lunedì, Settembre 16, 2024

Doppia batosta per le ausiliarie del traffico licenziate: ricorsi rigettati e condanna alle spese

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Le cinque ex dipendenti della “Publiparking” contestavano gli atti del Comune d’Ischia che aveva deciso la gestione diretta delle strisce blu affidando poi temporaneamente servizi di supporto alla società. Ma tutte le censure proposte sono state ritenute improcedibili o infondate. A iniziare dal vizio di incompetenza della Giunta, poi sanato con la delibera consiliare

Niente da fare per le ausiliarie del traffico licenziate dalla “Publiparking” dopo la decisione del Comune di Ischia di gestire direttamente le strisce blu per sei mesi, con affidamento temporaneo alla stessa società “uscente” di una serie di servizi. Poi come sappiamo la “Publiparking” è definitivamente uscita di scena lasciando il posto alla “SIS”, sempre con un affidamento per sei mesi. Le cinque lavoratrici avevano impugnato gli atti dell’Entein relazione alla procedura CIG, ma il Tar, che aveva già rigettato l’istanza di sospensiva, ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e respinto quello per motivi aggiunti, dando ragione all’Amministrazione comunale di Ischia. Illustrando ampiamente i motivi della decisione.

Angela Spedicati, Matilde Bagnoli, Daniela Sarpa, Fermina Alassini, Raffaella Califano, difese dagli avvocati Domenico Puca e Vito Trofa, avevano chiamato in causa il Comune, rappresentato dagli avvocati Gaetano Ottato e Alessandro Barbieri, e la “Publiparking” che non si è nemmeno costituita in giudizio. Il ricorso introduttivo come è noto era volto all’annullamento della delibera di Giunta del 23 novembre 2023 che approvava il “nuovo” corso nella gestione delle strisce blu e della determina del comandante della Polizia Municipale del 6 dicembre che formalizzava la gestione diretta del servizio di sosta a pagamento e affidava diversi servizi alla “Publiparking. Dopo la “ratifica” da parte del Consiglio comunale a gennaio, era stata impugnata con motivi aggiunti anche quest’ultima delibera.

LA CLAUSOLA SOCIALE

Nella sentenza si ripercorre la vicenda: «I ricorrenti sono ex dipendenti della società Publiparking, affidataria fino al 2023 del servizio di gestione della sosta pubblica nel Comune di Ischia, poi licenziati per scadenza del contratto di concessione tra la società e l’ente. Con ricorso introduttivo impugnano la delibera di GM n. 88 del 23.11.2023 con cui il Comune di Ischia ha deciso di svolgere in economia il servizio di sosta a pagamento, per un periodo transitorio di sei mesi, e la determina del Comandante della Polizia Municipale del Comune di Ischia n. 2645 del 06.12.2023 con cui lo stesso Comune ha disposto la gestione diretta del servizio di sosta a pagamento (strisce blu).

Con la medesima delibera sono stati affidati alla società Publiparking i servizi di centralizzazione, manutenzione e pronto intervento sui parcometri; è stato deliberato noleggio dalla detta società di hardware e software per gestione abbonamenti e sanzionamento, il servizio di assistenza tecnica e supporto al personale della Polizia Municipale impiegato nell’attività di scassettamento e contabilizzazione dei proventi, intervento di sblocco per inceppamenti, ripristino software e sostituzione componenti, nonché il noleggio di impianto automazione parcheggio Via Alfredo de Luca. La delibera di G.M., in particolare, disponeva che, nelle more della valutazione di quale forse la migliore forma di gestione del servizio, in via transitoria, l’attività di controllo della sosta a pagamento poteva essere svolto dal personale della Polizia Municipale».

Si contestava innanzitutto l’incompetenza della Giunta ad adottare un atto di gestione dei servizi pubblici. Quindi si evidenziava la violazione della normativa «che espressamente prevede l’introduzione della c.d. clausola sociale, in caso di avvicendamenti nella gestione dei servizi pubblici» a garanzia della tutela occupazionale del personale impiegato nella precedente gestione. Poiché «secondo la prospettiva dei ricorrenti, il Comune con i suoi atti, di fatto, avrebbe assegnato all’esterno, ed in particolare alla società Publiparking, il servizio di gestione del parcheggio pubblico, avrebbe dovuto prevedere nei suoi atti il rispetto della clausola sociale».

Il ricorso lamentava anche che la scelta di esercitare il servizio in economia non sarebbe stata adeguatamente motivata «mediante valutazioni di carattere economico, ma anche e soprattutto conferenti i livelli di efficienza nell’erogazione del servizio ed in termini di qualità da garantire alla cittadinanza. Il Comune di Ischia, invero, si sarebbe limitato ad una mera rendicontazione degli incassi ottenuti nella gestione del servizio da parte del concessionario». Ancora, il Comune avrebbe adottato l’atto con cui si prendevano a noleggio le attrezzature dalla Publiparking «senza la necessaria copertura finanziaria ritenendo di poter onorare il proprio debito sulla base delle previsioni di incasso», in violazione della normativa vigente.

CESSIONE DI AZIENDA

Il Comune a sua volta ha eccepito in primo luogo il difetto di interesse e dunque la inammissibilità del ricorso: «L’utilità cui i ricorrenti aspirano (affidamento del servizio a terzi/clausola sociale) sarebbe meramente eventuale e, comunque, rimessa all’esercizio di poteri discrezionali dell’Ente». Inammissibilità che avrebbe trovato conferma nelle conclusioni del Tar nel rigetto della sospensiva. Inoltre il ricorso collettivo sarebbe stato inammissibile «in quanto, ove anche il ricorso dovesse essere accolto, non tutti i ricorrenti potrebbero essere assunti». L’Ente ha anche ricordato di aver “sanato” il vizio di incompetenza con la delibera di Consiglio comunale che convalidava quella della Giunta.

Prima dell’udienza, la difesa delle ricorrenti con ulteriore memoria ha sostenuto che «in concreto, tra il Comune di Ischia e la Publiparking si sarebbe realizzata una cessione di azienda o, quanto meno di ramo di azienda, con la conseguenza che i lavoratori dipendenti avrebbero dovuto essere a loro volta ceduti».

SERVIZIO NON ESTERNALIZZATO

Come detto il collegio della Sesta Sezione presieduto da Santino Scudellerha ritenuto improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza d’interesse, alla luce della delibera consiliare. Quello per motivi aggiunti è invece infondato in quanto la illegittimità degli atti impugnati viene fondata «sul presupposto che il Comune di Ischia abbia realizzato una esternalizzazione del servizio di rilevamento sosta. Da ciò deriverebbe che sono state violate le regole a tutela dei lavoratori poiché negli atti deliberativi non è stata prevista la clausola sociale; le regole del procedimento di esternalizzazione dei servizi pubblici; le regole di spesa degli enti pubblici»

.La finalità di esternalizzazione sarebbe stata rilevabile dalla previsione contenuta nella delibera di Consiglio Comunale: «Il corpo di Polizia Municipale utilizzerà il proprio personale sia per le attività di controllo delle soste a pagamento sia per la gestione della verifica dei flussi degli incassi degli abbonamenti, dei pagamenti e delle eventuali contravvenzioni per il mancato pagamento delle soste e che questa forma di gestione in economia diretta non comporta costi aggiuntivi per il Comune di Ischia in termini di spesa di personale, oltre a quelli già in essere … ritenuto necessario … prevedere in ogni caso la possibilità di avvalersi da parte del Corpo di Polizia locale di forme di affidamento esterno … onde garantire il permanere delle condizioni di servizio senza soluzioni di continuità».

Per il Tar «dalla piana lettura della delibera adottata dal Consiglio Comunale emergono le ragioni, prevalentemente di natura economica e di migliore organizzazione del servizio, che hanno caratterizzato la scelta dell’Amministrazione di valutare la possibilità di procedere ad una gestione in economia del servizio al fine di introitare le intere somme oggetto di incassoche, al netto delle spese di gestione, vanno a costituire un’importante fonte di finanziamento per l’ente. Si è dunque in presenza di una determinazione che non ha ad oggetto l’esternalizzazione del servizio né può assumere, in contrario, rilevanza la previsione di acquisire supporto tecnologico da parte della società Publiparkig. Dalla lettura degli atti appare chiaro che “la possibilità di avvalersi da parte del Corpo di Polizia locale di forme di affidamento esterno” sia riferibile alla acquisizione di infrastrutture necessarie a garantire la continuità del servizio in quanto il personale di P.M. aveva necessità di dotarsi della opportuna strumentazione e/o servizi funzionali alla realizzazione della gestione diretta e che erano in proprietà della società Publiparking. Dunque, con gli atti impugnati non è stato operato un affidamento esterno del servizio e pertanto non doveva essere prevista alcuna clausola sociale a tutela dei lavoratori della società Publiparking».

DECISIONE MOTIVATA

Una decisione motivata, quella del Comune, secondo i giudici: «La norma dispone che l’Ente, nell’esercizio della sua discrezionalità, possa individuare tra quelle indicate, la forma di gestione che meglio realizzi l’interesse pubblico, a seguito di valutazione di tutti gli elementi che vengono in rilievo nel caso concreto». L’Amministrazione di Ischia «è pervenuta alla decisione di gestire in economia il servizio avendo rilevato che, con un impegno di spese notevolmente inferiore all’importo riconosciuto alla società concessionaria, poteva realizzare ampi margini di incasso poiché il 100% degli introiti derivanti dal servizio avrebbero costituito un utile per l’Ente. Questa scelta non appare invero irragionevole né immotivata, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente. Inoltre, trattandosi di scelta discrezionale esula dal perimetro del sindacato giurisdizionale ogni valutazione in ordine alla effettiva capacità del corpo di Polizia Municipale a svolgere il servizio in parola».

LA STANGATA FINALE

Rispettati anche gli obblighi sulla copertura finanziaria. La delibera del Consiglio comunale risulta munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile previsti, mentre la determina del comandante della Polizia Municipale «non risulta priva di impegno contabile: la registrazione della spesa è posta “sul bilancio pluriennale competenza 2023- 2024 al capitolo di spesa 139900, come da prospetto in calce” mentre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è stato apposto in data 7.12.2023». Quanto alla censura sulla cessione di azienda, trattandosi «di censura nuova introdotta per la prima volta con la memoria del 22 aprile 2024», è stata giudicata tardiva. Un brutto colpo per le cinque ex ausiliarie del traffico che oltre al rigetto dei ricorsi sono state condannate a pagare in solido 4.000 euro di spese di giudizio. Come a dire che piove sul bagnato…

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