Una nuova grana si è abbattuta su Dionigi Gaudioso, che cerca di uscirne indenne. L’avv. Carmine Bernardo, difeso dal figlio Raffaele, ha citato il Comune di Barano dinanzi al Tar Campania per una serie di spese di difesa non pagate dall’Ente. Il legale, dopo che i giudizi avevano visto soccombere il Comune con conseguente condanna al pagamento delle spese, non aveva incassato un centesimo. E l’istanza di poter visionare i mandati di pagamento emessi era caduta nel vuoto. Ed è proprio questo “silenzio rifiuto” formatosi che è stato impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale. Il collegio nell’udienza del 5 giugno ha ritenuto di non concedere la sospensione del diniego, fissando per il 10 luglio l’udienza per la trattazione del ricorso nel merito.
Sta di fatto che poco prima dell’udienza del 5 giugno il Comune, che non si era nemmeno costituito in giudizio, ha messo in atto una mossa “furba” per levarsi dai guai. Ha consegnato a Carmine Bernardo i mandati di pagamento richiesti. In base a questi, l’avvocato ha subito pignorato le somme dovute. La strategia adottata da Dionigi si spiega con l’intenzione di ottenere all’udienza di merito una sentenza per cessata materia del contendere, dunque senza condanna per l’Ente e compensazione delle spese. Una soluzione che salverebbe anche i responsabili degli uffici dal potenziale danno erariale. Una mossa a sorpresa di cui nemmeno il collegio del Tar era a conoscenza. Vedremo come andrà a finire. Una questione complessa, ma che può essere ricondotta in maniera “semplice” al “brutto vizio” dei Comuni di non pagare quanto dovuto anche in presenza di una sentenza di condanna. Correndo poi ai ripari quando si vedono messi alle strette.
Il ricorso che sarà discusso il 10 luglio chiede l’annullamento previa sospensione «del diniego tacito del Comune di Barano d’Ischia formatosi sull’istanza di accesso agli atti inviata a mezzo pec in data 25/03/2024, acquisita al protocollo dell’ente in data 26/03/2024, concernente la richiesta di visione ed estrazione delle copie dei mandati di pagamento emessi dal Comune di Barano d’Ischia dal 01/01/2024 alla data di accesso nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto di accesso, di visione e di estrarre copia integrale di tutti gli atti relativi al detto procedimento e l’emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti». Già esibiti, per l’appunto.
NON BASTA L’ELENCO DEPOSITATO
Nella memoria depositata dall’avv. Raffaele Bernardo si evidenziava che il Comune, pur non essendosi costituito, aveva presentato inizialmente solo una lista dei mandati di pagamento emessi. Un semplice elenco insufficiente, ed infatti la memoria puntualizza: «Si rappresenta che la richiesta alla quale il Comune non ha risposto era di poter visionare ed estrarre copia dei mandati di pagamento. La richiesta è finalizzata alla verifica del rispetto dell’ordine cronologico di pagamento delle spese non ricomprese nei servizi essenziali. Ovviamente tale verifica può essere effettuata solo dall’esame dei mandati in cui sono riportati tutti gli elementi, tra i quali gli estremi di protocollo delle fatture ricevute. L’elenco rimesso non consente tale verifica e non soddisfa la richiesta per cui è giudizio». Arriva poi la censura al comportamento tenuto costantemente dall’Ente: «Deve, anche evidenziarsi che il Comune di Barano alle richieste di accesso ai documenti amministrativi spesso non risponde nei termini e, solo in presenza di un ricorso amministrativo, provvede al deposito dei documenti richiesti, cosa neanche fatta nel caso di specie».
Ne consegue, come rilevato nella memoria, un accumularsi di contenziosi: «Tale comportamento denota una palese violazione dei diritti del cittadino che è costretto a rivolgersi all’autorità giudiziaria per il soddisfacimento dei propri diritti, sostenendo i costi del difensore e del contributo unificato. Il comportamento del Comune, poi, determina un aumento dei contenziosi portati all’attenzione dell’autorità giudiziaria, ingolfandone i ruoli e aggravando i tempi dei processi che si allungano. E ciò anche in considerazione che spesso i Tribunali amministrativi compensano le spese e non pongono a carico dell’ente neppure il rimborso del contributo unificato». Vengono poi citati due casi in cui in precedenza l’Ente aveva omesso di produrre la documentazione richiesta: «Solo nei confronti di questa difesa il Comune già per altre due volte ha adottato il presente modus operandi.
Non risponde nei termini alla istanza di accesso agli atti e solo in presenza del ricorso amministrativo e nella imminenza della udienza deposita, non i documenti richiesti, ma una lista dei documenti stessi. Ci si riferisce al giudizio definito con la sentenza 3121/2022 che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Ed ancora al giudizio definito con la sentenza nr. 6188/2022 che, anche in questo caso, ha dichiarato cessata la materia del contendere con compensazione delle spese. Tale decisione ha comportato per il ricorrente un danno costituito dalle spese del giudizio e questo, è il caso di ripeterlo, resosi necessario per il comportamento illegittimo del Comune di Barano».
LA REGOLA DELLA SOCCOMBENZA
Spese su spese, in parole povere. In proposito si cita la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che «ha ribadito nuovamente che nel processo amministrativo il pagamento delle spese di lite è stato da sempre ancorato al principio di soccombenza, ancor prima di mutuare la propria disciplina dal processo civile. La regola della soccombenza è confermata dal vigente art. 26, comma 1, c.p.a., secondo il quale il giudice provvede sulle spese, tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e di sinteticità degli atti. L’art. 91, comma 1, c.p.c. prevede che, all’esito della definizione della controversia, vadano addebitate alla parte soccombente non solo le spese necessarie per lo svolgimento del processo, ma anche gli onorari per la difesa in giudizio e che entrambi gli importi debbano essere liquidati nella sentenza».
Scendendo nel dettaglio: «E’ noto a questa difesa che la regola della soccombenza, così come prevista dal nostro codice di procedura civile, non è una regola assoluta, ma può subire delle eccezioni. Il giudice, infatti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., può compensare (parzialmente o per intero) le spese tra le parti in caso di soccombenza reciproca e di accoglimento parziale della domanda ovvero nel caso di novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Ipotesi ed eccezioni non presenti nel caso di specie. La compensazione delle spese al di fuori delle ipotesi previste dalla norma elimina il diritto della parte vittoriosa di essere interamente ristorata dei costi sostenuti per il suo legittimo diritto di agire». Di qui il ricorso, sollecitando ai giudici quanto meno «l’ordine al Comune di consentire la visione e di estrarre le copie dei mandati ritenuti utili, dietro ovviamente pagamento dei diritti dovuti, ed in ogni caso per il pagamento di parte avversa alle spese per aver costretto la ricorrente ad avviare il presente giudizio sostenendone gli oneri».
L’ORDINANZA DEL TAR
Nell’imminenza dell’udienza per la fase cautelare è arrivato il “colpo di scena”. Ad ogni modo il collegio della Sesta Sezione del Tar presieduto da Santino Scudeller come detto ha respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale. Nell’ordinanza si evidenzia «che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare non rinvenendosi un pregiudizio grave ed irreparabile dall’impugnato diniego di ostensione opposto dall’Amministrazione, trattandosi di una istanza di accesso agli atti volta a conoscere l’ordine cronologico secondo cui il Comune procede al pagamento delle spese non ricomprese nei servizi essenziali». Il collegio ha anche «ritenuto di non dover disporre sulle spese della presente fase in considerazione della mancata costituzione del Comune di Barano d’Ischia». Dionigi Gaudioso si è deciso ad “apparare” il contenzioso, dovendo però subire il pignoramento. Comunque un pasticcio del Comune. Ma si sa che quando si tratta mostrare gli atti e ancor più quando sono in ballo somme da pagare, gli amministratori preferiscono “resistere a oltranza”. In questo caso si è deciso, sia pure tardivamente, di “tirare fuori le carte” e sborsare il dovuto per limitare i danni.