Il giudice dell’esecuzione, la dottoressa Antonia Schiattarella nel merito della demolizione degli abusi relativi a Maria Grazia Buono, la donna che è scesa in piazza sabato pomeriggio durante il corteo e ha commosso tutti con le sue lacrime, ha vergato una decisione che apre ad una nuova interpretazione dopo aver valutato l’incidente di esecuzione presentato dall’avvocato Bruno Molinaro.
La decisione del giudice, per la prima volta, ha disposto che la Compagnia di Ischia della Guardia di Finanza, coordinata dal Capitano Giovanni Maria De Giorgio, entro il prossimo 20 marzo, data dall’udienza camerale, svolga un’accurata istruttoria sulla reale posizione economica della famiglia Buono. Una novità nel panorama delle demolizioni ischitane che pone, per la prima al centro del dibattito, una valutazione fattuale su quella parola che viene spesso utilizzata “di necessità”.
Se da un lato la demolizione non è stata sospesa lasciando le mani libere al Pubblico Ministero che procede nell’esecuzione della RESA, dall’altro lato, invece, si inizia ad indagare su quello che potrebbe essere il reale “discrimine” e potrebbe portare anche ad una decisione di sospensione considerato i fattori economici e vitali della famiglia Buono.
Una decisione che, tuttavia, si può anche leggere sotto un’altra luce. In effetti la demolizione non è stata bloccata ma è stata ordinata un’attenta istruttoria, come vi abbiamo già detto. Basterà questo a fermare le ruspe? Il Pubblico Ministero riterrà valide, in questo lasso di tempo, le richieste aggiuntive del giudice Schiattarella o, invece, provvederà a dare esecuzione alla demolizione? Siamo nell’ambito del buon senso e della leale collaborazione tra magistratura inquirente e giudicante. E, fino ad oggi, in verità, abbiamo già assistito a diverse accelerazioni che non hanno fatto bene a nessuna delle due.
Nel merito, il giudice ha deciso che “Tale ultima impostazione è stata di recente confermata dalla Corte Edu che ha precisato che, sebbene l’ordine di demolizione sia stato emesso in ambito penale, il suo scopo deve ritenersi ripristinatorio – riportare il sito al suo stato precedente – e non punitivo. Dato ciò, non vi sarebbe alcuna “pena” ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione (nessuna pena senza legge) e l’ordine di demolizione non poteva e non può essere soggetto a prescrizione. Alla luce degli elementi esposti nell’istanza e in particolare quelli rilevanti al fine di delibare prima facie il bilanciamento di interessi nel solco di quanto argomentato dal difensore in relazione alla tutela prevalente del diritto al domicilio secondo i principi ormai consolidati in giurisprudenza, dunque, preso atto della qualità di proprietaria della istante, del tempo trascorso dalla condanna (25 anni fa, ndr) della sua dante causa e del luogo in cui è stato edificato il manufatto: rigetta allo stato l’istanza di sospensione, fissa l’udienza per la camera di consiglio alla data del 20 marzo 2025 alle ore 9.00 e dispone che se ne dia avviso alle parti.
Inoltre, il giudice ha disposto “per quella udienza l’acquisizione, tramite l’ufficio del pubblico ministero, di tutti gli atti relativi all’esecuzione sull’immobile in questione (sentenza, ordine di demolizione, eventuali precedenti ordinanze); dispone che, in vista dell’acquisizione nell’udienza camerale e al fine dell’istruttoria a svolgersi, siano raccolti elementi relativi alla posizione economica e reddituale globale del nucleo familiare negli ultimi cinque anni, ivi compreso l’eventuale godimento di misure di sostegno (anche relativamente alla patologia del coniuge) e l’eventuale disponibilità di fonti di sostentamento (da lavoro dipendente, da attività di lavoro autonomo, da disponibilità di beni mobili e mobili registrati, da locazione di beni immobili e così via), mandando per tali adempimenti alla guardia di finanza, Compagnia di Ischia”.