Ugo De Rosa | La spinosa questione delle concessioni demaniali marittime, che ha fatto registrare colpi di scena e mutamenti sostanziali dello scenario tenendo con il fiato sospeso tutti gli interessati, aveva generato un contenzioso tra l’Anac e il Comune di Forio. Tutto sempre riconducibile alla “famosa” direttiva Bolkestein finalizzata a favorire la concorrenza internazionale. Sta di fatto che la legge del 2018 aveva indotto gli Enti locali a considerare legittima la proroga delle concessioni demaniali marittime fino al 31 dicembre 2033. Non tenendo conto della normativa comunitaria.
E dunque a dicembre del 2020, quando era ancora in vigore quella legge voluta dal primo governo Conte, il responsabile del V Settore Porto – Patrimonio del Comune di Forio, arch. Gianpiero Lamonica, aveva adottato, seguendo le indicazioni dell’Amministrazione, la determina con la quale si adeguava al nuovo termine stabilito per la durata delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative prorogandone l’efficacia.
Ebbene, nel 2021 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust aveva impugnato dinanzi al Tar Campania quella determina per ottenerne l’annullamento. Un ricorso presentato anche nei confronti delle attività che ne avevano beneficiato: “Sorgente Snc di Castaldi Salvatore e Polito Marco”, “Sirma Snc di Buono Antonio e Buono Carlo & C.”, “Bagno Bar Viola di Federico Stefano & C. S.a.s.”, “Bagno Onda Marina S.a.s. di del Deo Massimiliano & C.”, “Giardini Poseidon Terme S.a.s. di Lucia Staudinger”, “Il Gabbiano S.a.s. di Raia Maria Giuseppa”. La maggior parte dei quali si erano costituiti in giudizio, così come il Comune di Forio.
Un contenzioso che è finito nel nulla. Come riportano i giudici amministrativi nella sentenza, l’iniziativa dell’Anac scaturiva dal mancato recepimento delle proprie osservazioni in materia: «L’impugnazione trae origine dalla mancata conformazione da parte dell’amministrazione comunale intimata al parere del 16 marzo 2021 reso dall’Autorità, poiché l’ente locale non ha ritenuto di recepire le osservazioni critiche mosse alla delibera n. 1530 del 2020, con conseguente conferma dell’atto originariamente adottato».
Censurando la violazione dei «principi della libertà di stabilimento» e della “Direttiva Servizi” 2006/123/CE (la Bolkestein), «aventi efficacia diretta nell’ordinamento interno, con disapplicazione della proroga» disposta dalla legge del 2018. Sta di fatto che, come rileva il collegio della Settima Sezione del Tribunale amministrativo regionale, il ricorso dell’Anac è divenuto ormai improcedibile. Perché di recente è mutato lo scenario e peraltro il Comune di Forio aveva fatto retromarcia ancor prima, dopo che sulla questione si era pronunciato il Consiglio di Stato. «Ed invero è venuto meno l’interesse alla decisione nel merito, tenuto conto che nel corso del giudizio è entrata in vigore la legge 5 agosto 2022, n. 118», evidenzia la sentenza. Questa legge abroga quanto previsto da quella del 2018 e «reca una nuova disciplina – immediatamente applicabile – dell’efficacia delle concessioni demaniali. Tale sopravvenuta normativa supera e sostituisce il pregresso regime di proroga legale e, per diretta conseguenza, la delibera comunale qui gravata, che ne ha costituito pedissequa applicazione». In attesa di un riordino della materia “rispettoso” della normativa Ue, le concessioni sono prorogate fino al 31 dicembre 2023. Come detto sulla materia si era pronunciato anche il Consiglio di Stato, “bocciando” la legge del 2018.
Il che aveva indotto il Comune di Forio a correre “ai ripari”, così come anche altri Enti locali ritrovatisi a fare i conti loro malgrado con il marasma legislativo causato dalle divergenze tra la normativa nazionale e quella comunitaria che sono state poi “corrette”. Ed infatti il Tar sottolinea: «Peraltro è depositata in atti la determina n. 458 del 25.3.2022, con la quale il Responsabile del Settore n. 5 Porto – Patrimonio del Comune di Forio, nel prendere atto delle sentenze nn. 17 e 18 del 09.11.2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ha proceduto all’annullamento della precedente sua determinazione n. 1530/2020, decisione poi condivisa dalla delibera Giunta Municipale n. 128/2022». In conclusione il ricorso è stato dichiarato improcedibile. Forse l’Anac avrebbe dovuto ritirarlo “spontaneamente” per tempo, visto che era cessata la materia del contendere. Ad ogni modo i giudici, tenendo conto della «oggettiva delicatezza della questione», hanno compensato le spese.
Tanto rumore per nulla…
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