Gaetano Di Meglio | Non c’è pace per il fango di Casamicciola. Ci siamo tanti “sbattuti” per la solidarietà, per la vicinanza al popolo di Casamicciola e la possibilità di non sperperare danari pubblici con il trasporto in terraferma, evidentemente, è un fatto che interessa a chi non né di Ischia. A noi, come al solito, bastano i fatti nostri. I fitti e poi… tutto il resto ad un palmo dal mio “cilindro”.
In queste ore, è stata notificata al Comune di Forio la “diffida a codesto comune all’immediato rilascio degli immobili innanzi descritti, difettando con ogni evidenza i presupposti di fatto e di diritto per la prosecuzione della occupazione, comunque abusiva e “sine titulo”. Riserva, in mancanza, ogni opportuna tutela innanzi alle competenti autorità giudiziarie, ivi compresa l’azione risarcitoria” da parte del proprietario del terreno, Francesco Capuano.
Nel corso della diffida, oltre alla cronistoria degli atti, si legge: “Da ultimo, con ordinanza n. 58 del 2 maggio 2023, il Sindaco ha nuovamente prorogato l’occupazione della proprietà Capuano sino al 31 maggio 2023. Anche tale atto, gravemente viziato, è stato impugnato con nuovi motivi aggiunti unitamente alla nota commissariale prot. n. 16621/2023. Senonché, sebbene anche l’ultima proroga dell’occupazione della proprietà dell’intimante e delle proprie germane sia scaduta da circa due settimane, codesto comune non ha ancora provveduto alla riconsegna a questi ultimi dei terreni con l’annesso fabbricato. Anzi, su tali terreni l’impresa incaricata sta continuando a sversare rifiuti provenienti dal limitrofo comune di Casamicciola Terme, con ciò determinando l’irreversibile trasformazione dell’originario stato dei luoghi.
Eppure, è stato ripetutamente affermato in giurisprudenza che l’occupazione sine titulo di un immobile, nella quale rientra qualsiasi situazione originaria (apprensione del bene diretta senza alcuna previa attivazione di procedure ablatorie) o sopravvenuta (a seguito di declaratoria di illegittimità di procedure espropriative, ovvero di inefficacia delle stesse) di acquisizione della disponibilità materiale del bene da parte della mano pubblica, costituisce, senz’ombra di dubbio, un illecito permanente rientrante nel genus dell’art. 2043 c.c. fino a quando perdura l’apprensione dell’area (v., in tema, da ultimo, T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 2 dicembre 2022, n. 7542).
Sul piano penale si è, poi, chiarito che “la condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell’introduzione dall’esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione” (Cass. 15297/2013; 47386/2011; 2337/2005).
La nozione di “invasione”, peraltro, non si riferisce all’aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce nel fondo “arbitrariamente “e cioè “contra ius” in quanto privo del diritto d’accesso. La conseguente “occupazione” coincide, pertanto, con l’estrinsecazione materiale della condotta vietata.
Nel caso in cui l’occupazione si protragga nel tempo, l’illecito assume indiscutibilmente natura permanente e cessa soltanto con l’allontanamento del soggetto dall’edificio o con la sentenza di condanna. Ne deriva che, finché dura la condotta delittuosa, è possibile proporre la querela, nel senso che il reato è “permanente” (Cass. pen., Sez. II, 8 maggio 2018, n. 20132).
Tanto premesso e considerato, l’intimante, non avendo mai prestato il proprio consenso, espresso o tacito, alla accertata occupazione, peraltro contrastata con ogni mezzo in sede giurisdizionale amministrativa, e “a fortiori” al suo protrarsi in difetto di titolo”