martedì, Gennaio 21, 2025

Demolizioni pubbliche a Piazza Maio, continua lo scontro Residente vs Legnini

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Il Piano di Demolizione pubblico approvato dal Commissario alla ricostruzione, previa intesa del comune di Casamicciola Terme, è in netto contrasto con la bozza del Piano di Ricostruzione della Regione Campania che prevede per la “Zona Maio” la ricostruzione “dove era, come era”. Il Commissario replica: "“Contenuto integralmente contestato”"

Questa demolizione non s’ha da fare, scriviamo ricordando un famoso matrimonio che non si doveva fare. Ed è proprio così, da una parte una residente (resistente) del Maio e, dall’altra parte, il commissario Giovanni Legnini.
Lo scontro è sulle demolizioni “coattive” che la struttura commissariale e gli enti ad essa collegata stanno portando avanti e che, senza sorpresa, hanno trovato la ferma opposizione di una cittadina del Maio.
Lo scontro, dopo la diffida di cui vi abbiamo raccontato giorni fa, ha avuto un nuovo sviluppo.
Alla nota degli avvocati Aniello e Gianluca Palomba c’è stato il riscontro del Commissario che pubblichiamo nel box. A questo riscontro, gli avvocati Palomba hanno prontamente replicando, rilanciando e alzando i toni.

L’OPPOSIZIONE RESTA
“La nostra assistita – scrivono i legali – con la presente comunica che non rimuoverà alcuna ragione di opposizione ai fini dell’esecuzione dei lavori di demolizione. Innanzitutto, rileviamo come nella missiva del 21.06.2024 garantivate il diritto e gli interessi legittimi dei soggetti titolari degli immobili demoliti, sia con riguardo al contributo per la ricostruzione sia per quello spettante per la delocalizzazione. Mentre nell’odierna comunicazione di cui all’oggetto avete specificato che “i diritti dei privati proprietari potranno essere esercitati nel rispetto del PSAI e del Piano di Ricostruzione della Regione Campania allorquando sarà approvato”. I sottoscritti difensori evidenziano che, alla luce di questa importante precisazione, in caso di demolizione, secondo le norme vigenti in materia, non è più possibile procedere alla ricostruzione del manufatto. Inoltre, per quanto riguarda la problematica sull’istanza di condono, tutt’ora pendente, si richiamano tutti i motivi di opposizione alla demolizione già menzionati nel riscontro del 25.07.2024 che si hanno qui per ripetuti e trascritti integralmente.

DESISTERE DALLA DEMOLIZIONE
“La signora Vi invita a desistere dal procedere alla demolizione per i seguenti ed ulteriori motivi.
L’art. 4 dell’ordinanza speciale n. 8 del 24.04.2024 stabilisce che: “In attuazione degli indirizzi di cui all’art. 14 dell’ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023, è approvato il piano generale di demolizione pubblica dei fabbricati di cui all’Allegato 2. Il piano di cui al comma 1 è suddiviso per lotti omogenei di intervento, individuati di concerto con i Comuni interessati, tenendo conto dei fabbricati: che in ragione dello stato di danno non possano essere recuperati tramite intervento di riparazione; che, indipendentemente dall’ambito in cui sono situati, costituiscano pericolo per la pubblica e privata incolumità ovvero impediscano il normale esercizio dei diritti connessi alla ricostruzione privata o pubblica; per i quali non sia economicamente vantaggioso in termini di spesa pubblica provvedere alla messa in sicurezza”.

Come già ribadito nella precedente missiva, alla luce di tali disposizioni, la Vostra richiesta di procedere, anche coattivamente, alla demolizione è destituita di fondamento perché le unità immobiliari di proprietà dell’istante non rientrano in nessuna della fattispecie tipiche previste dalla summenzionata ordinanza speciale. In primis non rientra nella fattispecie tipica di cui al punto a) atteso che, da una semplice visione dell’allegato 3 di cui al Piano di demolizione pubblica, le unità immobiliari di proprietà della nostra assistita sono le uniche non contrassegnate con il colore nero e, quindi, sono le uniche per le quali la stessa Struttura Commissariale non riconosce il livello operativo L4 che comporterebbe l’impossibilità oggettiva di recuperare l’immobile tramite interventi di riparazione.

IMMOBILI CON L2
“Difatti, alle unità immobiliari di proprietà della nostra assistita è attribuito il livello operativo L2 con la conseguente possibilità di recuperare il patrimonio edilizio mediante interventi di restauro e risanamento conservativo aventi lo scopo di conservare e recuperare l’organismo edilizio assicurandone la funzionalità nel rispetto dei suoi caratteri tipologici, formali, strutturali, estetici e architettonici ancora presenti, senza dover procedere alla demolizione delle medesime. Ed ancora, le unità immobiliari di proprietà della signora non rientrano neanche nella fattispecie tipica prevista dal punto b) della citata ordinanza. Infatti, a pag. 30 del Piano di demolizione si legge: “Alcuni dei predetti fabbricati insistono in prossimità di strade e piazze e sono stati interessati da opere provvisionali per la prima messa in sicurezza che, per le motivazioni evidenziate al paragrafo 1, hanno perso efficacia determinando una condizione di rischio per la pubblica incolumità che non può essere tollerata. A fronte di tale condizione di pericolo, in presenza di fabbricati che per la maggior parte dovranno essere oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione e per i quali sono state presentate diverse istanze preliminari per la delocalizzazione volontaria, si ritiene opportuno attuare dei piani di demolizione anche al fine di favorire la ricostruzione post sisma in quanto tali fabbricati, in molti casi, per la loro precarietà statica e per la presenza di opere provvisionali che riducono in modo considerevole la viabilità, costituiscono intralcio all’avvio dei lavori pubblici e privati realizzabili”.

NESSUN PERICOLO PUBBLICO
“Il pericolo per l’incolumità pubblica deriverebbe, dunque, dalla perdita di efficacia delle opere provvisionali per la prima messa in sicurezza dei fabbricati che insistono in prossimità di strade e piazze. Ebbene, il fabbricato in questione dal 21 agosto 2017 ad oggi non è stato interessato da opere provvisionali per la prima messa in sicurezza proprio in considerazione dei danni subiti a causa del sisma che consentono interventi di riparazione senza demolizione e, dunque, non costituisce pericolo per la pubblica e privata incolumità. Inoltre, il fabbricato non impedisce il normale esercizio dei diritti connessi alla ricostruzione privata o pubblica in quanto nelle immediate vicinanze non vi è nessun progetto approvato di ricostruzione privata o pubblica. Nemmeno la fattispecie prevista dal punto c) dell’ordinanza speciale n. 8 può essere applicata al fabbricato. Ed invero, laddove l’immobile rappresentasse un pericolo per la pubblica e privata incolumità sarebbe Vostro dovere provvedere alla messa in sicurezza e non procedere alla demolizione per tutelare il diritto alla ricostruzione della nostra assistita.
Fermo ed assorbente quanto sopra, infine si rappresenta che con decreto del Segretario Generale n. 426 del 21.05.2024 l’autorità di Bacino Distrettuale dell’Appenino Meridionale ha approvato l’aggiornamento del Piano per l’Assetto idrogeologico dell’Isola d’Ischia-Primo Stralcio Funzionale-Comune di Casamicciola Terme.”

LA QUESTIONE RISCHIO FRANA
“Dalla semplice visione dell’allegato n. 3 Carta del rischio da frana- il fabbricato ricade in area a Rischio Potenzialmente Alto-RPA. Il decreto del Segretario Generale n. 426 del 21.05.2024 ha stabilito che: “l’Aggiornamento del Piano per l’Assetto idrogeologico dell’Isola di Ischia-Primo Stralcio funzionale riguardante il territorio del Comune di Casamicciola Terme (PSAI-Casamicciola Terme), il cui progetto è stato adottato con Decreto Segretariale n. 561 del 4 agosto 2023 resti adottato, ai sensi dell’art. 68 comma 4-bis del D.lgs 152/2006, con relative misure di salvaguardia, per le aree perimetrate nella carta del rischio da frana a “rischio potenzialmente alto”. Quindi nelle zone a rischio potenzialmente alto si applicano le misure di salvaguardia del PSAI adottato con decreto segretariale n. 561 del 4.8.2023. L’art. 4 delle cennate misure di salvaguardia prevede disposizioni per le Aree a Rischio Potenzialmente Alto-RPA e stabilisce che: “Nelle aree perimetrate come Aree a Rischio Potenzialmente alto-RPA nella “Carta del Rischio da Frana” del Progetto di aggiornamento del PSAI-Casamicciola sono adottate, quali misure di salvaguardia ai sensi del comma 4 ter, dell’art. 68 del D.lgs n. 152/2006 le disposizioni generali di cui all’art. 16 e quelle specifiche di cui agli artt. 19, 20, 21, delle Norme di Attuazione del PSAI dei territori dell’ex Autorità di Bacino Campania Centrale, aggiornato nel 2015, adottato con delibera di Comitato Istituzionale n. 1 del 23.02.2015”.

PERDITA DEL DIRITTO ALLA RICOSTRUZIONE
“Non vi è dubbio che in caso di demolizione coattiva del fabbricato, la nostra assistita perderebbe, allo stato attuale, IL DIRITTO ALLA RICOSTRUZIONE, anche in considerazione del fatto che per tali manufatti sono state presentate istanze di sanatoria ancora pendenti. Inoltre, tale disposizione, come già ampiamente rappresentato con la missiva del 25.7.2024, consente che le unità immobiliari possono essere recuperate mediante interventi di restauro e risanamento conservativo aventi lo scopo di conservare e recuperare l’organismo edilizio assicurandone la funzionalità nel rispetto dei suoi caratteri tipologici, formali, strutturali, estetici e architettonici ancora presenti, senza dover procedere alla demolizione delle medesime”.

L’ATTACCO: IL PIANO VA CONTRO IL PIANO DELLA REGIONE CAMPANIA
A ciò bisogna aggiungere che in data 31.7.2024 la Regione Campania ha trasmesso ai comuni dell’Isola d’Ischia e in particolare al comune di Casamicciola Terme la Bozza del Piano di Ricostruzione della Regione Campania che rappresenta una vera e propria pianificazione sovraordinata alla quale i comuni dovranno conformarsi nella redazione dei propri piani urbanistici comunali. Il Piano di Demolizione pubblico approvato dal Commissario alla ricostruzione, previa intesa del comune di Casamicciola Terme, è in netto contrasto con la bozza del Piano di Ricostruzione della Regione Campania che prevede per la “Zona Maio” la ricostruzione “dove era, come era”. Quindi, dopo 7 anni dall’evento sismico e a pochi mesi dall’approvazione del Piano di Ricostruzione della Regione Campania fortemente voluto dal Commissario alla ricostruzione, si procede a demolizioni coattive totalmente contrastanti con la bozza del Piano di Ricostruzione redatto dalla Regione Campania. Pertanto, nel ribadire tutti i motivi di opposizione, la nostra assistita Vi invita e diffida a non procedere alla demolizione delle unità immobiliari, preavvisando che agirà in ogni sede per tutelare i propri diritti e interessi.
Al contempo, trattandosi di aggregato edilizio, la nostra assistita Vi invita a non procedere alla demolizione delle unità immobiliari al piano terra e primo piano del fabbricato ubicato in Casamicciola Terme alla via Spezieria n. 16-18-20 di altra proprietà atteso che secondo la relazione tecnica del consulente di parte l’eventuale demolizione delle stesse comporterebbe inevitabilmente danni irreversibili alle unità immobiliari di sua proprietà. Si riserva, anche per tale motivo, ogni azione e richiesta di risarcimento danni”

Commissario Legnini: “Contenuto integralmente contestato”

Il Riscontro del Commissario Legnini alla comunicazione del 25.07.2024 “Piano di demolizione dei fabbricati danneggiati dal sisma 2017 ai sensi dell’art. 14 dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 24 del 21 luglio 2023” – Lotto n. 3 riguardante gli edifici di Via Spezieria – Casamicciola Terme
Gentile avv. Palomba – scrive il Commissario Legnini -, riscontro la vostra nota indicata in oggetto per contestarne integralmente il contenuto. Il piano di demolizione pubblica dei fabbricati è stato approvato nel rispetto dei criteri indicati nell’ordinanza speciale n. 8/2024, previa intesa con il Comune di Casamicciola Terme, e ciò può agevolmente ricavarsi dagli elaborati progettuali oggetto di approvazione da parte degli organi competenti.
Quanto alla ritenuta insussistenza dei presupposti di pericolo per la pubblica e privata incolumità, trattasi di valutazione rimessa alla competenza del Sindaco del Comune di Casamicciola, che legge per conoscenza.

Relativamente ai profili condonistici nonchè a quelli di tutela degli interessi della vostra assistita si richiama il contenuto dall’art. 4, comma 4, dell’ordinanza speciale n. 5 dell’8 agosto 2023. Tale disposizione è stata reiterata con l’art.4, comma 5, dell’ordinanza speciale n. 8 recante “. Naturalmente, i diritti dei privati proprietari potranno essere esercitati nel rispetto del PSAI e del Piano di Ricostruzione della Regione Campania allorquando sarà approvato. Vi prego pertanto di invitare la vostra assistita a rimuovere le ragioni di opposizione consentendo l’esecuzione dei lavori di demolizione già avviati. In caso contrario, sarà il sig. Sindaco del Comune di Casamicciola a valutare la necessità di emanare l’ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n° 267/2000”.
Il Commissario Straordinario On. avv. Giovanni Legnini

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