Andrea Di Manso | Sei sposato/a? Sei parte di una unione civile? Tu e il coniuge avete residenza anagrafica e dimorate effettivamente in abitazioni di proprietà site in Comuni diversi? Bene, l’esenzione Imu non spetta a nessuno dei coniugi perché per me legislatore la casa su cui si ha diritto all’esenzione IMU è necessariamente quella in cui insieme risiedete anagraficamente e in cui insieme effettivamente dimorate. Affari Vostri se per necessità non coabitate. E poi cari coniugi, voi siete soprattutto Contribuenti dai quali attingere celermente gettito in un contesto nel quale, per svariate ragioni, non è possibile condurre controlli efficaci nel caso prevedessi delle eccezioni.
Più o meno la ratio della legge è stata questa fino al 2021, salvo poi correggere il tiro attribuendo ai coniugi la facoltà di scegliere l’esenzione per uno solo dei due immobili.
Quanto sopra fino al 13.10.2022, quando la Corte costituzionale, con sentenza n. 209, ha ripristinato la possibilità di fruire della doppia esenzione IMU per i coniugi che abitano in immobili ubicati in Comuni distinti a condizione che vi siano residenti anagraficamente e vi dimorino abitualmente.
Nell’ammettere la possibilità della doppia esenzione per i coniugi – come visto subordinata alle effettive residenza e dimora abituale presso immobili ubicati in distinti Comuni – e nel censurare la precedente formulazione dell’esenzione IMU, osserva la Corte: una comunione materiale o spirituale tra coniugi può sussistere anche quando per svariate ragioni i coniugi decidano di vivere in luoghi diversi, sussisterebbe per i coniugi una evidente discriminazione rispetto a singles e ai conviventi di fatto che non avendo formalizzato la loro unione sarebbero entrambi destinatari dell’esenzione, configurandosi dunque una penalizzazione economica della famiglia tradizionale cui verrebbe riservata anche una ingiustificata diversificazione del regime tributario, che spetta ai Comuni l’effettuazione dei controlli delle residenze e delle dimore fittizie anche attraverso l’accesso ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio; elementi dai quali si può riscontrare l’esistenza o meno di una dimora abituale.
Una norma dunque illegittima quella dell’impraticabilità della doppia esenzione dell’IMU che ha violato mezza Costituzione, dal principio di uguaglianza, al sostegno alla famiglia, alla capacità contributiva, che il giudice delle leggi ha correttamente censurato alla luce di un dettato costituzionale (quello italiano) invidiato in tutto il mondo.
Cosa potrebbe succedere adesso?
Riammessa la possibilità della doppia esenzione per gli immobili dei coniugi siti in Comuni distinti – condizionata, si ribadisce, alla residenza anagrafica e all’effettiva dimora abituale per ciascuno di essi – potrebbe verificarsi un incremento massiccio di soggetti che invocano l’esenzione per l’abitazione principale.
Venendosi dunque a riaffermare quel principio secondo il quale per contrastare comportamenti scorretti non si possono negare i diritti di chi ha comportamenti corretti, diversamente da quanto accaduto ante pronuncia, saranno i Comuni a dover dimostrare la non spettanza dell’esenzione, con possibili ripercussioni in termini di gettito nel caso gli Enti non fossero all’altezza di mettere in campo un efficace e soprattutto tempestivo piano di controlli.
I rimborsi.
La sentenza della Corte Costituzionale travolge la norma in viziata di illegittimità fin dall’origine come se non fosse mai esistita. Dunque ha efficacia retroattiva, ma le istanze di rimborso – ammesse per i soli coniugi che non abbiano dimorino fittiziamente in immobili distinti – potranno aver luogo solo per quelle annualità pregresse (di regola 5 anni) per le quali non si siano verificate decadenza o prescrizione o sentenze passate in giudicato a seguito dell’impugnazione di atti amministrativi.