domenica, Settembre 8, 2024

Dionigi paga la banca, cessata la materia del contendere per un credito di poco più di 5mila euro

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Il Comune ha versato il dovuto poco prima dell’introduzione del giudizio. “Banca Sistema” chiedeva altre somme che il Tar non ha concesso

Scottato” da varie mazzate subite in precedenza e paventando le conseguenze del ricorso al Tar, il Comune di Barano ha deciso di pagare quanto dovuto a “Banca Sistema” per un vecchio credito, peraltro esiguo. In sostanza “bruscolini” rispetto al ben più pesante contenzioso che vede l’Ente contrapposto sempre alla stessa banca. Per evitare guai Dionigi si rassegna a spendere, senza peraltro essersi nemmeno costituito in giudizio.
La decisione di “aprire i cordoni della borsa” ha portato alla cessazione della materia del contendere, come sentenziato dal collegio della Quarta Sezione.
“Banca Sistema” chiedeva al Tar l’ottemperanza del giudicato del decreto ingiuntivo reso dalla Sezione Distaccata di Ischia a settembre 2017, dichiarato esecutivo per mancata opposizione a gennaio 2019 e munito di formula esecutiva a settembre dello stesso anno essendo passato in giudicato.

Al Comune di Barano era stato ingiunto il pagamento di 5.475,81 euro a titolo di sorta capitale, oltre interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo e spese legali liquidate in 145,50 euro per esborsi e 540 euro per compensi professionali e altre voci. Il ricorso era ammissibile in quanto appunto il decreto ingiuntivo era divenuto esecutivo. La cessata materia del contendere è stata dichiarata «poiché l’amministrazione ha documentato di aver pagato, seppure in data di poco successiva all’introduzione del ricorso, avendo depositato il mandato di pagamento pari ad euro 7.082,48 corrispondente alla somma capitale, agli interessi e alle spese di lite liquidate nel decreto ingiuntivo (secondo il calcolo effettuato dalla stessa ricorrente con pec del 19 ottobre 2022, allegata dall’amministrazione)». Sta di fatto che in camera di consiglio “Banca Sistema” non si è dichiarata soddisfatta, rilevando «di aver ricevuto l’accredito della predetta somma ma che la stessa sarebbe “inferiore a quanto richiesto”».

I giudici non sono stato d’accordo, osservando che con la comunicazione dell’ottobre 2022 «parte ricorrente aveva anche chiesto il pagamento delle spese per le “fasi di studio” (euro 1.080) e “introduttiva” (euro 875) del presente giudizio di ottemperanza, le quali non sono però coperte dal giudicato, non essendo oggetto di statuizione del decreto ingiuntivo ottemperando, e pertanto non possono costituire parte integrante del quantum debeatur rispetto al quale accertare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere». Contenzioso cessato, dunque, e «visto il breve lasso di tempo trascorso tra l’introduzione del giudizio e l’ottemperanza», il Tar ha compensato per la metà le spese di giudizio. Era proprio necessario finire dinanzi ai giudici per un debito iniziale di poco più di 5mila euro?

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