Nella “guerra” per le demolizioni pubbliche al Maio, il Comune di Casamicciola Terme e Legnini si aggiudicano un punto a loro favore.
In quest’ultimo caso che vede fronteggiarsi i cittadini destinatari delle ordinanze, l’Ente e la Struttura commissariale arriva l’ordinanza del Tar Campania che rigetta la richiesta di sospensiva presentata dagli avvocati Aniello e Gianluca Palomba per conto della ricorrente Raffaella Iaccarino. Innanzi ai giudici amministrativi è stata impugnata l’ordinanza contingibile e urgente adottata da Giosi Ferrandino, ma in questa fase è risultata vincente la difesa del Comune, affidata all’avv. Alessandro Barbieri.
Il ricorso chiede infatti l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, «dell’Ordinanza sindacale n. 28 del 08.10.2024 del Comune di Casamicciola Terme, notificata alla ricorrente in data 16.10.2024, avente ad oggetto ordinanza contingibile e urgente per motivi concernenti l’incolumità pubblica per esecuzione di lavori di demolizione di manufatti gravemente danneggiati; per quanto di ragione, dell’Ordinanza Speciale n. 24 del 21 luglio 2023 del Commissario per la ricostruzione nei territori dell’Isola d’Ischia, non notificata alla ricorrente; per quanto di ragione, dell’Ordinanza Speciale n. 5 dell’8 agosto 2023 del Commissario per la ricostruzione nei territori dell’Isola d’Ischia, non notificata alla ricorrente; per quanto di ragione, dell’Ordinanza Speciale n. 8 del 24 aprile del 24.04.2024 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell’Isola d’Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 e dei relativi allegati n. 2 e 3, non notificati alla ricorrente; di tutti gli altri atti preordinati, connessi e conseguenziali, comunque lesivi della posizione giuridica della ricorrente; nonché per l’accertamento, anche a mezzo di CTU e/o verificazione, dell’inesistenza di un attuale pericolo alla pubblica e privata incolumità, tale da giustificare la necessità di demolizione delle unità immobiliari di proprietà della ricorrente».
I MOTIVI DEL RIGETTO
Il collegio della Quinta Sezione presieduto da Maria Abruzzese ha esaminato la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale e come detto l’ha rigettata.
L’ordinanza emessa nella camera di consiglio del 19 novembre chiarisce il ragionamento che ha portato a tale decisione evidenziando da subito che non ricorrono i presupposti per la concessione di misure cautelari.
Sono tre i motivi su cui si fonda il rigetto. Innanzitutto i giudici ricordano che «la decisione in merito alla demolizione dell’immobile della ricorrente deve ricondursi all’ordinanza commissariale del 24 aprile 2024 (essendo tale immobile ricompreso nel piano di demolizione approvato dall’articolo 4); l’impugnazione di tale provvedimento risulta tardiva, avendo la stessa ricorrente affermato in ricorso di essere stata informata della sua esistenza e contenuto sin dal 28 giugno 2024».
Dopodiché si evidenzia la legittimità dell’ordinanza sindacale: «Il ricorso allo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente per procedere alla demolizione nel caso di dissenso del proprietario è previsto dallo stesso articolo 4 citato e risulta documentata una situazione di aggravamento del rischio connesso all’immobile».
Esclusa anche la sussistenza del danno grave e irreparabile. Il collegio ribadisce infatti «che il già citato articolo 4 dispone che “la realizzazione degli interventi di demolizione pubblica di cui al presente articolo non pregiudica in alcun modo i diritti e gli interessi legittimi dei soggetti titolari degli immobili demoliti, sia con riguardo al diritto al conseguimento del contributo per la ricostruzione o per la delocalizzazione, che della definizione delle eventuali domande di condono edilizio pendenti”».
Resta solo il “contentino” delle spese del giudizio cautelare compensate «in considerazione della particolarità della fattispecie». E certamente la battaglia per le demolizioni pubbliche al Maio si può considerare una fattispecie “particolare”. Ma intanto il Comune incassa una importante pronuncia favorevole.