La Sesta Sezione del TAR Campani, nella camera di consiglio del 23 ottobre, relatore la dott.ssa Mara Spatuzzi ha rigettato il reclamo della Signora Antonietta Calise contro le ordinanze emesse dal Commissario ad Acta circa la demolizione degli abusi commessi dai congiunti del presidente del consiglio comunale Dante De Luise.
Il TAR Campania si è espresso sul reclamo della Signora Calise che chiedeva la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza n. 5/2024 emessa dal Commissario ad acta in data 3 settembre 2024 con la quale si ingiungeva alla reclamante e a Evelina, Nadia e Pietro Rocchi il pagamento in solido della somma di euro 20.000,00 quale sanzione amministrativa per non aver loro ottemperato all’ingiunzione contenuta nella ordinanza dello stesso Commissario ad acta n. 3/2023 (anch’essa ritenuta legittima dal TAR) e l’ordinanza n. 6/2024 con la quale il Commissario ad acta aveva ordinato alla Calise, a Evelina, Nadia e Pietro Rocchi di provvedere nel termine di trenta giorni allo sgombero da persone e cose del fabbricato.
LE MOTIVAZIONI DEL RIGETTO
Secondo il TAR Campania, i motivi di reclamo proposti dalla sig.ra Antonietta Calise contro le ordinanze n. 5 e n. 6 del 2024 adottate dal Commissario ad acta, ing. Fabio Menditto, non sono assistiti dal prescritto fumus boni juris.
Il tribunale, ancora una volta, bastona il Comune di Lacco Ameno con parole chiarissime: “l’amministrazione a seguito della sentenza n. 2408 del 2023 di questo Tar non ha adottato alcun provvedimento espresso e il commissario ad acta con le ordinanze in questione sta dando esecuzione alla predetta sentenza che ha accertato l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sulla diffida della sig.ra Ciannelli che aveva ad oggetto l’adozione dei doverosi provvedimenti sanzionatori e ripristinatori in relazione agli abusi commessi sull’immobile dalla Calise unitamente al suo dante causa, ivi compresa quindi l’adozione di ulteriori ordinanze di demolizione, se necessario, e l’adozione dei provvedimenti conseguenti.
Il commissario ad acta – si legge nell’ordinanza della Sesta Sezione- ha operato senza debordare dai poteri conferitigli dalla sentenza in questione dovendosi ritenere inclusa nel dictum giudiziale l’adozione anche di tutti gli atti conseguenti all’ordine di demolizione secondo quanto previsto dalla normativa edilizia.
CENSURE INFONDATE
Le censure con cui la sig.ra Calise deduce l’illegittimità della disposta acquisizione nei confronti di Evelina Rocchi, Nadia Rocchi, Pietro Rocchi quali eredi del defunto sig. Renzo Rocchi, in quanto all’epoca di realizzazione delle opere erano adolescenti e non potevano essere ritenuti responsabili degli abusi, appaiono inammissibili per difetto di legittimazione e di interesse della sig.ra Calise e comunque infondate atteso che gli stessi, ritualmente evocati nel giudizio avverso il silenzio azionato dalla sig.ra Ciannelli, hanno omesso di adoperarsi onde evitare le conseguenze dannose previste dall’ordinamento in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione;- sono, inoltre, inammissibili in questa sede censure volte a contestare la legittimità dell’ordinanza di demolizione n. 3 del 2023 adottata dal commissario ad acta, in relazione alla quale il reclamo proposto dalla sig.ra Calise è stato respinto da questo Tar con sentenza n. 1412 del 2024.
Il merito di questo “reclamo” che, evidentemente sembra già scritto valutando il tenore dell’ordinanza, si discuterà nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.