Ancora un dramma da demolizione da RE.S.A., stavolta a Serrara Fontana. Una famiglia con bambini in tenera età, di cui una malata, il 27 dicembre ha appreso che avrebbe dovuto sgomberare la propria abitazione dal 7 gennaio, per lasciare il posto alle ruspe. Il tutto in virtù di una sentenza del 2001. Intanto, però, per quelle opere abusive il Comune nel 2020 aveva rilasciato il condono. Una circostanza, questa, che verrà dibattuta il 20 marzo nell’incidente di esecuzione richiesto dall’avv. Bruno Molinaro. Ma che non ferma l’azione della Procura. E da qui al 20 marzo mancano ancora oltre due mesi…
La famiglia che si è vista piombare sulla testa questa immane “tegola” e che rischia di ritrovarsi senza più un tetto, intanto ha rivolto un appello affinché le venga almeno concesso più tempo per organizzarsi. Al di là delle questioni tecniche e di diritto, c’è un aspetto da non sottovalutare che è appunto il dramma umano di questo nucleo familiare che attraverso Il Dispari rivolge un appello a tutta le componenti della società “civile”: «Siamo una famiglia con una figlia di 4 anni, abitiamo nella casa che deve essere demolita. Non è possibile che solo il giorno 27 dicembre ci abbiano avvisato che dobbiamo lasciare la casa fin dal 7 gennaio. Abbiamo bisogno di più tempo per trovare una soluzione, è inaccettabile che ti diano solo due settimane per sgomberare la casa, qualcuno deve intervenire. C’è una mamma che ha 3 figli, dove va? Dove andiamo? La nostra piccola di 4 anni ha una brutta enterocolite con vomito e febbre, sta male, non possiamo andare in mezzo a una strada. Fate qualcosa, almeno dateci più tempo, non solo due settimane. Gridate anche voi, noi siamo da soli».
L’INCIDENTE DI ESECUZIONE
E veniamo all’aspetto giuridico della vicenda. Da subito, il 27 dicembre, l’avv. Molinaro ha richiesto al Giudice dell’Esecuzione la fissazione dell’udienza per l’incidente di esecuzione, al fine di ottenere l’annullamento previa sospensione dell’ordine di demolizione. E il giudice Carla Bianco della Sezione Distaccata di Ischia ha fissato l’udienza per la discussione il 20 marzo prossimo.
Nell’istanza si ricostruisce la vicenda: «Con sentenza n. 246 pronunciata dal Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, il 28 dicembre 2001, divenuta irrevocabile il 25 gennaio 2002, l’istante veniva condannato per il reato ex art. 44, lett. c), del d.P.R. n. 380/01, nonché per quelli p. e p. dalla normativa “antisismica”, per aver realizzato, in assenza dei prescritti titoli abilitativi, talune opere edili nel comune di Serrara Fontana alla via Prov.le Panza. Con la medesima sentenza, veniva anche ordinata la demolizione delle opere ai sensi dell’art. 7, ultimo comma, della legge n. 47/85.
Ritenuto di dover curare l’esecuzione del provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell’art. 655 c.p.p., il Procuratore della Repubblica ha successivamente ingiunto all’istante di demolire le opere sanzionate nel termine di quarantacinque giorni, con avvertenza che, in difetto, “si procederà di ufficio (e in danno) alla demolizione stessa”». Il legale arriva quindi al nocciolo della questione: «L’iniziativa assunta dal Procuratore della Repubblica è inammissibile per il seguente motivo unico: incompatibilità dell’ordine giudiziale di demolizione con il sopravvenuto titolo abilitativo edilizio in sanatoria rilasciato dal Comune di Serrara Fontana in data 6 dicembre 2020. Ineseguibilità della demolizione.
PROCEDURA ESECUTIVA INAMMISSIBILE
Risulta documentalmente dimostrato che, per le opere sanzionate, è stato rilasciato all’istante dal comune di Serrara Fontana, in data 6 dicembre 2020, regolare permesso di costruire in sanatoria (n. 12/2020), in accoglimento della domanda di condono edilizio del 27 febbraio 1995, presentata ai sensi della legge n. 24/94. Sulla pratica, la Soprintendenza ha espresso parere favorevole con nota del 27 novembre 2019, cui ha fatto seguito il rilascio di regolare autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/04. Orbene, è fuor di dubbio che il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria determini, nella presente fase esecutiva, la revoca dell’ordine di demolizione, allorquando sussista, come nella specie, piena corrispondenza tra le opere di cui alla sentenza del 28 dicembre 2001 ed il sopravvenuto permesso di costruire in sanatoria n. 12 del 6 dicembre 2020.
È stato, infatti, ripetutamente affermato in giurisprudenza che “il rilascio di concessione in sanatoria e, comunque, l’adozione di provvedimenti della p.a. incompatibili con l’ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna, successivamente al passaggio in giudicato della decisione medesima, incide sulla concreta eseguibilità della demolizione, determinandone la revoca” (qui l’avv. Molinaro cita le plurime pronunce della Suprema Corte di Cassazione, ndr). La procedura esecutiva azionata è, dunque, inammissibile, stante l’evidente incompatibilità tra l’ingiunzione demolitoria, che va, pertanto, revocata, e il sopravvenuto titolo in sanatoria, legittimamente assentito».
Per concludere: «Sulla base di quanto sopra dedotto, rilevato ed eccepito, il sottoscritto difensore conclude affinché codesto On. Tribunale, in funzione di G.E., voglia – previa sospensione dell’esecuzione dell’ordine giudiziale di demolizione – fissare l’udienza camerale, ai sensi dell’art. 666, comma 3, c.p.p., e, all’esito, revocare l’ordine di demolizione emesso contestualmente alla sentenza del 28 dicembre 2001, in ragione della dedotta e preclusiva causa di incompatibilità sopravvenuta, con ogni altra consequenziale statuizione come per legge».