Ida Trofa | Cosa c’è scritto davvero nel decreto, dalla ricostruzione del Ponte di Genova al caso Ischia, le misure previste dal testo, il DL 109 su cui si sono dati battaglia Pd e M5s saranno di certo ancora motivo di scontro e di ulteriori teatrini politici. E questa terra maledetta a pagarne le pene. Le norme che si rivolgono alle zone terremotate sono i veri elementi della contesa, gli slogan facili per una politica terra terra sia per le regioni del Centro Italia ma soprattutto l’isola di Ischia con l‘articolo 25, dove si dispone che entro 6 mesi i comuni colpiti dal sisma devono chiudere le pendenze ancora aperte rispetto alle richieste di sanatoria presentate in base al condono edilizio del 1985.
A differenza di quanto previsto dalla più recente normativa del 2003, che stabiliva lo stop della messa in regola di alcuni edifici, la norma in questione fa sì che quegli immobili o parte di essi possano invece essere condonati e poi anelare ad un possibile contributo statale per la ricostruzione. Sempre che il lungo e farraginoso iter vada a buon fine.
Le opposizioni hanno duramente attaccato il governo, e in particolare il M5S, su questa vicenda.
Chi ne ha pagato le conseguenze peggiori in termini umani e sociali siamo noi senza dubbio. I nostri bisogni, le attese di un popolo di sfollati in balia degli umori di uomini piccoli e governanti in miniatura.
Proviamo a fare un po’ di chiarezza leggendo insieme e puntando il dito come ci insegnava la maestra alle elementari. Forse e meglio e vale di più di quanto avviene in questo governo di dilettanti allo sbaraglio, tirati per la giacchetta a destra e a manca.
Il testo del decreto e il seme della discordia
Il “decreto Genova”, o “decreto emergenze”, (n. 109) è stato emanato il 28 settembre 2018 ma è adesso passa al Senato per la sua conversione in legge. Nel testo l’articolo 25 è intitolato “Definizione delle procedure di condono”. Questo non significa di per sé, come sostenuto da alcuni, che sia presente un condono. Infatti si parla di “definizione delle procedure” che, come vedremo, riguardano condoni precedenti. Il testo dell’articolo – nella sua versione consolidata – dispone che i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia “definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017”, presentate in base a tre condoni del passato (legge 28 febbraio 1985, n. 47, legge 23 dicembre 1994, n. 724, e decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326. Per “definire” – cioè decidere – queste istanze di condono “trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47”, cioè della legge che istituiva un condono più risalente nel tempo. I commi successivi dell’articolo 25 stabiliscono alcune limitazioni – ad esempio il contributo alla ricostruzione “comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono” – e un termine di 6 mesi dall’entrata in vigore della legge per chiudere con una decisione tutti i procedimenti di esame delle istanze di condono ancora irrisolti.
Questo passaggio è cruciale per stabilire che ci hanno sodomizzato definitivamente.
Per sapere cosa significhi basta tornare al primo comma infatti. Come risulta dal testo, i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia (v. art. 17) devono prendere una decisione sulle istanze di condono ancora non risolte relative agli immobili distrutti dal terremoto, presentate ai sensi di tre leggi successive: dell’85, del 94 e del 2003. E lo devono fare (v. art. 25 co. 2) entro sei mesi.
Quindi non si tratta di un nuovo condono, ma di un’accelerazione nella definizione di procedure rimaste ancora aperte a causa di tre condoni precedenti. Quindi io pago per essere condonato e sanare, tornare nella legittimità urbanistica ma non sarò mai risarcito del dano subito! Quindi incasseranno solo i comuni che hanno riaperto un nuovo affare? Mentre i terremotati con istanze di condono pendenti, indi irregolari, che speravano di poter ottener aiuti per rimettere su casa erano e resteranno merce di scambio, mucche da mungere? Restiamo abusivi anche se condonati, restiamo ancora quelli penalizzati da chi ci ha mal rappresentato a tutti i livelli.
A far cadere tutti nell’equivoco di questo guazzabuglio un passaggio proprio nel testo del primo comma dell’articolo 25. In fondo al primo comma si legge infatti che “per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47”. Dunque, per definire anche le pratiche presentate ai sensi delle leggi del 1994 e del 2003 pare si debbano usare le disposizioni del 1985. E qui sta, per la Politca fallimentare italiano ed i paladini dell’ambiente, il problema.
Quel che fa storcere il naso e colpevolmente lo fa solo su Ischia e per Ischia è il problema che le istanze si devono concludere i procedimenti ancora pendenti per gli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 2017, facendo riferimento alle sole disposizioni del primo condono, ossia la legge 47/1985 approvato dal governo Craxi”. Una procedura ampissima che sollevano il sopracciglio i cigni verdi “consente di condonare anche edifici costruiti in aree demaniali o protette”.
Buoni per far cassa
Ma allora perché il governo ha scelto di fare riferimento alla legge del 1985 e non a quella del 2003? Perché altrimenti a Ischia non avrebbe potuto condonare praticamente nulla. L’isola è in un territorio a rischio vulcanico, sismico e idrogeologico. In fondo tutti sappiamo che i condoni servono a battere cassa.
Per fare un esempio, una casa danneggiata nel 2017 che fosse in attesa di una decisione su una istanza di condono presentata sotto il regime della legge del 2003 e che si trovasse in un luogo vincolato, senza la norma contenuta nel decreto Genova sarebbe rimasta probabilmente abusiva e (teoricamente) la si sarebbe dovuta demolire. Con la norma del decreto Genova, che rende applicabili le disposizioni meno stringenti della legge 47 del 1985, potrebbe invece – ma ci sono significativi margini di incertezza – essere condonata nel giro di sei mesi.
Conclusione il decreto non contiene un nuovo condono per Ischia. Non lo contiene nella forma e per noi la forma è sostanza. Prevede che le istanze di condono ancora pendenti da tre precedenti leggi (del 1985, 1994 e 2003), e relative agli edifici danneggiati dal sisma del 2017, debbano essere risolte entro 6 mesi e, soprattutto, che vengano risolte applicando le disposizioni della legge del 1985.
La verità è una, sta nella furbata Molinaro con l’applicabilità esclusiva della legge del 1985 a tutte le domande di condono ancora senza risposta, presentate anche in base a leggi diverse e successive che consentirebbe di sanare abusi che senza questo decreto sarebbero rimasti insanabili. Una cosa che proprio non è andata giù a nessuno.
E ci voleva un articolo sul condono nel decreto Genova?
Sinceramente questo passaggio come il complessivo testo sembra tutto un guazzabuglio. Un guazzabuglio però che ha una sua coerenza! Ovvero, ripassando i pareri di esimi giuristi e funzionari di governo: prima il testo era considerato incostituzionale, ora resta un provvedimento con ampi margini, anzi certezze, di incostituzionalità. Dunque è lo stesso! Almeno in questo è coerente. Ma come si fa solo a pensare che un’abitazione che ha ricevuto il condono, pertanto riportata nella sua legittimità urbanistico-edilizia, non possa poi ricevere il contributo per i danni subiti dal sisma? E c’era bisogno dell’articolo sul condono? Bastava dire che il contributo spetta alle abitazioni o parte di esse legittime alla data del sisma!
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Tutti domrnticano, o fanno finta, l’art. 9 della Legge Reg. Campania n 10/2004. Questo articolo non applicato è dimenticato dalle amministrazioni comunali Ischiane prevede che si potrà ottenere il condono a patto che ci sia una reale messa in sicurezza antisismica dell’immobile, consentendo anche la demolizione e ricostruzione, è la certezza della quadratura è dato da quanto dichiarato nelle istanze di condono o con autocertificazione o con perizie giurate. Tanto era previsto anche dal guazzabuglio di piano casa delka Regione Campania. Ma pare che siano norme inspiegabilmente rimaste disattese, ma che consentirebbero di avere immobili realmente antisismica. Fare di una sciagura una opportunità di miglioramento del patrimonio edilizio. Si patrimonio e come tale abusivo o no resta una ricchezza da tutelare. In ultimo, anche gli immobili dove pende una sentenza esecutiva di demolizione, se hanno presentato istanza di condono che deve essere definita, con un incidente di esecuzione può annullare la demolizione essendo divenuto legittimo l’immobile. Questo anticipando sbandieramenti giornistici è compiacenti di avvocati locali, relativo allannullamento delle procedure esecutive demolitore.
Ma in un Italietta patria dell’inconscio è ancora presto per tirare le somme.