domenica, Novembre 24, 2024

“Decreto terremoti”, l’emendamento dei sindaci del Cratere di Ischia

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Ida Trofa | Oggi, lunedì 11 novembre, scade il termine per la presentazione degli emendamenti al decreto legge che tra una piega e l’altra, tra un’emergenza e soprattutto il terremoto del Centro Italia reca anche i passaggi cruciali per il Terremoto di Ischia. E stato proprio in occasione di questa scadenza che, come i tre onorevoli del PD Topo, De Luca e Siani, anche il già sindaco di Lacco Ameno Giacomo Pascale ed il sindaco di Forio Francesco Del Deo, hanno chiesto a il loro rappresentanti istituzionali di presentare una serie di emendamenti alla norma collegata al decreto legge n.123 del 24 ottobre. Non è del tutto scontato che la rinnovata attenzione sul sisma e soprattutto sull’art.25 ci ripiombi nella facile retorica politica. Su quello che sarà l’iter che porterà alla conversione in legge del “decreto per il Centro Italia” abbiamo parlato in maniera approfondita, riportando i vari tentativi politici e le pretese di cambiamento avanzate da più parti. In questa fase riportiamo anche le “proposte emendative” formulate per volontà dei sindaci del Cratere al decreto-legge 24 ottobre 2019, n.123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.
Richieste che girano, grosso modo, intono all’art 25 ed ala necessità di equiparare il legittimo al legittimato, attraverso la definizione delle istanze di condono, il riconoscimento di un minimo indennizzo per le aziende della zona rossa che hanno cessato l’attività e lo stop alla tassazione fino al tutto il 2020.
Anche in questo caso, nel caso di Pascale e Del Deo, non poteva essere altrimenti atteso il ruolo cardine nella redazione della norma per la ricostruzione di Ischia: “La modifica dell’articolo 25 del decreto Genova proposta dal Pd se mai dovesse passare impedirebbe qualsiasi prospettiva di ricostruzione ad Ischia e vanificherebbe lo straordinario impegno e il lavoro fin qui portato avanti dal commissario Schilardi con i sindaci dell’isola”. La fine di ogni sogno di ricostruzione e delle speranze della povera gente.
“Va bene “normare” delocalizzazioni e piano di ricostruzione ma il resto è follia” ha spiegato Pascale sottolineando il lavoro svolto per la redazione degli emendamenti prodotti con il sindaco di Forio. Le cronache pascaliane parlano di un Barone impegnato a contattare tutti i canali aperti sin qui per la redazione della norma sul Sisma di Ischia, da Di Maio a Salvini fino a tutti i senatori 5 stelle passati da Lacco Ameno. Esattamente con lo stesso impegno che lo ha visto protagonista per l’approvazione della la legge che prevedesse l’art. 25. “Continuo a ripetere che prima bisogna sanare nel modo più rapido e ampio possibile e poi parlare del resto, altrimenti si parla del nulla e i nostri terremotati saranno praticamente morti nelle pastoie burocratiche di una fantomatica ,elefantiaca organizzazione regionale già saggiamente scartata dal governo Lega – 5 stelle”- ripete Giacomo Pascale a mo di ritornello. Insomma siamo ancora a discutere di che morte morire e mentre il medico studia, moriamo davvero. Della serie aiutati che Dio ti aiuta.Ecco la richiesta dei sindaci al parlamento della repubblica Italiana.

RICHIESTA DI EMENDAMENTI AL D.L. N. 123 DEL 24 OTTOBRE 2019
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2019, con la quale è stato approvato il Decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 2019, recante “Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”;
Ritenuto che in sede di conversione del predetto decreto in legge sia necessario prevedere misure per accelerare la ricostruzione in corso anche nei Comuni dell’isola d’Ischia.
PROPONE
di integrare il Decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 2019 in sede di conversione in legge, inserendo dopo l’art. 9 i seguenti articoli:
Articolo 9 bis
(Modifiche agli artt. 21, 24 e 25 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109).

Al comma 2 bis dell’articolo 21 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto, in fine, il seguente inciso: «a meno che non sia sopravvenuto titolo edilizio in sanatoria all’esito delle procedure di cui al successivo art. 25 »;

Al comma 1, lettera a), dell’articolo 24 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo le parole «o l’ordinanza di sgombero» sono aggiunte le parole «purché adottata entro il 28 febbraio 2020»;

All’articolo 25 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020»;
b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume» è aggiunta la seguente parola: «non».
Articolo 9 ter
(Modifiche agli artt. 34 e 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109).

All’art. 34 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, al terzo periodo, dopo le parole: «sono effettuati entro il 31 gennaio 2021», sono aggiunte le parole «entro il limite del 40 per cento degli importi dovuti»;

All’art. 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma 2 bis: «Nei limiti delle risorse residue risultanti dal riparto operato dal Commissario Straordinario ai sensi del comma 2 il contributo di cui al comma 1 spetta anche alle imprese insediate nei Comuni di cui all’art. 17 che siano state costrette a cessare la propria attività a causa degli eventi sismici del 21 agosto 2017, secondo modalità e criteri da definire con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 18, comma 2».
Articolo 9 quater
(Modifiche al comma 5-ter dell’articolo 2 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148).
All’articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al primo periodo le parole «fino all’anno di imposta 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino all’anno di imposta 2020».

Il box | La relazione tecnica
Art. 9 bis
Le modificazioni introdotte dal comma 1 prevedono l’introduzione di un nuovo inciso al comma 2 bis dell’articolo 21 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, avente lo scopo di salvaguardare il diritto alla ricostruzione e al relativo contributo in favore dei cittadini proprietari di immobili colpiti dal sisma per i quali sia stata rilasciata idonea sanatoria con le procedure dettate dal successivo art. 25, con l’effetto di conseguire pari condizioni rispetto a quelli edificati ab origine in base a licenza edilizia o permesso a costruire, in ossequio al principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione Italiana. Invero, l’accoglimento di un’istanza di condono regolarizza l’immobile cui afferisce a tutti gli effetti, costituendo un valido motivo di annullamento dello stesso ordine di demolizione o di ripristino dello stato dei luoghi eventualmente impartito dal giudice penale.
La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto resta fermo il limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 19 del citato decreto legge. Le modificazioni introdotte dal comma 2 prevedono l’introduzione di un nuovo inciso al comma 1, lettera a), dell’articolo 24 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, al fine di stabilire un termine entro il quale le ordinanze di sgombero adottate dai Comuni anche a distanza dall’evento sismico del 21 agosto 2017 possano essere validamente allegate alle relazioni tecniche asseverate a firma di professionisti abilitati e in possesso dei requisiti di cui all’articolo 30, attestanti la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all’articolo 17, per conseguire i contributi di cui agli artt. 20, 21 e 22 per immobili danneggiati o distrutti dal sisma per i quali non sia stata attivata la procedura per le verifiche di agibilità con utilizzo della scheda AeDES, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, con di esiti di agibilità/non agibilità differenziato dalla lettera B alla lettera F. Tale disposizione da un lato costituirebbe un limite di garanzia per la ricognizione dei danni da sisma e per l’assegnazione delle risorse destinate alla ricostruzione e dall’altro avrebbe l’effetto di dare impulso ai cittadini e ai loro consulenti e di velocizzare gli adempimenti da parte degli Uffici, escludendo istanze presentate con eccessivo ritardo e, comunque, con tempistiche non congrue rispetto al verificarsi dell’evento sismico. La disposizione, finalizzata a velocizzare la realizzazione di interventi di edilizia privata è di natura procedimentale. Pertanto, non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le modificazioni introdotte dal comma 3 prevedono:
-alla lettera a): l’aggiornamento del termine acceleratorio entro il quale i comuni di cui all’articolo 17, comma 1, devono provvedere, anche mediante l’indizione di apposite conferenze di servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all’esame delle istanze di condono di cui ai commi 1 e 1 bis e le autorità competenti sono chiamate a provvedono al rilascio del parere di cui all’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. In considerazione della recente adozione dell’ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione n. 7 del 27 settembre 2019, avente ad oggetto “Misure per il ripristino con miglioramento/adeguamento sismico e la ricostruzione di immobili con struttura ordinaria, a uso abitativo ed a uso produttivo, gravemente danneggiati o distrutti dal sisma del 21 agosto 2017 ” risulta necessario prorogare l’originario termine di sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Dalla disposizione non discendono oneri a carico della finanza pubblica.
-alla lettera b): la esclusione del contributo per la ricostruzione privata di cui agli artt. 20, 21 e 22 del decreto legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, per gli ampliamenti volumetrici di immobili danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 del tutto privi di un titolo edilizio, originario o in sanatoria all’esito delle procedure di cui all’art. 25. La disposizione consente, unitamente a quella proposta con il precedente comma 1 dell’art. 9 bis, di salvaguardare il diritto alla ricostruzione e al relativo contributo in favore dei cittadini proprietari di immobili colpiti dal sisma per i quali sia stata rilasciata idonea sanatoria, con l’effetto di conseguire pari condizioni rispetto a quelli edificati ab origine in base a licenza edilizia o permesso a costruire, in ossequio al principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione Italiana. Peraltro, l’accoglimento di un’istanza di condono regolarizza l’immobile cui afferisce a tutti gli effetti, costituendo anche un valido motivo di annullamento dell’ordine di demolizione o di ripristino dello stato dei luoghi eventualmente impartito dal giudice penale.
La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto resta fermo il limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 19 del citato decreto legge.

Art. 9 ter
Con le modificazioni introdotte dal comma 1 in analogia con quanto compiuto in occasione di altri eventi sismici, in particolare quelli del 2009 in Abruzzo e del 1997 nell’Umbria e nelle Marche, nonché con l’art. 8, comma 2, del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, si riduce l’importo delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi assicurativi da restituire, che è fissato nel limite del 40 per cento degli importi dovuti.
Con riferimento alla parte fiscale, considerato che la proposta in esame specifica che l’abbattimento del gettito da restituire si riferisce alle ritenute fiscali e non include eventuali altri versamenti sospesi, si stimano minori entrate complessive, da quantificarsi in base alla relazione tecnica allegata alla proposta di approvazione del decreto legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
Con le modificazioni introdotte dal comma 2 si estende per ragioni di equità il contributo di cui al comma 1 dell’art. 36 decreto legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, anche alle imprese insediate nei Comuni di cui all’art. 17 che siano state costrette a cessare la propria attività a causa degli eventi sismici del 21 agosto 2017, secondo modalità e criteri da definire con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 18, comma 2.
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i contributi sono contenuti nei limiti delle risorse residue risultanti dal riparto operato dal Commissario Straordinario ai sensi del comma 2 del citato art. 36.

Art. 9 quater
L’articolo prevede che redditi dei fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell’isola di Ischia, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società nonché ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all’anno di imposta 2020.Con riferimento alla parte fiscale si stimano minori entrate complessive, da quantificarsi in base alla relazione tecnica allegata alla proposta di approvazione del decreto legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

www.ildispari.it

La relazione tecnica
Art. 9 bis
Le modificazioni introdotte dal comma 1 prevedono l’introduzione di un nuovo inciso al comma 2 bis dell’articolo 21 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, avente lo scopo di salvaguardare il diritto alla ricostruzione e al relativo contributo in favore dei cittadini proprietari di immobili colpiti dal sisma per i quali sia stata rilasciata idonea sanatoria con le procedure dettate dal successivo art. 25, con l’effetto di conseguire pari condizioni rispetto a quelli edificati ab origine in base a licenza edilizia o permesso a costruire, in ossequio al principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione Italiana. Invero, l’accoglimento di un’istanza di condono regolarizza l’immobile cui afferisce a tutti gli effetti, costituendo un valido motivo di annullamento dello stesso ordine di demolizione o di ripristino dello stato dei luoghi eventualmente impartito dal giudice penale.
La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto resta fermo il limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 19 del citato decreto legge. Le modificazioni introdotte dal comma 2 prevedono l’introduzione di un nuovo inciso al comma 1, lettera a), dell’articolo 24 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, al fine di stabilire un termine entro il quale le ordinanze di sgombero adottate dai Comuni anche a distanza dall’evento sismico del 21 agosto 2017 possano essere validamente allegate alle relazioni tecniche asseverate a firma di professionisti abilitati e in possesso dei requisiti di cui all’articolo 30, attestanti la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all’articolo 17, per conseguire i contributi di cui agli artt. 20, 21 e 22 per immobili danneggiati o distrutti dal sisma per i quali non sia stata attivata la procedura per le verifiche di agibilità con utilizzo della scheda AeDES, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, con di esiti di agibilità/non agibilità differenziato dalla lettera B alla lettera F. Tale disposizione da un lato costituirebbe un limite di garanzia per la ricognizione dei danni da sisma e per l’assegnazione delle risorse destinate alla ricostruzione e dall’altro avrebbe l’effetto di dare impulso ai cittadini e ai loro consulenti e di velocizzare gli adempimenti da parte degli Uffici, escludendo istanze presentate con eccessivo ritardo e, comunque, con tempistiche non congrue rispetto al verificarsi dell’evento sismico. La disposizione, finalizzata a velocizzare la realizzazione di interventi di edilizia privata è di natura procedimentale. Pertanto, non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le modificazioni introdotte dal comma 3 prevedono:
-alla lettera a): l’aggiornamento del termine acceleratorio entro il quale i comuni di cui all’articolo 17, comma 1, devono provvedere, anche mediante l’indizione di apposite conferenze di servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all’esame delle istanze di condono di cui ai commi 1 e 1 bis e le autorità competenti sono chiamate a provvedono al rilascio del parere di cui all’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. In considerazione della recente adozione dell’ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione n. 7 del 27 settembre 2019, avente ad oggetto “Misure per il ripristino con miglioramento/adeguamento sismico e la ricostruzione di immobili con struttura ordinaria, a uso abitativo ed a uso produttivo, gravemente danneggiati o distrutti dal sisma del 21 agosto 2017 ” risulta necessario prorogare l’originario termine di sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Dalla disposizione non discendono oneri a carico della finanza pubblica.
-alla lettera b): la esclusione del contributo per la ricostruzione privata di cui agli artt. 20, 21 e 22 del decreto legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, per gli ampliamenti volumetrici di immobili danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 del tutto privi di un titolo edilizio, originario o in sanatoria all’esito delle procedure di cui all’art. 25. La disposizione consente, unitamente a quella proposta con il precedente comma 1 dell’art. 9 bis, di salvaguardare il diritto alla ricostruzione e al relativo contributo in favore dei cittadini proprietari di immobili colpiti dal sisma per i quali sia stata rilasciata idonea sanatoria, con l’effetto di conseguire pari condizioni rispetto a quelli edificati ab origine in base a licenza edilizia o permesso a costruire, in ossequio al principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione Italiana. Peraltro, l’accoglimento di un’istanza di condono regolarizza l’immobile cui afferisce a tutti gli effetti, costituendo anche un valido motivo di annullamento dell’ordine di demolizione o di ripristino dello stato dei luoghi eventualmente impartito dal giudice penale.
La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto resta fermo il limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 19 del citato decreto legge.

Art. 9 ter
Con le modificazioni introdotte dal comma 1 in analogia con quanto compiuto in occasione di altri eventi sismici, in particolare quelli del 2009 in Abruzzo e del 1997 nell’Umbria e nelle Marche, nonché con l’art. 8, comma 2, del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, si riduce l’importo delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi assicurativi da restituire, che è fissato nel limite del 40 per cento degli importi dovuti.
Con riferimento alla parte fiscale, considerato che la proposta in esame specifica che l’abbattimento del gettito da restituire si riferisce alle ritenute fiscali e non include eventuali altri versamenti sospesi, si stimano minori entrate complessive, da quantificarsi in base alla relazione tecnica allegata alla proposta di approvazione del decreto legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
Con le modificazioni introdotte dal comma 2 si estende per ragioni di equità il contributo di cui al comma 1 dell’art. 36 decreto legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, anche alle imprese insediate nei Comuni di cui all’art. 17 che siano state costrette a cessare la propria attività a causa degli eventi sismici del 21 agosto 2017, secondo modalità e criteri da definire con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 18, comma 2.
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i contributi sono contenuti nei limiti delle risorse residue risultanti dal riparto operato dal Commissario Straordinario ai sensi del comma 2 del citato art. 36.

Art. 9 quater
L’articolo prevede che redditi dei fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell’isola di Ischia, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società nonché ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all’anno di imposta 2020.Con riferimento alla parte fiscale si stimano minori entrate complessive, da quantificarsi in base alla relazione tecnica allegata alla proposta di approvazione del decreto legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

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