giovedì, Novembre 14, 2024

Daspo immotivati nei confronti di due minori dopo il derby-vergogna, il Tar annulla

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I fatti risalgono alla partita tra Lacco Ameno 2013 e Puteolana Calcio del 6 aprile scorso presso lo stadio di Barano. I ragazzi venivano accusati di essersi arrampicati sulle recinzioni creando pericolo e alimentando i disordini. Ma la legge prevede l’emissione solo in caso di scavalcamento ed invasione. Le memorie presentate nei termini risultavano non pervenute per un errore della Questura. Un vizio grave che ha “disinnescato” i provvedimenti

I disordini verificatisi tra le opposte tifoserie in occasione della partita di calcio tra la Asd Lacco Ameno 2013 e la Asd Puteolana Calcio disputata il 6 aprile scorso presso lo stadio “Don Luigi Di Iorio” di Barano avevano portato all’emissione del Daspo nei confronti di due giovanissimi supporter totalmente estranei ai fatti. Provvedimenti che non dovevano essere emessi e che sono stati impugnati innanzi al Tar dai genitori dei due giovani alla luce di un grave vizio.
Infatti i Daspo sono stati annullati dopo la notifica del ricorso in accoglimento del primo, fondante motivo in quanto la Questura non aveva tenuto conto delle prescritte memorie presentate che facevano chiarezza su quanto realmente verificatosi. E’ emerso in sostanza che le memorie erano state presentate nei termini «ma che le stesse per mero errore non sono state citate nel relativo provvedimento questorile». E i giudici hanno deciso pertanto «che, alla luce di quanto sopra, non sussistono le condizioni di forma per mantenere la misure di prevenzione emessa».

I DIVIETI IMPOSTI
I Daspo notificati a luglio disponevano il divieto «di accedere per anni uno a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, a tutti gli impianti sportivi siti sul territorio nazionale ed all’estero, ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche e più specificatamente gli incontri, anche amichevoli disputati dalla squadra rappresentativa di Lacco Ameno, attualmente denominata “A.S.D. Lacco Ameno 2013” nonché dalla Nazionale Italiana, anche “Under 21”, nonché di tutte le squadre di calcio che militano nei campionati nazionali di serie “A”- “B”- C” e “D” “Eccellenza” e “Promozione”, “Prima” “Seconda” e “Terza Categoria” e a tutti gli incontri di calcio relativi alla Supercoppa Italiana, Coppa Italia, Coppa Italia Serie C, Champions League, Europa League e Conference League, con estensione del divieto ai luoghi antistanti gli stadi, alle stazioni ferroviarie e metropolitane, agli scali aerei e portuali, ai caselli e alle aree di servizio autostradali e ai luoghi comunque interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime manifestazioni, in concomitanza con le stesse. In particolare, per il comune di Lacco Ameno il divieto è esteso ai luoghi, nel raggio di 300 m. dallo stadio comunale, interessati alla sosta ed al transito dei tifosi diretti all’impianto, da due ore prima dell’inizio a due ore dopo il termine della manifestazione sportiva».

LA DESCRIZIONE DEI FATTI
Una vera mazzata nei confronti dei due giovanissimi. Nella preventiva comunicazione di avvio di procedimento amministrativo trasmessa dalla Questura di Napoli notificata il 24 giugno si descrivevano così i fatti per i quali venivano ritenuti responsabili i due giovani: «Tale atto sarebbe motivato dalla circostanza per cui l’esponente, in occasione dell’incontro di Calcio tra la Asd Lacco Ameno 2013 e la Asd Puteolana Calcio, disputatosi in data 6.4.2024 presso lo stadio comunale “Don Luigi Di Iorio” sito nel Comune di Barano d’Ischia, si arrampicava indebitamente sulla rete di recinzione del rettangolo di gioco, creando un grave pericolo per la propria incolumità e per la gestione dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza, anche in ragione della portata emulativa del proprio comportamento che contribuiva ad alimentare i disordini che venivano posti in essere anche da altri tifosi e componenti delle contrapposte compagini sportive, e che il pronto intervento delle FF.OO., ivi impiegate riusciva a contenere, garantendo l’ordine in un contesto delicato per la incolumità e la pubblica sicurezza».

Precisando ancora che la legge 401/89 istitutiva del Daspo prevede che il divieto di accesso alle manifestazioni sportive può essere irrogato nei confronti di chi «sulla base di elementi di fatto, risulta aver tenuto una condotta, sia singola che di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l’ordine pubblico».
I destinatari venivano invitati a produrre entro dieci giorni dalla notifica memorie scritte e/o documenti pertinenti l’oggetto del procedimento, nonché si comunicava la possibilità di avere accesso agli atti del procedimento.
Ebbene, il 4 luglio venivano presentate tempestivamente «memorie difensive con le quali chiedeva la archiviazione del procedimento».

LE MEMORIE DIFENSIVE
Memorie in cui si evidenziava l’erronea indicazione dei presupposti di fatto e di diritto alla base dell’adozione dei Daspo. Ricordando che «la costante giurisprudenza, pur ribadendo che si tratta di un provvedimento ampiamente discrezionale, sottolinea la necessità che sia supportato da una adeguata istruttoria e da una idonea motivazione, relative all’accertamento delle responsabilità del singolo in un qualche episodio di violenza».
Nel caso in esame, «all’esponente viene contestato di essersi arrampicato indebitamente sulla rete di recinzione del rettangolo di gioco, creando un grave pericolo per la propria incolumità e per la gestione dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza, anche in ragione della portata emulativa del proprio comportamento che contribuiva ad alimentare i disordini che venivano posti in essere anche da altri tifosi e componenti delle contrapposte compagini sportive».
Sempre la giurisprudenza fa chiaro riferimento al superamento o scavalcamento delle recinzioni e invasione del terreno di gioco. E dunque il solo arrampicarsi sulla recinzione, come addebitato ai due esponenti, non configurava il presupposto per l’emissione del Daspo.
Facendo riferimento a quanto sentenziato dal Consiglio di Stato, si rimarcava che «nel caso in esame, la eventuale condotta tenuta, non rientrando nelle circostanze previste, non può in alcun modo portare alla irrogazione dello stesso. Inoltre, la presunta condotta tenuta dall’esponente non ha assolutamente prodotto disordini o turbative per la pubblica e privata sicurezza e tale circostanza è dimostrata dal fatto che nei confronti dei ricorrenti non è stato avviato nessun procedimento penale, né sono state notificati avvisi di notizia di reato, e, ciò nonostante, la presenza delle FF.OO allo stadio Luigi Di Iorio in data 6.4.2024; FF.OO. che, al contrario, hanno provveduto a denunciare altre persone, destinatarie dello stesso provvedimento notificato all’esponente».

«GROSSOLANO ERRORE SUI FATTI»
Dalla motivazione addotta dalla Questura, dunque, «è impossibile comprendere quale condotta sia imputabile all’istante e quali elementi e atti, a cui chiede formalmente accesso, siano stati posti a fondamento della richiesta da parte della Autorità Giudiziaria procedente».
Si evidenziavano ulteriori aspetti rilevanti: «Ancora, l’esponente è estraneo al fatto ascrittogli per non averlo commesso. Occorre precisare che l’istante non fa parte di alcuna tifoseria o gruppo organizzato. Ancora, occorre evidenziare che la partita si è svolta regolarmente senza alcun pericolo e/o turbativa dell’ordine pubblico poiché le due squadre che si fronteggiavano in campo sono entrambe dell’isola d’Ischia. L’unico episodio di tensione, dovuta a motivi personali e per nulla inerenti alla partita di calcio in corso, è avvenuto esclusivamente sul terreno di gioco tra alcuni giocatori delle due squadre che, dopo essersi insultati, sono venuti a contatto. A tale litigio non hanno minimamente partecipato coloro che erano sugli spalti ad assistere alla partita».

E dunque la condotta ascritta «non solo non rientra nelle tassative ipotesi previste dall’art. 6 bis della legge 401/89, ma non è stata ritenuta altresì pericolosa per l’ordine e la pubblica sicurezza dagli inquirenti, i quali hanno scelto di non avviare un’azione penale nei confronti dell’istante».
Non essendovi stata partecipazione attiva ad episodi di violenza su persone o cose si evidenziava «che lo stesso avvio del procedimento si basi su un grossolano errore sui fatti, circostanza che ove mai non fosse presa in considerazione porterebbe all’emanazione di un provvedimento altamente lesivo della sfera personale e per il quale si renderà, poi, necessaria la segnalazione alla competente autorità giudiziaria».
Chiedendo l’archiviazione del provvedimento «in quanto l’esponente non partecipava né poneva in essere alcuna condotta finalizzata ad episodi di violenza o minaccia o intimidazione, né poneva in pericolo la sicurezza pubblica e privata».

ACCOLTO IL PRIMO MOTIVO DI RICORSO
Come detto le memorie non erano state tenute in alcun conto, risultando “non pervenute”.
Di qui la richiesta di annullamento che è stata accolta in base al motivo fondante. Contestando innanzitutto alla Questura di aver violato la legge n. 241/1990, «in quanto ha erroneamente atteso che l’odierno ricorrente, nei termini previsti, in seguito alla comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, volto all’adozione a suo carico dell’ordinanza di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), notificata il 24.06.2024, non abbia presentato memorie. Invero, come si evince dagli atti depositati, in data 04.07.2024, ha trasmesso memorie difensive con le quali non solo esponeva i motivi di fatto e di diritto affinché non venisse adottato un provvedimento ingiusto ed illegittimo, chiedendo pertanto la archiviazione del procedimento, ma ha richiesto esplicitamente l’accesso agli atti al fine di espletare in modo esaustivo il proprio diritto di difesa. Il questore, quindi, con il provvedimento impugnato ha leso il diritto di difesa del ricorrente non tenendo conto né delle memorie difensive trasmesse né tantomeno concedendo l’accesso agli atti posti alla base del provvedimento adottato». Un vizio grave, ancora rimarcato nel ricorso: «È palese l’errore in cui è incorso il Questore, il quale con il provvedimento impugnato dichiara “che decorso il termine stabilito l’odierno ricorrente non ha presentato memorie difensive”. La predetta circostanza è sconfessata per tabulas dalla pec che si allega, attestante la trasmissione delle memorie difensive del ricorrente».

Una prova inconfutabile della violazione della legge «che impone all’amministrazione l’obbligo di valutare le memorie presentate dal destinatario della comunicazione di avvio del procedimento e di motivare la propria scelta. In particolare, dall’obbligo di valutazione delle memorie discende per l’amministrazione l’obbligo di spiegare le ragioni che l’abbiano eventualmente indotta a determinarsi in senso diverso da quello sperato dal privato, obbligo che, sebbene comunemente si ritenga che non imponga un’analitica confutazione in merito ad ogni argomento utilizzato dall’interessato, richiede quanto meno che l’iter motivazionale renda percepibile la ragione del mancato adeguamento della decisione finale alle deduzioni difensive».
Dirimente l’ultimo passaggio: «Nella motivazione del provvedimento di cui si controverte, l’Amministrazione resistente, addirittura afferma che “non ha presentato memorie difensive”, contrariamente a quanto realmente accaduto».
E come è giusto che fosse, i Daspo sono stati annullati.

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