La dottoressa Simonetta Calcaterra si trova legata, 22 anni dopo, alla storia delle elezioni di Casamicicola Terme. 22 anni fa, come leggeremo meglio nel box, ricopriva la carica di presidente della sottocommissione elettorale che escluse due giorni dopo la data consentita (a giusta ragione ma senza potere) la lista di Alberto Barbieri. Questa volta, invece, era a Casamicciola da qualche mese quale commissario prefettizio con le funzioni del consiglio comunale e della giunta di Casamicciola.
Il sindaco in pratica. Una storia che si ripete come un film e come un déjà vu quasi incredibile. Nella vicenda attuale, tuttavia, è necessario sottolineare al lettore che gli di sua competenza sono stati tutti sottoscritti e pubblicati entro il 6 maggio. Un dettaglio di non poco conto ma che, in questa lotta tra protocolli e date, emerge come un dato fermo.
LE ELEZIONI DEL 2001
Il 13 maggio 2001 a Casamicciola ebbero luogo le elezioni amministrative e fu eletto il sindaco Arnaldo Ferrandino. Il 24 ottobre 2001 le operazioni di voto sono state annullate o rettificate.
il caso. La sottocommissione elettorale circondariale di Ischia, con provvedimento n. 52 in data 15 aprile 2001, approvò la lista dei candidati alle elezioni, per la formazione del consiglio comunale di Casamicciola Terme del 13 maggio 2001, portante il contrassegno “Democrazia Europea”, nonché la candidatura alla carica di sindaco del signor Alberto Barbieri. Con provvedimento n. 67 del 27 aprile 2001, la sottocommissione rigettò un ricorso proposto dal signor Arnaldo Ferrandino, il quale sosteneva l’incandidabilità del Barbieri alla stregua dell’articolo 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Senonchè, a seguito di una nuova istanza del signor Ferrandino, la sottocommissione, con verbale n. 69 del 2 maggio 2001, annullò la precedente determinazione e per l’effetto escluse dalla competizione elettorale il signor Alberto Barbieri e la lista a lui collegata.
Il Tar della Campania, dopo aver precisato che non era consentito alla sottocommissione elettorale l’esercizio del potere di autotutela, con sentenza depositata in data 11 maggio 2001, confermò l’esclusione dalla competizione la lista avente come contrassegno “Democrazia Europea” con il candidato alla carica di sindaco Avv. Alberto Barbieri”. In conseguenza di ciò, i cittadini di Casamicciola Terme hanno votato il 13 maggio 2001 con una sola lista. L’atto di proclamazione degli eletti, tuttavia, fu impugnato dalla signora Francesca Trosa.
Mel merito il Consiglio di Stato si è espresso con queste parole: “Il punto centrale intorno al quale ruota la controversia è rappresentato dalla natura del termine di quindici giorni precedenti l’elezione, entro il quale le liste dei candidati devono essere affisse all’albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, stabilito dall’articolo 31 del d.p.r. 16 maggio 1960, n.570, che ha approvato il Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali. Termine che il giudice di primo grado ha ritenuto essere perentorio, poiché la ratio “dell’intervallo temporale di quindici giorni dall’affissione all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici delle decisioni circa l’ammissione (ovvero l’esclusione, come nella specie) delle liste e dei singoli candidati inserito in queste ultime ed il giorno delle elezioni… risiede nell’evidente voluntas legis di riservare all’elettore un periodo di tempo di serena riflessione prima dell’atto di votazione “.
Né può essere condivisa la tesi che nega valore di causa di forza maggiore , ai fini dell’applicazione dell’articolo 18, comma 3, del d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570, che consente al prefetto disporre il rinvio delle elezioni, alle modificazioni del manifesto con le liste dei candidati avvenute a causa dell’annullamento adottato dopo la scadenza del termine di cui sopra. Non vi è infatti altro modo per coordinare tra loro due valori giuridici, quello della legittimità della candidatura e quello del rispetto del termine di pubblicazione delle liste, entrambi essenziali ai fini del corretto svolgimento del procedimento elettorale.
Tanto meno giova agli appellanti sostenere il difetto di interesse della ricorrente in primo grado, sotto i profili che la lista collegata al candidato a sindaco Alberto Barbieri non avrebbe mai potuto partecipare alle elezioni e che comunque il corpo elettorale si è espresso in maniera quasi plebiscitaria (84%) nei confronti dell’altra lista in competizione. Quanto al primo profilo, l’assunto non considera che la signora Trosa ha proposto ricorso nella sua qualità di cittadino elettore interessato alla regolarità del procedimento elettorale. Quanto al secondo, è sufficiente rilevare che l’espressione di voto che non faccia seguito ad una corretta procedura, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla legge, non può acquistare alcun significato giuridico.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 febbraio 2002