Dopo tante notizie poco felici, per Giosi Ferrandino arriva una ok! La Direzione Provinciale di Napoli ha concluso il suo iter, dopo l’accertamento della Guardia di Finanza ed ha deciso che è cessato il motivo del contendere nel procedimento che vedeva Ischia Ambiente colpevole di aver emesso fatture false nei confronti del Comune di Ischia.
Ovvero, nel corso di questo procedimento è venuto “meno la ragion d’essere del processo”. In pratica Ischia Ambiente non ha emesso nessuna fattura inesistente nei confronti del comune di Ischia.
Si sgonfia, così, uno dei casi più caldi degli ultimi e di cui Carmine Bernardo aveva fatto un vero e proprio cavallo di battaglia contro il sindaco di Ischia.
Oggi, dopo oltre un anno dalla presentazione del ricorso arriva la comunicazione che è cessata la materia del contendere. Una forma di assoluzione totale per la gestione contabile della partecipata e del comune di Ischia.
La Guardia di Finanza, infatti, nel suo processo verbale, aveva rilevato che la società Ischia Ambiente aveva emesso fatture per servizi non eseguiti e che le stesse fossero una copertura per il ristoro dei costi maggiori che la stessa azienda supportava ma che non erano previsti nel capitolato.
La motivazione della cessazione della materia è molto tecnica e va letta integralmente. «La Direzione Provinciale I di Napoli, in persona del suo Direttore pro-tempore, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con il presente atto si costituisce nel giudizio prima indicato.
MOTIVI DELLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
Con ricorso notificato a questo Ufficio in data 08/10/13 – Prot. n. 2013-144393 – la ricorrente in rubrica generalizzata impugnava il provvedimento in oggetto.
L’accertamento scaturiva da una verifica fiscale effettuata nei confronti della società ISCHIA AMBIENTE SPA a seguito della quale venivano ripresi a tassazione € 74.800,00 a titolo di provento conseguito per l’emissione di fatture inesistenti per € 374.000,00 (20% dell’importo).
Nonché ulteriori ricavi non contabilizzati pari ad € 65.000,00.
La contribuente presentava istanza di accertamento con adesione e il procedimento non andava a buon fine.
Riesaminato, anche a seguito del ricorso proposto, il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza nei confronti della società Ischia Ambiente i cui rilievi, fatti propri dall’Ufficio, sono stati trasfusi nell’avviso di accertamento TF3030200894, si rilevava che la contestazione prevalente, relativa alla “emissione di fatture fittizie riconducibili ad operazioni inesistenti per un importo complessivo pari ad € 374.000,00” ed il consequenziale recupero dell’utilità, qualificata come proventi, che da esse è derivata (€. 74.000,00), confliggeva con l’effettivo contenuto delle irregolarità riscontrate dai verificatori.
Infatti, il quadro che emergeva dalla situazione descritta dai verificatori delineava l’inesistenza di maggiori costi ed oneri sostenuti dalla Società (concetto in particolare sottolineato alle pagine 10 e 11 del PVC) cui facevano riscontro le fatture attive emesse nei confronti del Comune di Ischia per il ristoro di detti costi. Così delineata la fattispecie dei rilievi, si deve necessariamente inquadrarla, in linea generale, nell’ambito di quanto previsto dalla circolare 32/2012 punto 3.1 (comma 2 dell’art. 8).
Il documento di prassi citato prevede, in caso di utilizzo di fatture relative a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, la non imponibilità dei componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni e servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell’ammontare dei costi non ammessi in deduzione, e l’applicazione, in tali fattispecie, della sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell’ammontare dei componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi. In ragione di quanto precede l’Ufficio ha provveduto all’annullamento dell’atto impugnato e, pertanto.
CHIEDE
ai sensi dell’art. 46 D.lgs. 546/92, che venga dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio, come prescritto dal terzo comma del citato art 46.»
La nota, che certamente fa felice il sindaco Ferrandino, cala il sipario, come detto, su una vicenda che ci ha tenuto tutti con i riflettori puntati. Non ci resta che riconoscere, a questo punto, che l’operatività di Ischia Ambiente e del Comune di Ischia con i vari presidenti, da Silvano Arcamone a Luciano Bazzoli, è stata corretta.
Certo , molto chiaro, dalla sentenza non si capisce nulla,come al solito.
Insomma non si capisce il motivo per cui le fatture non erano fittizie e natulamente sorge la domanda:
dal momento che le fatture non erano fittizie , come mai la guardia di finanza prende di queste cantonate onerose per chi deve andare a difendersi?