Il costruendo parcheggio della Siena e il processo che inizierà il prossimo 6 marzo ad Ischia, dovrà confermare oltre alla lottizzazione abusiva, come vi abbiamo raccontato ieri, anche altri reati a carico degli imputati.
Il capo B delle accuse vede coinvolti Generoso Santaroni, Giuseppe Mattera, Silvano Arcamone e Franco Fermo. Nello specifico le accuse si rifanno agli artt. 81 cpv e 110 c.p. e dall’art. 44 lett. c) D.p.r. 380/2001 perché, in concorso tra di loro, nelle rispettive qualità (Arcamone e Fermo in quanto autori di un permesso di costruire illegittimo, nonché soggetti che hanno omesso di esercitare gli idonei poteri di controllo ed inibizione), in difformità totale ovvero in variazione essenziale dal Permesso di costruire, peraltro scaduto alla data di inizio dei lavori e, in ogni caso, illegittimo per quanto meglio precisato al capo a) – dalle successive SCIA e dall’Autorizzazione Paesaggistica 01/2010, realizzavano su un’area privata di 7.000,00 mq. adibita ad uso agricolo alla data di dichiarazione di notevole interesse pubblico, sita in Ischia, prospiciente alla Via Pontano, una illegittima struttura destinata a parcheggio, sala polifunzionale ed aree pertinenziali esterne di 28.130 metri cubi. In particolare, quanto alle difformità totali ovvero variazioni essenziali dal permesso di costruire, dalle successive SCIA e dall’Autorizzazione paesaggistica venivano dettagliate le seguenti opere abusive, costituenti nuove opere, nuovi volumi e superfici, ovvero cambi di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti
LE 11 DIFFORMITA’
1) Traslazione in elevazione dell’intero complesso edilizio pari a cm. 29 circa, in difformità dal Permesso di costruire n. 38/2010 e dall’Autorizzazione Paesaggistica 01/2010, rispetto alla quota prevista dal progetto che dichiarava l’opera ‘interrata’, con obbligo di rispettare il punto 0,00, inverando così una difformità ben superiore al limite di tolleranza delle incongruenze metriche (errore esecutivo), fissato al 2″, con conseguente impatto visivo da via Pontano e dal Castello Aragonese. Trattasi di difformità ad alto impatto, con volume di circa 610 mc;
2) traslazione orizzontale (verso mare a Nord) del corpo parcheggio di 1,85 mt. circa rispetto all’arca di sedime prevista dal titolo edilizio, e dunque in difformità dallo stesso e dall’autorizzazione Paesaggistica, in direzione mare e Castello Aragonese, per totali mc. 241,42 circa:
3) Solaio in c.a, di copertura (quota piazzale) per mq 75,12 circa, con relativo pari incremento della superficie calpestabile del piazzale, a parziale copertura della parte finale della rampa che porta ai livelli interrati, ben visibile dagli spazi pubblici ed impattante sull’aspetto esteriore dei luoghi, non previsto nel Permesso dì costruire 38/2010 e nell’Autorizzazione Paesaggistica 01/2010;
4) Manufatto allo stato rustico, posto tra il muro di confine della pubblica via Pontano e il corpo parcheggio, avente forma pressoché rettangolare, con struttura portante in c.a. e copertura in latero cemento, avente una superficie coperta di mq 48,89 circa (mt 14,10 x mt 3.49) ed altezza interna dì mt 2,79 circa, realizzato in difformità alla SCIA prot. n. 2664/2021 ed in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica, poiché visibile dagli spazi pubblici ed impattante sull’aspetto esteriore dei luoghi;
5) Intercapedine aperta realizzata tra il polifunzionale ed il muro dì confine ad est, all’interno della quale sono stati installati impianti tecnologici, composta da massetto di mq 67,98 circa (mt 22,66 x 3,00) e n. 3 muri perimetrali in c.a., lunghi complessivamente mt 27,68 circa, spessi cm ‘.l0 ed alti mt 2,00 circa, realizzati in difformità dall’Aut. Paes. n. 01/2010 che ivi prevedeva una sistemazione a verde;
6) Innalzamento del muro perimetrale nord fino alla quota di copertura (piazzale), in difformità dal P.D.C. n. 38/2010 e dall’Aut. Paes n. 01/2010, che prevedevano un muro perimetrale ad altezza costante di mt 1,50 circa lungo tutta la rampa, oltre all’eliminazione del setto murario di separazione delle corsie della rampa;
7) Muro di contenimento in c.a. nella corte antistante il prospetto Nord del parcheggio, avente uno spessore di circa 40 cm, una lunghezza complessiva di circa 14,80 mt ed un’altezza di 2,70 mt oltre ad un camminamento in e.a, esterno, che funge tra collegamento tra il parcheggio (II Livello) e la sala polifunzionale, realizzati in assenza di Permesso di costruire ed Autorizzazione Paesaggistica;
8) Riserva idrica antincendio parzialmente emergente fuori terra, costituita da perimetrali in c.a. e solaio in latero cemento dì mq 150,56 circa (mt. 18,82 x 8,00), avente un’altezza interna di mt 2,06 circa, per una capienza interna dì mc, 267,27 circa, in difformità dalla scia prot. 2664/2021 ed in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica;
9) Pavimentazione (quota copertura) in prossimità dei portici, per una superficie di mq 211,89 circa. in difformità dal P.D.C. e dall’Autorizzazione paesaggistica che diversamente prevedevano una sistemazione a verde;
10) Varco di accesso al parcheggio da via Pontano, largo complessivamente mt 12,20 circa, di cui mt 2,05 circa per l’accesso al locale tecnico di cui al numero 4), tramite scaletta in ferro (ad oggi non ultimata), e mt 10,13 circa per l’accesso carrabile e pedonale al parcheggio, il tutto in difformità dal P.D.C. n. 38/2010 e dall’Aut. Paes. 01/2010;
11) Traslazione del varco di accesso pedonale e della rampa che prende inizio da via Pontano e che giunge alla sala polifunzionale. La rampa risulta avere un andamento diverso da quello assentito. Il tutto è stato realizzato in difformità dal P.D.C. :38/2010 e dall’Aut. Paes. 01/2010.
Deve quivi comunque ritenersi contestata l’intera struttura di parcheggio, sale polifunzionali ed aree esterne, per complessivi mc. 28130, costruita sulla scorta di permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica illegittimi.
L’AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO DI PROTEZIONE INTEGRALE
Il capo C, invece, riguarda le responsabilità di Santaroni, Mattera e Grasso per il delitto dagli artt. 81, co. 2, 110 c.p. e 181 co. 1 bis lett. b) del D. Lgs. 42/04, perché, in concorso tra di loro, nelle rispettive suesposte qualità (il Grasso in quanto autore di una autorizzazione paesaggistica illegittima), realizzavano le opere di cui al capo a), per un totale di 28.130 metri cubi, in Ischia (NA), in zona prospiciente via Pontano, in area sottoposta a vincolo paesaggistico di protezione integrale, dichiarata di notevole interesse pubblico sin dal 1952 (già con Decreto ministeriale del 9 settembre 1952, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497), tutela consolidata dal D.M. 08.02.1999 con approvazione di P.T.P. per l’Isola d’Ischia, redatto ai sensi dell’art. 1 • bis della legge 8 agosto 1985, n. 4′.31, in violazione di quanto prescritto all’art. 11 del predetto P.T.P. che vieta la realizzazione di ‘nuova opera’, nonché qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti e l’alterazione dell’andamento naturale del terreno nelle zone a Protezione Integrale, opera edificanda comunque in difformità ovvero variazione rispetto alla Autorizzazione Paesaggistica n. 1/2010, come meglio dettagliato al capo b).
LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA NAVIGAZIONE
Il capo D, invece, riguarda Santaroni e Mattera e, nel dettaglio, per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv e 110 C.p., e dagli artt. 54 – 55 1161 R. D. 327/1942 (Codice della Navigazione), perché in area prospiciente via Pontano, in assenza di autorizzazione ed esplicito nulla osta preventivo all’esecuzione, da rilasciare a cura dell’Ente gestore del demanio marittimo, edificavano opere private emergenti rispetto alla quota del piano di campagna ante-operam (quindi non totalmente interrate), ad una distanza inferiore ai 30,00 mt dal demanio marittimo ovvero dal ciglio dei terreni elevati sul mare, con particolare riferimento al volume verso mare della sala polifunzionale, dunque all’interno della fascia di rispetto, di cui al combinato disposto degli artt. 55 e 1161 codice della navigazione.
IL DELITTO DI FALSO
Il capo E, invece, riguarda solo il progettista Giuseppe Mattera e, in particolare, per il delitto di cui agi artt. 81 co. 2, 483 c.p., perché quale tecnico asseverante l’esecuzione di lavori edili eseguiti da “LA TURISTICA VILLA MIRAMARE S.p.A., attestava falsamente, nelle sottoelencate SCIA, quanto dì seguito specificato.
SCIA del 07.05.2020, Elaborato “A3”. Rispetto a quanto contenuto in relazione tecnica, definiva le modifiche apportate “non rilevanti per prospetti e coperture”, mentre, di contro, si rilevavano differenze di sagoma e di prospetti, con necessità dì acquisire preventivamente i relativi titoli paesaggistico ed edilizio, mai intervenuti: in particolare trattavasi dell’esecuzione di un locale, impropriamente definito ‘interrato’, per pompe antincendio e riserva idrica, nonché di aperture su muratura della rampa verso mare, con relativa modifica della visione dei prospetti percepibili dall’intorno.
SCIA n. 2664/2021, nell’ambito di SCIA ‘condizionata’, dichiarata dal committente Santaroni ‘Variante al P.d.C. 38/2010’, con riferimento a modulo SCIA, pag. 3: nei moduli SCIA, sottoscritti dal tecnico, con oggetto: ‘Realizzazione di un locale tecnico completamente interrato, senza quindi modifiche ai prospetti ed alla pianta copertura, indicava in apposito campo che la variante non violava le prescrizioni contenute nel P.d.C. e che la stessa variante non presentava i caratteri delle variazioni essenziali, qualificando le relative modifiche quali opere che non comportavano alterazioni di sagoma dell’edificio e non presentavano caratteri di variazioni essenziali. quando, invece, le stesse costituivano variazioni essenziali di sagoma rispetto al citato titolo P.d.C. ‘.38/2010;
nel modulo SCIA, al campo 13) ‘Bene sottoposto ad autorizzazione paesaggistica, dichiarava che l’opera ricadeva in zona tutelata e che le variazioni non comportavano alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edifici, ovvero non erano soggette ad autorizzazione ai sensi del!’ art. 149 d.lgs. 42/2004 e del D.P.R. 31/2017 all. A ed art. 4, pur conoscendo che la zona è sottoposta a Protezione Integrale, secondo il P.T.P. vigente, così come indicato nello stesso modulo dal committente Santaroni;
Nel modulo SCIA, al paragrafo 22), ometteva di segnalare, nell’apposito campo “Vincoli per garantire il coerente uso del suolo”, il vincolo imposto dal Codice della Navigazione, nonostante fossero in corso di realizzazione opere a distanza inferiore 30 mt dalla linea demaniale;
Nella relazione tecnica asseverata, dichiarava che l’intervento era pienamente conforme agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, in riferimento alla realizzazione di un locale tecnico totalmente interrato con relativo accesso da nuova scala di collegamento al piano stradale; locale tecnico, di fatto, invece non totalmente interrato, la cui scala di accesso e collegamento al piano strada costituiva modifica esteriore percepibile dall’intorno, soggetta ad autorizzazione per la tutela del paesaggio.
se costruisci una casetta in legno ti arrivano i carabinieri della forestale…la finanza…la polizia i vigli urbani i bersaglieri e pure il battaglione san marco…qua hanno costruito l inverosimile e si sono accorti alla fine che era tutto un abuso? Farei demolire tutto ,a pala e piccone, a chi doveva controllare a chi ha fatto eseguire a chi ha dato i permessi ecc ecc ecc