mercoledì, Novembre 13, 2024

Fascicolo S4998: scoppia il caso tavolati a Casamicciola. L’AGCOM indaga sulle concessioni demaniale comunali

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Demanio caldo. E non per le temperature che si alzano. Demanio caldo per la corretta gestione deli atti, per la corretta applicazione delle confuse normative in materia e, soprattutto, per le corrispondenze non gentili tra alcuni privati e il Comune di Casamicciola. Questa volta nel mirino del garante per la concorrenza è finito il rilascio delle concessioni demaniali a uso turistico-ricreativo nel Comune di Casamicciola Terme, dopo un regolare esposto inoltrato all’Autorità da una società del territorio. Una società a cui l’Autorità ha risposto nel merito della “Segnalazione in merito a possibili profili anticoncorrenziali riguardanti il rilascio delle concessioni demaniali a uso turistico-ricreativo nel Comune di Casamicciola Terme (NA)”.
“Con riferimento alla segnalazione in oggetto – scrivono dall’AGCOM -, pervenuta in data 12 aprile 2024, si rende noto che la pratica è stata attribuita per competenza alla Direzione Concessioni e Servizi Pubblici Locali del Dipartimento per la Concorrenza – 1 di questa Autorità. La Direzione verificherà la rilevanza dei fatti segnalati ai fini dell’applicabilità delle disposizioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e avrà cura di comunicare il seguito che l’Autorità intenderà dare alla segnalazione. Per qualsiasi comunicazione e informazione è possibile rivolgersi alla Direzione Concessioni e Servizi Pubblici Locali del Dipartimento per la Concorrenza 1, Dott.ssa Maria Luisa Cirrincione e Dott.ssa Gloria Bronzini”
Inoltre, continua la nota firmata dalla direzione dell’Agenzia, la dott.ssa Claudia D’Amore, alla pratica “è stato attribuito l’identificativo S4998, riferimento che si prega di citare in ogni successiva corrispondenza riguardante tale segnalazione”. Nel frattempo, ben protetto dalla privacy e da occhi indiscreti, presso gli uffici di Casamicciola è stata già notificata più di una PEC con richieste di chiarimenti ed integrazioni documentali.

LA DIFFIDA
L’azienda locale, in merito a possibili profili anticoncorrenziali riguardanti il rilascio delle concessioni demaniali a uso turistico-ricreativo nel Comune di Casamicciola Terme (NA), ha provveduto ad integrare il fascicolo S4998 fasc. AGCM, con una ulteriore diffida indirizzata all’Ing. Gaetano Grasso – Responsabile UT del Comune di Casamicciola Terme e alla dott.ssa Simonetta Accomodato – Segretario Comunale, oltre che all’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato.

ISTANZA NON ESAMINATA, NON RESPINTA MA IGNORATA
La scrivente in riferimento all’avviso inerente il Rinnovo Concessioni demaniali marittime n. 3/2004, 4/2004, 4/2005, 6/2005, 2/2005, 1/2009, 02/2008, 01/2004, ha avanzato istanza concorrente all’avviso del 12/04 u.s. con prot. 9023 del 24/04/2024 e successivamente alla propria istanza concorrente il Comune avanzava istanza di anticipata occupazione (prot. 9034 del 24/04/2024) in pendenza della propria istanza, non esaminata e né respinta, la scrivente società ribadiva atto di opposizione al protocollo dell’Ente n. 901 e, nonostante ciò il Responsabile del Settore Demanio emetteva l’Atto n. 2/2024 prot. 9111 del 26/04/2024 di anticipata occupazione a favore del Comune medesimo e i successivi avvisi di prequalificazione ai fini dell’affidamento in lotti delle aree ai sensi dell’art. 45-bis C.N. protocolli numeri 9282, 9283, 9284 e 9285 del 30/04/2024, senza richiamare né l’istanza concorrente né tanto meno l’atto di opposizione.

La segnalazione
Nelle more delle azioni attivate dal Comune, attesa la mancanza di valutazione delle proprie istanze e ritenendo che le procedure in essere non rispettassero quanto previsto dalla normativa vigente per il rilascio delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico mediante evidenza pubblica, la scrivente società ha provveduto a segnalare in data 12/04/2024 dette circostanze (fascicolo S4998) all’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, la cui rilevanza è al vaglio.

Già in passato nell’anno 2021 la scrivente società ha contestato il mancato rispetto della normativa in materia da parte del Comune di Casamicciola Terme, sicché l’A.G.C.M. provvide a ricorrere al TAR Campania avverso le procedure (AS1740 – COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME (NA) – PROROGA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE).
Il mancato rispetto delle procedure di evidenza pubblica – evidenziano ancora i concorrenti del Comune – nei rinnovi delle concessioni demaniali marittime risulta censurato dall’A.G.C.M. in ultimo secondo i pareri pubblicati sul proprio Bollettino Ufficiale n. 17 del 29/04/2024 (AS1964 e AS1965), e conclamato dalla ultima Sentenza del Consiglio di Stato Sez. VII n. 3940/2024 che ha confermato la scadenza delle concessioni demaniali per le spiagge al 31 dicembre dello scorso anno, obbligando così le amministrazioni a disapplicare eventuali deroghe al 31 dicembre del 2024, e si richiama “ai principi della Corte di Giustizia UE” per dare “immediatamente corso alla procedura di gara per assegnare la concessione in un contesto realmente concorrenziale”. Inoltre, la Regione Campania con Delibera del Consiglio Regionale della Campania del 23/04/2024 ha approvato l’adozione del PUAD di cui alla DGRC n. 712/2022, che non prevede rinnovi delle Concessioni Demaniali Marittime.

L’ATTACCO DIRETTO AL DIRIGENTE
Lo scontro diventa più personale e locale. E senza troppi giri di parole, la società ischitana evidenzia che “il comportamento del Responsabile del Settore Demanio oltre a non rispettare i propri avvisi emanati, non rispetta gli artt. 36 e 38 C.N. e artt. 7 e 18 Regolamento del Demanio approvato con Delibera Di Consiglio Comunale N° 7 del 27/04/2017 e crea disparità di condizioni nel segmento di mercato in cui si inserisce la scrivente società favorendo l’Ente cui esercita un abuso di posizione dominante per le aree avocate in concessione in proprio capo non consentendo un regolare andamento concorrenziale con lo svolgimento di evidenza pubblica neanche per le ulteriori aree occupate da privati (es. Calise srl [zona richiesta in concessione dalla scrivente società], Chiosco del Pescato sul Porto ) che parrebbero privi – alla luce dell’ultima sentenza del consiglio di stato – di regolare concessione demaniale.
LE RICHIESTE
Alla luce di tutto ciò, le richieste della diffida sono chiarissime. La società diffida “Il Responsabile del Settore Demanio e il Segretario Comunale dal porre in essere, rogare, sottoscrivere e registrare atti di rinnovo e rilascio di titoli di concessione e/o affidamento in gestioni contrari agli avvisi, alle norme e ai regolamenti vigenti”.
La conclusione, ovviamente, è quella che preavvisa ulteriori azioni: “Con riserva di ogni diritto, ragione e azione per la tutela dei propri interessi economici, in particolare per i danni arrecati alla propria società per la mancata adozione di misure concorrenziali idonee e tali da favorire lo sviluppo omogeneo del tessuto economico e turistico locale, e auspicando la dovuta revoca in autotutela delle procedure illegittime”

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