venerdì, Novembre 29, 2024

Errore nella notifica dell’ordinanza di demolizione, Comune bacchettato

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Ugo De Rosa | Il Comune di Forio ha sbagliato a notificare una ordinanza di demolizione, mai consegnata alla diretta interessata e, citato innanzi al Tar Campania, non si è nemmeno costituito in giudizio per difendere il proprio operato e dimostrare almeno la legittimità di quel provvedimento. Omettendo anche di produrre gli atti richiesti dai giudici. Ovvia la condanna con conseguente pagamento delle spese.

La cittadina che si è rivolta ai giudici amministrativi per ottenere l’annullamento di quella ordinanza risalente al marzo del 2009 e mai notificatale ha invece chiaramente esposto i motivi del ricorso. L’ordinanza in questione, infatti, era stata adottata dal Comune «solo nei confronti del suo ex coniuge per un fabbricato (che insiste su fondo di sua proprietà) che la ricorrente stessa precisa essere legittimato da concessione edilizia in sanatoria del 1991». Ha inoltre ribadito «di non esser mai stata notificataria del provvedimento, come avrebbe dovuto essere in qualità di unica ed esclusiva proprietaria del manufatto in questione, assegnatole in sede di separazione consensuale» avvenuta nel 2008.

Un errore dell’ufficio comunale, che non aveva verificato chi fosse, al momento dell’adozione del provvedimento, il reale proprietario dell’immobile. Tanto che la stessa ricorrente solo per caso era venuta a conoscenza dell’esistenza di quella ordinanza, ben cinque anni dopo, nel 2014. E questo giustifica la tardività della sua impugnazione.
A questo punto il Tar con propria ordinanza aveva disposto una istruttoria presso il Comune di Forio «che dovrà chiarire, mediante allegati documentali e planimetrici (di agevole consultazione), se e quali opere fra quelle soggette a demolizione risultano comprese nella domanda condonistica del 29.3.1986 e nella concessione edilizia in sanatoria n. 13/91 del 4.3.1991». avvertendo che «in difetto di tali adempimenti – da rendere entro gg. 30 dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza mediante deposito nella segreteria della sezione – il collegio si riserva di desumere comunque argomenti di prova», in base alla normativa vigente. Ovvero dedurre che l’Ente fosse in torto.

Dal Comune nulla è stato trasmesso e la mancata risposta ai quesiti posti ha fatto sì che il ricorso venisse accolto. E’ prassi, infatti, «desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti in giudizio». E il comportamento degli uffici comunali è stato evidentemente omissivo.
Dunque quella ordinanza di demolizione risalente a undici anni fa è stata annullata e il Comune di Forio condannato al pagamento delle spese di giudizio: 1.500 euro.
Un costo a carico dei contribuenti foriani di cui qualcuno dovrebbe essere chiamato a rispondere, visto che le batoste dinanzi ai giudici amministrativi per provvedimenti adottati in maniera superficiale o capotica si stanno accumulando con un ritmo preoccupante.

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