domenica, Settembre 15, 2024

Demolizione pubbliche in via Spezieria. Diffidati Raia, la ditta e i tecnici!

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Si inasprisce lo scontro sulle demolizioni pubbliche al Maio. Nel braccio di ferro tra la proprietaria e Legnini l’architetto in forza alla struttura commissariale, rup dell’intervento, ha affidato i lavori per l’abbattimento. Ma l’ordinanza citata in determina prevede in caso di opposizione del proprietario l’adozione di una ordinanza contingibile e urgente che non è stata adottata

Ennesimo capitolo della battaglia contro le demolizioni pubbliche al Maio. E continua il braccio di ferro tra la proprietaria delle unità immobiliari in un fabbricato di via Spezieria, assistita dagli avvocati Aniello e Gianluca Palomba, e la Struttura commissariale. Dopo l’opposizione della signora, Legnini aveva confermato la demolizione. E dai legali era partita una richiesta di accesso agli atti. Ma l’iter è andato avanti e l’arch. Marco Raia, in forza alla Struttura commissariale, ha affidato i lavori per l’abbattimento e i relativi incarichi tecnici. La contromossa degli avvocati Palomba non si è fatta attendere, con la diffida e messa in mora all’indirizzo proprio della ditta affidataria, la “Epsilon 2000 Soc. Coop.2 di Quarto, dei tecnici ing. Saverio Salzo e ing. Edoardo Di Donato, nonché dello stesso rup arch. Marco Raia.

Diffidando a non procedere alla demolizione dell’intero fabbricato. In caso contrario, si ipotizzano responsabilità di natura penale ed erariale, oltre al risarcimento dei danni.
Lo scontro si fa sempre più duro. Nella diffida gli avvocati Palomba richiamano innanzitutto la determina adottata da Raia: «1. La nostra assistita ha appreso che – con determina dirigenziale n. 379 del 25.07.2024, a firma del delegato di funzioni Dirigenziali, arch. Marco Raia, per gli interventi di demolizione dei manufatti gravemente danneggiati presso via Spezieria Casamicciola Terme – è stato affidato: alla società Epsilon 2000 Soc. Coop l’esecuzione dell’intervento contenuto nel Piano generale di demolizione pubblica; all’ing. Saverio Salzo il servizio tecnico di Direzione dei Lavoro (DL); all’ing. Edoardo Di Donato il servizio tecnico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).
Con la stessa determina, inoltre, l’arch. Raia, già in comando presso la Struttura Commissariale, ha individuato e nominato se stesso come Responsabile Unico del Procedimento».

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
Quindi evidenziano quanto in realtà già noto, ovvero gli aspetti salienti della vicenda: «2. Premesso ciò, con la presente appare opportuno portare alla Vs conoscenza che la nostra assistita si è opposta fermamente al programma di demolizione pubblica per le motivazioni ben note alla Struttura Commissariale, al comune di Casamicciola Terme, alla Regione Campania e al Sig. Prefetto di Napoli e che di seguito verranno anche a Voi rappresentate.
A. L’istante è proprietaria in Casamicciola Terme alla via Spezieria n. 14/I Traversa Santa Barbara n. 3, all’interno di un fabbricato di maggiori dimensioni, di una unità immobiliare, a destinazione commerciale, sita al piano terra, riportata in Catasto al Foglio 11, P.lla 535, sub. 8, e della unità immobiliare, a destinazione abitativa, sita al piano terra e primo del medesimo fabbricato, e riportate in catasto al Foglio 11, P.lla 535, sub. 11.
B. Dello stesso fabbricato e quindi quali confinanti, inoltre, fanno parte anche l’unità immobiliare riportata in catasto al foglio 11 particella 535 sub 9, le quattro unità immobiliari riportate in Catasto al Foglio 11, P.lla 535, sub. 3,4,5, e 6 e l’unità immobiliare riportata in Catasto al Foglio 11, P.lla 535, sub 7 (di altri proprietari, ndr).

C. In seguito al noto evento sismico del 21.08.2017 che ha interessato i territori di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, le unità immobiliari del fabbricato hanno subito danni che consentono interventi di restauro e risanamento conservativo aventi lo scopo di conservare e recuperare l’organismo edilizio assicurandone la funzionalità nel rispetto dei suoi caratteri tipologici, formali, strutturali, estetici e architettonici ancora presenti, senza dover procedere alla demolizione delle medesime nel pieno rispetto del Piano per l’Assetto idrogeologico dell’Isola di Ischia-Primo-Stralcio funzionale riguardante il territorio del Comune di Casamicciola Terme (PSAI-Casamicciola Terme) che invece non consente interventi di demolizione e ricostruzione. Tali danni sono stati certificati con le schede Aedes n. 001 e 002 del 01.09.2017. Le unità immobiliari, dunque, non costituiscono pericolo per la pubblica e privata incolumità. Difatti da una semplice visione dell’allegato all’ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022 a pag. 79 e a pag. 80 si evince che il livello operativo assegnato dalla Struttura Commissariale alle unità immobiliari è quello di L2, livello che non prevede la demolizione.
Tali unità immobiliari, a tutt’oggi, sono destinatarie di ordinanze di sgombero.

ISTANZA DI SANATORIA PENDENTE
«D. Con nota del 19.7.2022, presentata al Dirigente dello S.U.E. del comune di Casamicciola Terme e successiva integrazione del 24.7.2023, la signora, in qualità di proprietaria delle unità immobiliari individuate al precedente punto sub 1, ha trasmesso la documentazione integrativa necessaria per la definizione dell’istanza di condono edilizio, presentata ai sensi della Legge 47/1985, del 29.09.1986.
Ad oggi, l’istanza risulta ancora pendente.

E. In data 28.06.2024, l’istante ha ricevuto dal Commissario alla Ricostruzione di Ischia una lettera avente ad oggetto “Piano di demolizione dei fabbricati danneggiati dal sisma 2017 ai sensi dell’art. 14 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 24 del 21 luglio 2023” – Lotto n. 3 riguardante gli edifici in via Spezieria-Casamicciola Terme.
F. Con tale missiva la signora è venuta a conoscenza, per la prima volta, di un progetto che prevede la demolizione dell’aggregato danneggiato dal sisma, individuato nella documentazione progettuale come “blocco 5” e del quale fanno parte le unità immobiliari di cui ella è proprietaria, nonché quelle degli altri proprietari».
Si riporta quindi lo “scambio di corrispondenza” con il Commissario: «G. Con riscontri notificati a mezzo p.e.c. in data 24.07.2024 e 05.08.2024 (ben noti alla struttura commissariale), la signora ha comunicato di non voler procedere autonomamente alla demolizione delle unità immobiliari di cui è proprietaria e si opposta, fermamente, alla demolizione pubblica.

H. Ciononostante, il Commissario straordinario per la ricostruzione, in palese violazione delle norme di legge in materia e in palese violazione del Piano Stralcio Assetto idrogeologico e dell’imminente approvazione del Piano di Ricostruzione della Regione Campania ha invitato in data 13.08.2024 il Comune di Casamicciola, in persona del Sindaco p.t., a valutare l’opportunità di emanare un’ordinanza sindacale contingibile ed urgente previo accertamento dei presupposti di legge al fine di non arrestare il programma di demolizione in corso di esecuzione».

L’ORDINANZA SPECIALE N. 8
L’ordinanza sindacale però non è stata emanata, e questo è un punto focale su cui battono i legali della signora, per poi richiamare le responsabilità in capo a Raia e agli altri soggetti coinvolti: «I. L’art. 4 dell’Ordinanza Speciale n. 8 del 24 aprile 2024 richiamata nell’oggetto della determina dirigenziale n. 379 del 25 luglio 2024 comma 4 prevede che “In caso di opposizione dei proprietari al progetto di demolizione, provvede il sindaco con ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 54 del Testo unico degli enti locali, ove ne ricorrano i presupposti.”.

Con la presente, pertanto, la nostra assistita Vi invita e diffida a non procedere alla demolizione delle unità immobiliari individuate ai precedenti punti A e B di proprietà (di tutti i proprietari, ndr) attesa la ferma opposizione della proprietaria, anche in considerazione del fatto che dalle preannunciate modalità dell’attività demolitoria si profilano responsabilità anche di natura penale a Vostro carico.
Inoltre, si rileva che l’art. 4 dell’Ordinanza Speciale n. 8 del 24.04.2024, al comma 4 prevede che “In caso di opposizione dei proprietari al progetto di demolizione, provvede il sindaco con ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 54 del Testo unico degli enti locali, ove ne ricorrano i presupposti.”.
Pertanto, lo si ripete, vista la ferma opposizione de quibus non è possibile procedere alla relativa demolizione dei predetti immobili anche in assenza dell’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente da parte del Sindaco del comune di Casamicciola Terme.

Al contempo, trattandosi nel caso di specie della demolizione di un aggregato edilizio, la nostra assistita Vi invita e diffida a non arrecare danni all’intero edificio.
In mancanza di tutto quanto rappresentato, la signora preannuncia, sin d’ora, ogni idonea azione giudiziaria, a tutela dei diritti e interessi lesi, ivi compresa la richiesta di risarcimento danni per le motivazioni poc’anzi esposte, nonché l’azione risarcitoria ex art. 30 del D.Lgs. n. 104/2010, salva ogni opportuna iniziativa sul piano della responsabilità contabile erariale».
La “tegola” cade ora sul capo dell’arch. Raia.

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1 COMMENT

  1. La bancarella del torrone, risulta molto più seria rispetto a questa vicenda. POVERA ITALIA….. A PAZZIELL MAN E CRIATUR !

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