Il comune di Casamicciola, bloccato nel piano di demolizioni pubbliche a Piazza Maio dopo l’errore dell’ottavo giorno e dopo il ricorso in zona cesarini degli avvocati Nello e Gianluca Palomba per conto di Raffaella Iaccarino, ora può continuare a demolire il famoso “blocco 5”.
Una storia, questa, combattuta a suon di “decreti presenziali” emessi dalla Quinta Sezione del TAR Campania presieduta dalla dott.ssa Maria Abbruzzese.
In questo caso, la Presidente Abbruzzese ha pronunciato il decreto sul ricorso numero di registro generale 5216 del 2024, proposto da Raffaella Iaccarino, rappresentata e difesa dagli avvocati Aniello Palomba, Gianluca Palomba contro il Comune di Casamicciola Terme, difeso dall’avvocato Alessandro Barbieri e nei confronti del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell’Isola d’Ischia interessati dal sisma del 21 agosto, e nei confronti dei proprietari degli immobili collegati a quello della Iaccarino, ovvero i signori Iaccarino Nunzio, Iaccarino Vincenzo, Iaccarino Giovanni Antonio non costituiti in giudizio.
Raffaella Iaccarino chiedeva l’annullamento, dell’Ordinanza sindacale n. 28 del 08.10.2024 del Comune di Casamicciola Terme notificata alla ricorrente in data 16.10.2024 avente ad oggetto ordinanza contingibile ed urgente per motivi concernenti l’incolumità pubblica per esecuzione di lavori di demolizione manufatti gravemente danneggiati alla via Spezieria; e dell’Ordinanza Speciale n. 24 del 21 luglio 2023 del Commissario per la ricostruzione nei territori dell’Isola d’Ischia non notificata alla ricorrente.
Inoltre gli avvocati Palomba aveva chiesto al tribunale anche di pronunciarsi nel merito dell’Ordinanza Speciale n. 5 dell’8 agosto 2023 del Commissario per la ricostruzione nei territori dell’Isola d’Ischia non notificata alla ricorrente e dell’Ordinanza Speciale n. 8 del 24 aprile del 24.04.2024 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell’Isola d’Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 e dei relativi allegati n. 2 e 3 non notificati alla ricorrente.
Inoltre, all’attenzione del Tribunale che ne tratterà il merito nell’udienza del prossimo 19 novembre, la Iaccarino chiedeva al tribunale di ordinare l’accertamento, anche a mezzo di CTU e/o verificazione dell’inesistenza di un attuale pericolo alla pubblica e privata incolumità, tale da giustificare la necessità di demolizione delle unità immobiliari di proprietà della ricorrente.
Prima di procede con la lettura del decreto, tuttavia, è necessario comprendere il senso di questa pronuncia che autorizza il Comune di Casamicciola Terme e la struttura Commissariale a procedere con le demolizioni del “blocco 5” tranne che per l’immobile della Iaccarino.
Un via libera momentaneo che riaccende le ruspe comunali e consente il completamento degli interventi già in corso e sospesi dopo lo scorso decreto a favore della ricorrente.
Il prossimo 19 novembre, il Tribunale dovrà anche decidere sulla richiesta della Iaccarino circa L’ADOZIONE-AI SENSI DELL’ART. 55 C.P.A. di idonee misure cautelari volte a tutelare la ricorrente per il tempo occorrente alla adozione di una decisione di merito.
Come detto, la Presidente Abbruzzese vista “l’istanza di revoca e/o modifica del suddetto decreto proposta dal Comune di Casamicciola Terme in data 7/8 novembre 2024 e considerato che l’istanza in questione è volta a circoscrivere la portata sospensiva degli effetti del decreto cautelare n. 2116/2024, inter partes, nel senso di limitare la stessa a quanto di interesse della ricorrente e dunque al solo edificio ove insiste la proprietà della ricorrente medesima; considerato che, nella sostanza, il Comune ha chiesto chiarimenti sull’ottemperanza al decreto cautelare inter partes reso e che, in tali termini, l’istanza è ammissibile; Ritenuto, in generale, che gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali devono essere limitati a quanto di interesse dei ricorrenti, sempre che gli effetti dei provvedimenti possano qualificarsi, a loro volta, scindibili; Ritenuto che l’ordinanza impugnata sub a), nonostante la sua formale unitarietà, ha effetti su soggetti e oggetti diversi e può dunque essere qualificata atto con effetti scindibili e differenziabili per ciascuno dei suoi destinatari; Ritenuto, dunque, che l’istanza in questione può essere accolta nel senso di chiarire che il decreto cautelare n. 2116/2024 è reso nei limiti di interesse della ricorrente e dunque limitatamente agli immobili di sua proprietà incisi dall’ordinanza impugnata, restando non sospesa la sua esecutività nei confronti dei soggetti non parti del giudizio e con riferimento ad immobili non nella proprietà della ricorrente”.
E per questi motivi accoglie l’istanza del Comune di Casamicciola Terme nei sensi di cui in motivazione e conferma la trattazione collegiale dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 19 novembre 2024.