domenica, Febbraio 2, 2025

Demolizione incompatibile con lo stato di salute di Bianca. Le motivazioni della sospensione della demolizione

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Accolto l’incidente di esecuzione presentato da Gino Di Meglio sulla demolizione dell’abitazione della piccola Bianca, afferta da una grave malattia: “allo stato degli atti e a una valutazione sommaria degli elementi a disposizione, la patologia documentata di cui soffre la minore, figlia convivente, è alquanto seria e di gravità tale da apparire allo stato incompatibile con lo spostamento in tempi brevi del nucleo familiare”

La giudice Carla Bianco, ieri, nella sua ultima udienza ad Ischia prima di passare gli uffici del GIP del Tribunale di Napoli, durante la camera di consiglio nel merito dell’incidente di esecuzione presentato dall’avvocato Gino Di Meglio, ha sospeso provvisoriamente l’ordine di demolizione dell’abitazione dove vive la piccola Bianca, la bimba gravemente malata di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi, affetta da una grave patologia neurologica che richiede cure domiciliari continue.
La decisione del giudice si fonda, in modo particolare, sulla delicata condizione di salute in cui versa Bianca e sulle difficoltà che la stessa potrebbe vivere a causa dell’esecuzione del provvedimento.

La vicenda, risalente al 2006, riguarda un immobile costruito senza permessi e oggetto di una condanna definitiva, la cui esecuzione è rimasta sospesa per 18 anni. Attualmente, l’abitazione ospita Bianca, la mamma la sorella. Il medico che segue la bambina aveva sottolineato l’importanza dell’ambiente domestico per la sua salute, evidenziando i rischi di un trasferimento forzato. La casa, oltre a rappresentare un tetto, è un presidio sanitario essenziale per le terapie e la stabilità psicofisica della minore.
La sospensione del giudice Bianco, fino al prossimo 25 febbraio 2025, tuttavia potrebbe avere ancora un ulteriore rinvio se consideriamo che un’altra parte del processo, quella difesa dall’avvocato Bruno Molinaro, ha presentato un ulteriore incidente di esecuzione che è stato fissato per il prossimo mese di marzo. E’ evidente che il prossimo giudice dell’esecuzione, alla prossima udienza, possa riunire i due incidenti e consentire un unico contraddittorio a marzo.
Nel merito della sospensione provvisoria decisa ieri, per offrire un quadro più esaustivo della vicenda, pubblichiamo la decisione integrale delle motivazioni.

Il bilanciamento tra gli interessi
Il “rigetto di istanza di sospensione provvisoria dell’esecuzione” (art. 666 c.p.p.) con cui la giudice Bianco accoglie la richiesta di sospensiva, mette in evidenza un particolare di non poco conto. Un particolare che, di recente, viene discusso in maniera molto approfondita. Secondo la Bianco, infatti, “deve tenersi conto dei principi che sovrintendono al necessario bilanciamento tra gli interessi, tutti di rango costituzionale e sovranazionale, costituiti dalla tutela del rispetto della vita privata e familiare e del domicilio, da una parte, e dal rispetto del diritto collettivo a rimuovere la lesione al bene costituito dall’integrità del territorio, dell’ambiente e del paesaggio, dall’altra”.

Questo è il succo della complessa vicenda legata alle demolizioni, ovvero lo sbilanciamento dei due diritti richiamati dalla giudice del Tribunale di Ischia: “la tutela del rispetto della vita privata e familiare e del domicilio” e “la lesione al bene costituito dall’integrità del territorio, dell’ambiente e del paesaggio”.

LA SOSPENSIONE DELLA DEMOLIZIONE

La prima parte del documento, come giusto che sia, spiega perché è possibile arrivare alla sospensione dell’esecuzione della demolizione.
“La G.M. Carla Bianco, esaminati gli atti del procedimento di esecuzione sopra indicato; letta la nuova istanza da ultimo presentata in data 24 gennaio 2025 nell’interesse di Volino Giovannina e Starace Antonio, con cui si reitera la richiesta di sospensione provvisoria dell’ordine di demolizione disposto dal pubblico ministero, sul presupposto della tutela della vita privata e familiare per lo stato di salute della figlia minore affetta da patologia grave; valutati gli elementi esposti nell’istanza e la documentazione prodotta a corredo della predetta istanza,

Profili procedurali della richiesta di sospensione
“Quanto al profilo procedurale, va in via preliminare verificata la possibilità di provvedere in via provvisoria sulla sospensione della procedura esecutiva già oggetto dell’istanza di merito per cui è fissata udienza in contraddittorio tra le parti. L’unica ipotesi contemplata dalla norma che regola il procedimento esecutivo è quella per il caso di inammissibilità dell’istanza (articolo 666, comma 2 c.p.p.) alle note condizioni di cui al consolidato orientamento di giurisprudenza. Diversa è, infatti, l’ipotesi di sospensione disciplinata dal comma 7, immediatamente successivo alla disposizione di cui al sesto comma e che si riferisce esclusivamente al caso in cui l’ordinanza con cui il procedimento camerale viene poi definito sia a sua volta oggetto di impugnazione.

Orientamenti giurisprudenziali sulla sospensione “de plano”
È stato affermato che «E’ affetta da nullità l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione, anziché decidere nel contraddittorio, camerale con l’osservanza della formalità di cui all’art: 666 commi terzo e quarto cod. proc. pen., si pronunci al di fuori delle ipotesi di inammissibilità per manifesta infondatezza o mera riproposizione di richiesta già rigettata, contemplate dallo stesso articolo, “de plano”» [Cass., n. 35500/07].
Sulla stessa linea, è stato espresso il principio per cui «Per il procedimento di esecuzione l’art. 666 c.p.p. stabilisce che, quando non si debba dichiarare la inammissibilità della richiesta, il giudice deve provvedere in camera di consiglio con le forme di cui all’art. 127 e previo avviso alle parti. Il provvedimento di sospensione dell’esecuzione adottato “de plano” va, quindi, considerato come anormale, poiché costituisce esercizio di un potere che esula da ogni posizione normativa, ed è perciò impugnabile” (Cass., n. 497/99, negli stessi termini anche Cass., n. 291/93).

Sospensione dell’esecuzione e titolo esecutivo
Più di recente i giudici di legittimità si sono espressi con riguardo alla fattispecie specifica di cui all’articolo 670 c.p.p., affermando che «il giudice dell’esecuzione investito di una questione sul titolo esecutivo può disporre la sospensione dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 670 cod. pro. pen., solo dopo la celebrazione dell’udienza camerale di cui all’art. 666, comma 3, cod. pro. pen., contestualmente alla dichiarazione di non esecutività del titolo, non essendo previsto che il medesimo possa adottare un provvedimento di sospensione in via cautelare prima di detta udienza (Cass., n. 4933/20).
Si tratta tuttavia di un’ipotesi peculiare della materia esecutiva. Con riguardo invece alla disciplina generale dell’incidente di esecuzione, può rilevarsi che in tempi meno risalenti è stata chiarita la natura interlocutoria di provvedimenti adottati prima dell’udienza camerale in contraddittorio; provvedimenti come tali non ricorribili per cassazione e tuttavia non abnormi e, come si desume a contrario dal principio espresso dai giudici di legittimità, che rientrano nelle facoltà del giudice dell’esecuzione:
«Il decreto con il quale il giudice, in sede esecutiva, sospende l’ordine di esecuzione emesso dal P.M. in attesa di decidere su un incidente di esecuzione (…) è un provvedimento di natura ordinatoria, meramente interlocutorio e transitorio, e, come tale, non suscettibile di impugnazione [Cass., n. 25050/12]».

Valutazione della richiesta di sospensione provvisoria
Deve ritenersi, dunque, che i profili di abnormità e comunque le ragioni giuridiche che escludono pronunce de plano, quali sono state oggetto di vaglio in pronunce più antiche, devono riferirsi a provvedimenti in qualche modo “definitivi” o di merito sulle ragioni dell’istanza da cui scaturisce il procedimento esecutivo, ma non riguardano provvedimenti provvisori, interlocutori, di natura ordinatoria e transitoria che precedono la trattazione in contraddittorio – soprattutto quando il carico del ruolo impone un certo lasso di tempo tra l’iscrizione del procedimento e la data dell’udienza camerale.
Ciò premesso e ritenuto dunque di poter valutare l’istanza di emissione di un provvedimento “provvisorio” – nella specie, anticipatorio di quello che si chiede nel merito – nelle forme del decreto che preceda il contraddittorio pieno e la trattazione in sede camerale, l’istanza in questione va accolta.

Bilanciamento degli interessi coinvolti
Allo stato degli atti depositati dal difensore (essendo evidentemente l’approfondimento istruttorio da svolgersi nel contraddittorio delle parti), risulta documentata la gravità dello stato di salute della figlia minore degli esecutati.
Deve tenersi conto dei principi che sovrintendono al necessario bilanciamento tra gli interessi, tutti di rango costituzionale e sovranazionale, costituiti dalla tutela del rispetto della vita privata e familiare e del domicilio, da una parte, e dal rispetto del diritto collettivo a rimuovere la lesione al bene costituito dall’integrità del territorio, dell’ambiente e del paesaggio, dall’altra.
In considerazione dei consolidati principi nella materia in questione, allo stato degli atti e a una valutazione sommaria degli elementi a disposizione, la patologia documentata di cui soffre la minore, figlia convivente, è alquanto seria e di gravità tale da apparire allo stato – e salvi gli approfondimenti nel corso del procedimento – incompatibile con lo spostamento in tempi brevi del nucleo familiare in un’altra abitazione idonea ad accogliere la minore e la sua famiglia, anche in considerazione degli oneri collaterali che ciò comporta e alla interferenza della situazione di salute della minore nell’equilibrio di vita complessivo del nucleo familiare.

Il Dispositivo del provvedimento
“Accoglie l’istanza e sospende in via provvisoria l’ordine di demolizione emesso dal pubblico ministero nelle more della discussione del ricorso. Conferma l’udienza per la camera di consiglio alla data del 20 febbraio 2025. Manda alla cancelleria per gli adempimenti e per la comunicazione del presente provvedimento alle parti istanti, al difensore e al pubblico ministero. Ischia, 30 gennaio 2025”

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