mercoledì, Gennaio 22, 2025

Dacur per rissa a Forio, dal Tar arriva la sospensiva: incompleta l’istruttoria

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Alla ricorrente era stato vietato per due anni l’accesso ai pubblici esercizi e ai locali di trattenimento pubblico ubicati in ampie zone del comune del Torrione. Ma la sua responsabilità non emerge con chiarezza. Tutto rinviato alla decisione nel merito a giugno

Il Tar ha sospeso il Dacur, il divieto di accesso alle aree urbane introdotto nel 2017 e anche denominato “Daspo urbano”, nei confronti della ricorrente difesa dall’avv. Bruno Molinaro che si era vista proibire la frequentazione dei locali pubblici ubicati in buona parte del territorio di Forio perché coinvolta in una rissa.

Il ricorso proposto contro il Ministero dell’Interno, Questura di Napoli, chiede l’annullamento del provvedimento Dacur emesso in data 27 settembre 2024 e notificato il 29 settembre, con il quale la Questura di Napoli ha applicato a carico della ricorrente la misura del divieto «di accedere per 2 anni a decorrere dalla notifica del provvedimento ai pubblici esercizi o ai locali di trattenimento pubblico, siti in Marina nel comune di Forio e nelle seguenti strade limitrofe: Via Cesare Calise, via Filippo di Lustro, via Torrione, via Soprascaro, via del Soccorso, Via Cristoforo Colombo, piazzale del Soccorso, Corso Francesco Regine, via Casa Corsa, via San Francesco, via Giovanni Mazzella, via Monsignor Filippo Schioppa, SP ex strada Provinciale 270, rione Pescatori, piazza Giacomo Matteotti, via Sant’Antonio Abate, via Cardinale Luigi Lavitrano, Corso Matteo Verde, nonché di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi».

L’ordinanza emessa dalla Quinta Sezione presieduto da Maria Abruzzese si limita ad accogliere la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale.
Il collegio ha ritenuto «che i motivi di ricorso appaiono, prima facie, supportati dal necessario fumus di fondatezza poiché, nonostante il richiamo alla sottesa nota informativa delle forze dell’ordine soddisfi il delineato requisito motivazionale in relazione al primo elemento formale per l’applicazione dell’impugnata misura preventiva (pendenza del procedimento penale per il reato di rissa ex art. 588 c.p.), non risulta dimostrato il secondo profilo sostanziale (pericolo che i soggetti individuati possano commettere ulteriori fatti tali da compromettere la sicurezza pubblica, come desumibile dalla condotta illecita contestata), non emergendo chiaramente dalla istruttoria procedimentale (fotogrammi depositati e relazione di servizio) specifici e riscontrati elementi indicativi del coinvolgimento attivo della ricorrente negli accadimenti da cui il procedimento penale ha tratto origine, idonei a superare la versione difensiva di parte ricorrente – accreditata dalle informazioni testimoniali raccolte dalla difesa del ricorrente – secondo cui la ricorrente non avrebbe attivamente partecipato alla rissa».

Da una parte una “colpevolezza presunta” da parte della Questura e dall’altra una “presunta innocenza” valutata dal Tar.
Il provvedimento che applicava il Dacur è stato dunque sospeso in attesa della pronuncia sul merito, per la cui trattazione l’udienza è stata fissata al 17 giugno prossimo. Ad ogni modo questa prima decisione dei giudici amministrativi, che ritiene incompleta e non completamente probante l’istruttoria acquisita dalla Questura, manifesta già un orientamento sulla questione.

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