Gaetano Di Meglio | Figuracce e Forio camminano sempre di pari passo. Legate da una calamita cosmica, la gestione di Francesco Del Deo, Mario Savio e Michele Regine continua a raccogliere il peggio che c’è in giro.
Una sorta di buco nero che risucchia errori, scelte sbagliate, sparate di posa (vedi l’ultima di Loffredo) e pali in fronte tipo “Willy Il Coyote” che non riesce a prendere “Beep”.
La storia di oggi si lega al comunicato della Corte Costituzionale che “solleva questione di costituzionalità davanti a sé stessa” circa l’IMU e i limiti dell’esenzione per i coniugi con residenze distinte e che tocca Forio perché il comune di Francesco Del Deo aveva deciso di procedere in virtù di una sentenza di Cassazione a richiedere danari su danari.
Una storia che, tra l’altro, era stata ben evidenziata dal geometra Giuseppe Colella, ex consigliere comunale e attento cittadino informato che, nello scorso mese di dicembre aveva avuto modo di blastare un disattento Davide Castagliuolo, consigliere al bilancio del comune gestito dalla triade.
In tempi non sospetti, il 2 dicembre 2021, non oggi, Colella aveva sollecitato il comune di Forio con parole chiare e nette: “Il Comune di Forio che ha “anticipato” il DL fisco (se sarà approvato) rischia di creare un danno erariale all’Ente per evidente disparità di trattamento tra i coniugi che hanno stabilito una diversa residenza nello stesso comune (per i quali spetta per un solo immobile, ai sensi dell’attuale configurazione del comma 741 L.160/2019) e quelli che invece l’hanno fissata in comuni diversi. Non sarebbe il caso di sospendere gli avvisi di accertamento emessi?”
A questa semplice domanda (postata su facebook) ha provato a dare risposta il consigliere Castagliuolo: “Non Peppino, prima dell’emendamento odierno, esiste sentenza di Cassazione e nota della Corte dei Conti che diffida i comuni a comportarsi come sta procedendo Forio. Molti cittadini soprattutto di provenienza napoletana tentano di evadere dividendo le residenze. Il comune di Forio sta procedendo al recupero”.
Oggi più che mai, Colella 1 – Castagliuolo 0.
La replica di Colella, sempre del 2 dicembre, merita lettura: “Davide e se erano sufficienti le “sentenze” di Cassazione la politica nazionale si impegnava a modificare la normativa di riferimento chiarendo che “Contrariamente a quanto attualmente previsto, quindi, i due coniugi non potranno più scegliere di risiedere in due case in comuni differenti e non pagare così l’Imu”? Forse l’eventuale recupero poteva essere fatto nei tempi giusti per evitare di avere conseguenze negative. Il problema delle residenze la politica lo conosce molto bene quando vuole”.
Il tempo ha dato ragione hai dubbi del geometra Colella e, tra l’altro, a tutti gli altri comuni che, differentemente da Forio, hanno atteso con l’emissione dei ruoli.
Nello stesso post, arriva anche una testimonianza che “mazzola”, come se non bastassero l’attualità e le parole di Colella, il governo di Forio e i suoi rappresentanti.
E’ Antonella Iacono, una foriana che smentisce Castagliuolo: “Davide Castagliuolo veramente sta colpendo più i cittadini foriani che altro. Io con una casa terremotata mi trovo con una cartella esattoriale vergognosa da parte del comune di Forio per un’ingenuità da parte nostra. Come al solito siete ingiusti e colpite sempre i più deboli.”
Il problema che sollevava Colella, sia chiaro, non era contro la modifica della norma, bensì contro la decisione del Comune di Forio di inviare gli “avvisi di accertamento” quando la norma non è ancora cambiata. E ora cosa può cambiare?
La Corte Costituzionale potrebbe riconoscere la doppia esenzione IMU per i nuclei familiari con residenza diversa o per un solo immobile anche per gli anni pregressi oggetto di avvisi di accertamento.
In una nota ufficiale, infatti, l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte Costituzionale fa sapere che “la Corte ha deciso di sollevare davanti a se stessa la questione di costituzionalità sulla regola generale stabilita dal quarto periodo del medesimo articolo 13. In particolare, la Corte dubita della legittimità costituzionale – in relazione agli articoli 3, 31 e 53 Costituzione – del riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile (com’era nella versione originaria dell’IMU) ma anche del suo nucleo familiare. In tal modo, quest’ultimo potrebbe diventare un elemento di ostacolo all’esenzione per ciascun componente della famiglia che abbia residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale in un immobile diverso.
Gli articoli 3,31 e 51 della Costituzione trattano sull’uguaglianza di tutti i cittadini, la protezione e l’agevolazione delle famiglie e il dovere dei cittadini di concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Infatti la Consulta ha sollevato dubbi sulla costituzionalità o meno della regola generale “Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita’ immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile” che disciplina l’esenzione dell’Imu non collegata alla residenza del possessore dell’immobile ma anche a quella del nucleo familiare.
Ora il comune di Forio rischia di dover risarcire i cittadini a cui aveva chiesto danari e inviato gli avvisi di riscossione. Piccola storia triste di come non si amministra un comune come Forio
IL FOCUS, PER SAPERNE DI PIU’
Il nodo delle restrizioni sull’esenzione Imu per i nuclei familiari “divisi” in Comuni diversi, per il contenzioso precedente a fine 2021, sta venendo al pettine. La Corte costituzionale ha esaminato in camera di consiglio la questione di legittimità sollevata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli lo scorso novembre (ordinanza 1985/2021) sull’esenzione disciplinata nel quinto periodo del comma 2 dell’articolo 13 del Dl 201/2011.
Il principio contestato (ormai superato dal Dl 146/2021, in vigore però solo dal 21 dicembre 2021) è quello, sostenuto dalla Cassazione in contrasto con lo stesso Mef (circolare 3/F/2012 del Dipartimento), per cui (a differenza della precedente disciplina dell’Ici) l’esenzione sarebbe spettata solo alla casa in cui la famiglia aveva la sua residenza e dimora abituale. Quindi, se due coniugi (non separati) abitavano in due Comuni diversi, anche per ragioni di lavoro, l’esenzione non sarebbe spettata su nessuna casa perché non esisteva un’unica dimora per tutto il nucleo familiare. Diversamente dalla “separazione” del nucleo familiare in due case diverse ma nello stesso Comune, per cui l’esenzione spetta comunque per una delle case.
La conversione del Dl 146/2021 ha rimediato all’orientamento ormai consolidato della Cassazione ma rimane aperta una massa di contenzioso e la Ctp di Napoli, in sostanza, ha bocciato l’interpretazione della Cassazione, anche perché portava a una palese differenza di trattamento tra i nuclei familiari “separati” ma residenti nello stesso Comune e quelli che avevano un componente in un altro Comune (anche se in affitto).
Residenza anagrafica e dimora abituale. La Consulta ha compiuto però un atto formale molto indicativo sollevando «davanti a se stessa la questione di costituzionalità». E ha comunicato ufficialmente di dubitare «della legittimità costituzionale – in relazione agli articoli 3, 31 e 53 Costituzione – del riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile (com’era nella versione originaria dell’Imu) ma anche del suo nucleo familiare. In tal modo, quest’ultimo potrebbe diventare un elemento di ostacolo all’esenzione per ciascun componente della famiglia che abbia residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale in un immobile diverso. La Corte ha ritenuto che questa questione sia pregiudiziale rispetto a quella sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli». Sembra quindi possibile che questo blocco possa essere eliminato anche per il contenzioso sorto prima del 21 dicembre 2021 anche se, come recita il comunicato ufficiale, «le motivazioni dell’ordinanza di autorimessione saranno depositate nelle prossime settimane».
Il dubbio. L’origine di questo dubbio nasce da lontano, in pratica dall’origine stessa dell’imposta. Il motivo del contendere è il concetto stesso di abitazione principale che consente il non pagamento Imu. La domanda è: ma se due coniugi hanno la residenza in due case diverse cosa succede? Una circolare del ministero precisava che se gli immobili si trovavano nello stesso Comune, si aveva il diritto a un’unica esenzione; se gli immobili facevano parte di due Comuni diversi, le esenzioni potevano essere ben due perché la residenza diversa poteva essere giustificata da motivazioni lavorative. Sulla tematica era già intervenuta la Corte di Cassazione, dando ragione alle amministrazioni comunali che avevano ugualmente richiesto il pagamento dell’Imu. A quel punto, la palla era passata nuovamente al legislatore che, lo scorso autunno, con un decreto aveva deciso di adeguarsi dando origine a maggiori restrizioni: la possibilità di un’unica esenzione possibile anche se i coniugi risiedono in Comuni diversi. La famiglia doveva in pratica decidere quali delle due case destinare all’esenzione Imu.
Le residenze “fittizie”. A monte, tutto nasce per alcuni “furbetti” che in passato sdoppiavano appositamente le residenze per non pagare alcuna tassa Imu, non quindi per ragioni squisitamente lavorative. Per questo motivo, l’amministrazione finanziaria ha cercato di contrastare quei fenomeni di “residenza fittizia”: la motivazione lavorativa della residenza in città diverse era stata giudicata “più forte del possibile rischio di elusione del tributo”. Tutta questa storia, però, non è detto che finirà con il definire la norma incostituzionale: sarà oggetto di lunghe discussioni per arrivare a capo di questo inghippo.
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al sig Regine e al sig Costagliola gentilmente se ; due coniugi hanno una sola casa – uno abita e ha residenza nel comune della casa dichiarata e l altro coniuge per motivi di lavoro ha residenza in un altro comune e non ha ne casa di proprieta ne affitto di un immobile -vive ed è ospite a casa di parenti -sull unica casa occupata dal coniuge si deve pagare l IMU ???.in attesa vi ringrazio