutto di bonifici recanti le diciture “esigenze aziendali”, “pagamento fatture” e, prevalentemente, “acconto su fatture”, dalla Calise al porto srl verso la E. Calise e F. Calise srl, senza che vi fossero adeguate contropartite contabili.
Tale aspetto va a suffragare l’utilizzo improprio delle risorse della più florida Calise al porto srl, verso la E. Calise e F. Calise srl, la quale, peraltro aveva ceduto in fitto di ramo d’azienda alla Calise al porto srl, concernente lo svolgimento dell’attività di bar pasticceria con sede operativa in via Sogliuzzo, n. 6/9, sede storica del gruppo, avente le maggiori potenzialità di espungere margini finanziari, per capienza/ricettività nonché per centralità della sede nel contesto urbano del comune di Ischia.
E’, a tal proposito, evidente la finalità distrattiva di risorse finanziarie per. ripianare talune situazioni pregresse della E. Calise e F. Calise srl, in evidenti difficoltà aziendali con masse debitorie consolidate e costanti e fatturati pressoché risibili e non sufficienti a coprire gli impegni finanziari pregressi”.

LA CRISI FINANZIARIA
Si arriva al 2019, anno in cui si appalesa la crisi finanziaria delle società: “In tale annualità le società investite oppongono rispettivamente n. 3 ricorsi, ai sensi dell’art. 182 bis L.F., finalizzate alla ristrutturazione dei debiti contratti nel corso degli anni sia con gli istituti di credito, sia al fine di fornire una liquidità finanziaria aziendale, sia mediante la leva dell’indebitamento scaturente dall’omesso pagamento dei più generali oneri tributari e previdenziali, nonché mediante una serie di operazioni di ristrutturazione societarie, tese alla salvaguardia delle proprietà immobiliari (spin-off immobiliare), trasformando, altresì, tutte le società di persone aventi autonomia patrimoniale imperfetta, in società di capitali, limitando così alle quote societarie il rischio di impresa, contratto dai soci.

A fronte dei suddetti procedimenti tutte le società adottano la medesima strategia, ovvero quella di procedere ad una ristrutturazione dei debiti contratti. avvalendosi di una serie di atti pubblici posti in essere (compravendite di beni infra-gruppo), di confluenze aziendali e di contratti di fitti d’azienda, utilizzando talora meccanismi di per sé leciti (ad esempio si cita il sale and /ease back), tuttavia con finalità illecite e fraudolente.
Al riguardo, si rappresenta che le azioni poste in essere dal gruppo Calise, sono a vario titolo seguite e coordinate da professionisti del settore che da anni si occupano, mediante gli studi associati cui fanno riferimento, di operazioni di salvataggio e risanamento aziendale, come peraltro evidenziato anche dalla CTU.
Tuttavia non si può, allo stato dell’arte, ritenere, salvo diverso avviso di codesta A.G., che gli stessi siano parte integrante di una cabina di regia occulta.
Tale aspetto risponde, quantomeno in parte, nonché sulla scorta delle informazioni in possesso di questa P.G., al quesito.
Ciò nonostante, è di tutta evidenza che le operazioni poste in essere, siano esse sotto forma finanziaria, siano esse sotto forma patrimoniale ovvero societaria, sono funzionali alla salvaguardia e messa al riparo di quanti più aspetti possibili (beni immobili, fallimento di soci e di società, revocatorie di atti pubblici).

Inoltre, la messa in liquidazione di talune società del gruppo, è espressione manifesta dell’epilogo e delle finalità dei soci ed è funzionale all’occultamento della documentazione contabile e probatoria degli illeciti penali e tributari perpetrati ed ipotizzati da questa P.G.
D’altro canto, in via complementare ma non sottostante, è evidente, secondo questa P.G., che le vicende societarie del gruppo, non siano del tutto concluse, in ragione della presenza di fitti di rami d’azienda sanificati per effetto della depurazione eseguita verso terze entità, che attualmente hanno le disponibilità finanziarie necessarie a mantenere in piedi il marchio aziendale, dando così continuità alla gestione aziendale”.

LO STATO DI INSOLVENZA
Quanto allo stato di insolvenza, i finanzieri scrivono: “Come più volte evidenziato nel corso della presente annotazione, le società del gruppo hanno posto in essere una serie di azioni che hanno consentito la realizzazione di eventi distrattivi, nonché posto in essere una serie di condotte finalizzate all’aggiramento dell’appalesarsi di uno stato di incapacità finanziaria da parte dei soci altrimenti protesa a soddisfare le obbligazioni assunte con la gestione aziendale, sia essa corrente sia essa straordinaria.
Invero, tutti i predetti aspetti sopra evidenziati che sono prodromici ad individuare lo stato di insolvenza del gruppo, sono stati posti in essere dalla compagine societaria, anche per il tramite dei propri legali rappresentanti p.t..
Lo stato di insolvenza, cosi delineatosi, diviene conditio sine qua non, per la commissione di una serie di ipotesi dì reato, di varia natura ed a svariato titolo, tra cui, indubbiamente rientrano le condotte di cui all’art. 216 L.F.
A tal proposito, è parere di questa p.g. che talune poste finanziarie siano state utilizzate in maniera prodromica, proprio al fine di evitare lo stato di insolvenza dal punto di vista bancario, come meglio descritto dalla CTU”.

I RAPPORTI ECONOMICI CON SOGGETTI TERZI
Gli esperti delle fiamme gialle hanno quindi analizzato i rapporti con soggetti terzi: “Appare, a parere di questa P.G.. necessario evidenziare la ricostruzione dei rapporti intercorsi tra la compagine societaria riconducibile alla famiglia Calise ed i soggetti che sono subentrati nella gestione dei punti vendita.
Al riguardo viene focalizzata l’attenzione da parte dei militari operanti in ordine alla seguente operazione: Fitto di ramo d’azienda intercorrente tra la Marianna Calise srl e la Calise Espresso srl.
Tale atto presenta alcune criticità che rendono l’operazione ancora più connotata da tratti di opacità, come appresso meglio evidenziato.
Il contratto in argomento non prevede un canone di locazione determinato, in quanto rimanda tale locazione ad un momento successivo, come stabilito all’art. 3, avvalendosi dell’istituto dell’arbitrato ex art. 1349 e.e., entro il 30.06.2021.
Viene altresì pattuito, sempre nel medesimo articolo al punto 6., un diritto a portare in compensazione con i canoni di fitto eventuali spese di ristrutturazione ed adeguamento dei beni strumentali fino ad un ammontare pari ad euro 180.000,00.
Dall’esame del portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, da cui si rilevano le fatture attive e passive che, a tal riguardo, sono state rispettivamente emesse dal locatore e ricevute dal locatario, non se ne rileva alcuna traccia.
Tale aspetto, genera, a parere di questa P.G. una tipologia di operazione che ben si può annoverare tra i canoni dì locazione occulti, che possono eventualmente sfociare in violazioni di carattere amministrative. Ed inoltre, la locazione commerciale così posta in essere, è elemento di prova ai fini della dimostrazione della fraudolenza e della commistione tra cedente e cessionaria”.
Diversi gli elementi emersi dall’analisi della documentazione contabile: “Alla luce delle risultanze in atti, si è proceduto alla disamina approfondita della documentazione contabile posta in essere dalla società. negli anni di imposta 2016, 2017 e 2018, in esito alla quale sono emerse talune criticità. di seguito in dettaglio rappresentate:

PRESENZA DI ELEMENTI OGGETTO DI EVENTUALE CONTESTAZIONE AMMINISTRATIVA DI NATURA FISCALE. – Si evidenziano una serie di operazioni che, a parere di questa p.g., sono suscettibili di valutazioni nell’ambito di un’attività amministrativa mediante lo sviluppo ai fini fiscali dei dati ivi emergenti, previo n.o. da parte di Codesta A.G.
Tali aspetti, se confermati in sede di verifica fiscale, scaturirebbero in ulteriori ipotesi di reato di tipo penai-tributario, se confermato il superamento delle soglie di non punibilità sancite dagli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 74/2000.
INATTENDIBILITÀ DELLE CONTABILITA’ – Se confermate le ipotesi dìstrattive e le condotte fraudolente poste in essere dalla famiglia Calise, che sfociano, a parere di questa p.g., nell’ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta, individuano e determinano, altresì, l’inattendibilità delle scritture contabili di tutte le predette società.
Gli aspetti fondanti sono da individuarsi nei vari passaggi finanziari infra-gruppo posti in essere e l’utilizzo delle provviste finanziarie mediante ingiustificati passaggi contabili con diciture scarne e di dubbia veridicità.
L’opacità delle operazioni poste in essere si individua, peraltro, nelle operazioni di svalutazione delle immobilizzazioni poste in essere. Vale la pena di menzionare, infine, che le società abbiano esposto utili di esercizio, fin quando loro possibile, di gran lunga inferiori ai patrimoni gestiti e amministrati.

CONTABILIZZAZIONE FITTIZIA DELLA ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI. ESAME DEI BILANCI – L’analisi delle note integrative, sottostanti agli Stati Patrimoniali ed ai Conti Economici, non evidenziano in maniera netta le crisi aziendali in atto, ma si limitano a dare evidenza dei soli scostamenti delle macro-aree sancite dalla IV Direttiva CEE.
Tale aspetto evidenzia ulteriormente la finalità di evitare la pubblicità dello stato di crisi in atto, in danno dei creditori, tra i quali l’Erario.
RISCONTRO CONTABILE – L’attività di riscontro contabile, effettuata in maniera sommaria sulla base delle evidenze di bilancio, non ha consentito di rilevare né la corretta istituzione, tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie per legge, al fine di scongiurare eventuali ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale (che peraltro per l’anno di imposta 2019 è dimostrata per la Calise Marianna srl, in assenza di un bilancio di esercizio depositato), né la presenza di eventuale documentazione extra-contabile a valenza contabile, tesa a suffragare la presenza di violazioni di natura fiscale”.

EVIDENZA DELLE FATTISPECIE PENALMENTE RILEVANTI
Ne discende l’evidenziazione degli aspetti penalmente rilevanti: “REATI FALLIMENTARI – Il reato che questa p.g. ritiene essere stato perpetrato è da individuarsi nell’art. 216 L.F., con il requisito del concorso e della continuazione, da parte dei legali rappresentanti p.t. delle suddette società del Gruppo Calise che si sono succeduti nel tempo, salvo diverso avviso di codesta A.G..
Qualora codesta spettabile A.G. non ravvisi i requisiti di cui al presente reato, in ambito pre-fallimentare, voglia ritenere valide le circostanze suddette, all’esito di una declaratoria di fallimento a carico delle società suddette.
REATI PENALI-TRIBUTARI – Le ipotesi di reato che al momento sono individuabili, sulla base delle condotte poste in essere sono da individuarsi nell’art. 3 del D.Lgs. 74/2000, ascrivibili in capo ai legali rappresentanti
p.t. delle suddette società sub. 2., che si sono succeduti nel tempo.
REATI SOCIETARI – E’ parere di questa p.g. che in merito al presente comparto, in capo alle suddette società si siano perpetrate le seguenti ipotesi di reato: art. 2621 e.e. false comunicazioni sociali; art. 2637 cc formazione fittizia del capitale, ascrivibili a carico dei legali rappresentanti p.t. delle società che si sono succeduti nell’art. temporale individuato”.
Un’analisi dettagliata per poi pervenire alle conclusioni e valutazioni: “L’ammontare della bancarotta sul quale questa P.G. ritiene di dover richiedere le misure cautelari patrimoniali è da individuarsi nella sommatoria delle passività non correnti ed ammontanti complessivamente ad euro 21.449.577,00, il gruppo societario non può allo stato attuale procedere ad una ricapitalizzazione aziendale, attese le perdite consolidate in patrimonio netto, pari ad euro 18.764.850,00.

Al di là delle misure cautelari patrimoniali e personali che si rimettono alla valutazione di codesta A.G., si richiede, altresì, di voler valutare il profilo della compagine societaria della Calise Espresso s.r.l. e subentrante temporaneamente alla famiglia Calise nella gestione del ramo d’azienda che, in seno alla Calise Marianna srl, è persistito ed attualmente operante.
Voglia codesta A.G. valutare, altresì, la necessità di nominare un professionista iscritto all’Albo dei curatori fallimentari nel caso di acclarato stato di crisi d’impresa in capo ai locatari, ovvero nel caso di applicazione di eventuali misure interdittive in capo ai relativi legali rappresentanti della Calise Espresso srl”».

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