Ida Trofa | Come disfarsi della Sovrintendenza in 10 pagine ed un parere. Ischia studia il metodo Carpentieri e medita sul futuro delle sue macerie. Mentre il prof. Paolo Carpentieri ridimensiona, direttamente dall’ufficio del Consigliere Giuridico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le pretese e le velleità di intervento decisionale di ben 5 soprintendenze per almeno il doppio delle province governate in quel del grande Cratere del Centro Italia, qui nel Piccolo Cratere Ischitano, si continua a cozzare contro il muro e gli umori degli Uffici Napoletani di Palazzo Reale. Obiettivo fin qui fallito è infatti la demo-ricostruzione fedele almeno degli immobili dei tre comuni danneggiati dal sisma del 2017, senza necessità di passare sotto il maglio, troppo spesso ad effetto alternato, della Soprintendenza di Napoli.
Dall’ultima passeggiata ischitana del commissario Giovanni Legnini è emerso il dibattito sul parere legale dell’illustre ex giudice della prima sezione a del TAR Carpentieri che fa al caso Ischia, soprattutto dove specifica previsioni derogatorie per l’abbattimento e ricostruzione fedele sono limitati agli immobili legittimi danneggiati dal terremoto e non a tutta la mazzamamma che in questi cinque anni di disastro ha beneficiato degli effetti nelle previsioni del terremoto e che per anni ha devastato e deturpato il territorio con i suoi abusi. La demoricostruzione è stata fin qui un obiettivo tentato anche con l’aiuto del consigliere Carlo Schilardi e che nel tempo si è limitato alla discrezionalità ed al parere “caso per caso“. Con un intervento derogatorio potrebbe esserci la svolta.
Il regime derogatorio post terremoto che mette ko la Soprintendenza e apre nuovi spiragli per introdurre la demoricostruzione anche ad Ischia
Il lasciapassare per introdurre la demoricostruzione anche ad Ischia è tutto racchiuso nel riscontro dell’Ufficio del Consigliere giuridico a firma del Prof. avv. Pierluigi Mantini e del Cons. Paolo Carpentieri in merito alla circolare della Direzione Generale, Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura del 15/10/2021, n. 44, avente a oggetto “Definizione di ristrutturazione edilizia su immobili soggetti a tutela paesaggistica”, anche con riferimento alla Circolare n. 38/2021.
Una chiarificazione richiesta dal Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016. Il riscontro al Commissario Straordinario del Governo On. Avv. Giovanni Legnini è tutto da leggere per la notevole rilevanza che la disciplina della ristrutturazione edilizia su immobili soggetti a tutela paesaggistica assume nelle attività di ricostruzione post-sisma.
“A riguardo (dei dictat del ministero dei beniculturali NDR) occorre evidenziare in primo luogo che, ai fini del parere richiesto, non risulta rilevante la disamina delle motivazioni fornite nella circolare con riferimento alla definizione della nozione di ristrutturazione edilizia su immobili soggetti a tutela paesaggistica- sottolineano Mantini e Carpentieri assestando un netto ko alla Soprintendenza della sua accezione generale puntando sul vigente ed imprescindibile regime derogatorio post terremoto. Un principe di cui avremo bisogno a prescindere- Le circolari della competente Direzione generale del Ministero della cultura hanno invero carattere generale e non riguardano gli interventi di ricostruzione nel cratere, poiché hanno ad oggetto esclusivamente il tema dell’interpretazione del nuovo testo normativo, del testo unico dell’edilizia, di cui al dPR n. 380 del 2001, come modificato dal decreto-legge n. 76 del 2020. Le riferite circolari non si occupano, dunque, del regime speciale derogatorio, vigente per la ricostruzione nel cratere, e dunque non costituiscono ostacolo alla regolare applicazione del ripetuto regime speciale, come qui a seguire ricostruito. È appena il caso di evidenziare come per regola generale la legge generale non deroga la legge speciale precedente (“lex posterior generalis non derogat priori speciali”), e ciò a prescindere dal fatto che, comunque, come si vedrà, è lo stesso decreto-legge n. 76 del 2020 che ha da un lato modificato la legge generale (l’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001) e, dall’altro, ha integrato, in chiave di ulteriore e maggiore semplificazione, la legge speciale della ricostruzione post-sisma del 2016“.
“Per quanto di competenza, si ritiene pertanto necessario e doveroso circoscrivere l’ambito interpretativo agli interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici danneggiati dal sisma 2016, sulla base della disciplina speciale vigente, che è utile ricostruire nelle fonti. In primo luogo, occorre evidenziare quanto disposto dalla legislazione speciale in tema di ricostruzione privata che recita: “Nei comuni indicati ( ossia tutti quelli del Cratere, n.d.r.), gli interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono in ogni caso realizzati con SCIA edilizia, ai sensi della normativa vigente dall’ottobre 2019, anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni”.
Questo è quanto scrive il gotha della giurisprudenza ripercorrendo i passaggi salienti delle Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. Tale disposizione è stata introdotta dal legislatore della semplificazione amministrativa anche per andare incontro a chi deve affrontare ristrutturazioni non decise volontariamente ma imposte dalla calamità e introdotte “con decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, allo scopo di chiarire e accelerare gli interventi nello “speciale contesto” della ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma, che presenta peculiarità proprie rispetto alle ordinarie ristrutturazioni decise su base volontaria”.
Ristrutturazione. C’è diversità tra ordinaria volontà e straordinario obbligo da calamità
Lo chiarisce ad ampi tratti il Carpentieri ed è un passaggio sul quale i nostri decisori istituzionali, i saccenti commentatori dovrebbero soffermarsi. Ovvero: “Risulta infatti di tutta evidenza la diversità tra un intervento di ristrutturazione edilizia, anche con totale demolizione e ricostruzione, che si inserisce in un tessuto urbano e architettonico consolidato, uniforme e omogeneo, anche attraverso la modalità dell’edilizia “sostitutiva”, rispetto alla differente condizione di chi è obbligato a ristrutturare un edificio danneggiato per cause sismiche in una scena urbana gravemente alterata dagli eventi calamitosi. La scelta del legislatore è stata finalizzata a estendere a tutti i Comuni del sisma, ossia ai Comuni secondo cui nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza”.
Risulta dunque evidente, dalla semplice lettura del combinato disposto richiamato, che il regime normativo degli interventi edilizi vigente nei Comuni colpiti dal sisma 2016, pur ispirandosi al principio di conformità all’edificio preesistente, consente le modeste modifiche di volumetria necessarie per ragioni antisismiche, di sicurezza, di igiene sanitaria, nonché le modifiche di prospetti “senza obbligo di speciali autorizzazioni”.
La voce A.29 dell’Allegato “A” al d.P.R. 13 febbraio 2017
Occorre in inoltre richiamare, scrivono dall’Ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri “la voce A.29 dell’Allegato “A” al d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), in base al quale non è richiesta la preventiva autorizzazione paesaggistica per gli “interventi di fedele ricostruzione di edifici, manufatti e impianti tecnologici che in conseguenza di calamità naturali o catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purché sia possibile accertarne la consistenza e configurazione legittimamente preesistente ed a condizione che l’intervento sia realizzato entro dieci anni dall’evento e sia conforme all’edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro plani volumetrico,configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici”.
Il regime applicativo del complesso normativo richiamato è stato implementato e chiarito nel dettaglio con specifiche ordinanze e circolari commissariali.
Le conclusioni dell’Ufficio legale capitolino sono lapalissiane e vanno lette tutte d’un fiato. Per la struttura “Occorre peraltro dare atto che l’interpretazione richiamata, sulla base delle norme speciali vigenti, si è consolidata nelle prassi amministrative degli uffici negli ultimi anni“. Sulla base della ricostruzione del quadro normativo vigente nella legislazione speciale applicabile nei Comuni del sisma, ricadenti su immobili soggetti a tutela paesaggistica, si deve pertanto ritenere che:
1-Alla luce del descritto regime speciale, gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche con totale demolizione e ricostruzione, conformi all’edificio preesistente, che non prevedono incrementi volumetrici o di superfici, salve le modeste variazioni “necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici, nonché quelle necessarie per l’efficientamento energetico dell’edificio e per l’adeguamento agli standard igienico sanitari”, non richiedono il preventivo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, non determinando un’alterazione dello stato preesistente, nel rispetto delle prerogative dell’autorità preposta al vincolo circa la conforme e regolare attuazione degli interventi.
2-Le modifiche dei prospetti negli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma non sono soggette a “speciali autorizzazioni”.
3- Quanto sopra a mo’ di eccezione, in forma di lex specialis, rispetto al regime generale per cui per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ove ricadano su immobili soggetti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio è sempre richiesto il preventivo rilascio del nulla osta da parte della Soprintendenza competente in sede di Conferenza regionale ovvero in sede di presentazione della SCIA, e per cui gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche con totale demolizione e ricostruzione su immobili soggetti ai vincoli di cui alla parte III del Codice, che prevedano incrementi volumetrici o di superfici, sono sempre soggetti al rilascio del permesso di costruire, previa acquisizione del relativo nulla osta paesaggistico da parte dell’autorità competente;
4- Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche con totale demolizione e ricostruzione, che abbiano ad oggetto edifici la cui realizzazione sia anteriore al 1945 ubicati nei centri e nuclei storici vincolati con provvedimento di tutela paesaggistico “specifico” e che siano parte integrante del valore paesaggistico tutelato, ossia del “complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale”, il progettista dovrà valutare con particolare attenzione e cautela l’effettiva conformità e fedeltà dell’intervento ricostruttivo, richiedendo se del caso la preventiva autorizzazione paesaggistica.
In conclusione
Agli interventi di ristrutturazione edilizia su immobili danneggiati dal sisma 2016 soggetti a tutela paesaggistica si applicano le richiamate disposizioni previste dalla legislazione speciale e dalle ordinanze commissariali, ferma restando la validità, sul piano generale, delle interpretazioni contenute nelle circolari in epigrafe per gli interventi al di fuori del cratere 2016.
Demoricostruzione in salsa ischitana. Il nodo condoni resta
L’attuazione pedissequa delle procedure innanzi illustrate introdurrebbe buone novità, non molte, rispetto al complesso e drammatico quadro del patrimonio edilizio locale ma di grande interesse per gli immobili legittimi o legittimati.
L’azione derogatoria prevista consentirebbe la demolizione e ricostruzione fedele, condita da una buona dose di adeguamento sismico e funzionale (dunque anche con delle piccole modifiche) senza passare sotto il giogo né chiedere il parere della Soprintendenza. Il che non è poca cosa alle nostre latitudini.
Resterebbe irrisolto, in ogni caso, il nodo dei condoni.
Una realtà normativa in deroga che si spera, comunque, possa essere recepito dalla soprintendenza napoletana. Si tratta della ristrutturazione edilizia sugli immobili soggetti a tutela paesaggistica, sull’autorizzazione paesaggistica arrendersi che si vorrebbero adottare anche per le aree del cratere di Ischia.
Tutto quanto di buono è contenuto in tali disposizioni è emerso dalla nota di riscontro ai chiarimenti del Ministero della Cultura direzione Generale archeologica belle arti e paesaggio resa a ben quattro sovrintendenze per le province di Ancona e Pesaro e Urbino, Ascoli Piceno Fermo e Macerata, L’Aquila e Teramo, a quel di Roma per la provincia di Rieti e quella per l’Umbria per conoscenza poi al commissariato al commissario di governo ai fini della ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 con i vari Capi gabinetto, ufficio legislativo, Direzione generale sicurezza del patrimonio e all’ufficio del soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
Azioni derogatorie anche per Ischia
Un metodo che la rinnovata struttura commissariale di concerto con gli enti locali dorrebbero adottare anche per Ischia. È una cosa molto interessante e muove nella deiezione della semplificazione per i cittadini. Resta però sempre il problema degli interventi su immobili abusivi oggetti domanda di condono. Tutto questo vale per chi teneva una casa “vecchia” e legittima e può ricostruire senza problemi senza andare alla Soprintendenza. Viceversa, per chiedere un immobile con degli abusi si pone sempre stesso problema a maggior ragione se gli immobili sono oggetto di domanda di condono terzo e la domanda di condono terzo è equiparato in base articolo 25 della Legge Genova (ricostruzione di Ischia) alle due e nelle domande presentate ai sensi delle due normative precedenti. A questo punto si presuppone che prima legittimata l’opera, poi l’opera può essere ricostruita.
Non c’è alcun automatismo
Nelle postille a margine del parere è possibile, tra l’altro leggere chiaramente che: “Non c’è alcun automatismo tra la circostanza che l’immobile ricada in area vincolata e la necessità di autorizzazione paesaggistica; tanto è consolidato nell’articolo 8 dell’ordinanza 100/2020 per quanto concerne i vincoli paesaggistici“. Altresì è evidenziato come “Resta ovviamente obbligatoria l’autorizzazione della Sovraintendenza, che può essere acquisita anche autonomamente ed allegata alla S.C.I.A. edilizia, per i vincoli diretti sull’edificio, di natura culturale previsti dalla parte seconda del codice dei beni culturali approvato con decreto legislativo n. 42/2004”.