È arrivata una sentenza favorevole in materia di legittimo affidamento e concessioni balneari, su cui si sta giocando il cuore della riforma del demanio marittimo iniziata col disegno di legge varato lo scorso 27 gennaio dal consiglio dei ministri. Il Tar Campania sezione VII lo scorso 14 febbraio, con la pronuncia n. 911, ha affermato infatti che l’autorità giudiziaria e l’autorità amministrativa sono tenute a compiere un accertamento caso per caso sia dell’interesse transfrontaliero certo, sia del legittimo affidamento del concessionario, nell’assegnazione dei titoli concessori delle spiagge; e pertanto è illegittimo proclamare l’invalidità delle attuali concessioni.
A illustrare i contenuti della sentenza è l’avvocato Ettore Nesi in una nota pubblicata dal sito Donnedamare. «Secondo il Tar Campania – spiega Nesi – è illegittimo il provvedimento con cui il Comune di Pozzuoli ha dichiarato l’intervenuta perdita di efficacia e di validità di concessione demaniale marittima, ricorrendo, ad avviso del medesimo Comune, plurime considerazioni, tra cui: 1) non applicabilità della normativa statale sul rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime; 2) non compatibilità di detta normativa nazionale con il diritto comunitario».
«A giudizio del Tar Campania tale provvedimento è illegittimo – prosegue Nesi – in quanto gli invocati principi eurounitari non sono stati applicati correttamente dal Comune di Pozzuoli. Ricorda infatti il Tar Campania che, secondo la sentenza “Promoimpresa” (Corte di giustizia Ue, sez. V, 14 luglio 2016), l’articolo 49 TFUE e l’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE (nota come “Bolkestein”, NdR) devono essere interpretati nel “senso che non consentono a una misura normativa nazionale di prevedere un meccanismo di proroga automatica delle concessioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati”. Osserva tuttavia il Tar Campania che “tale incompatibilità delle proroghe automatiche non ha però portata generalizzata ma va riconosciuta, per espressa precisazione della Corte, quanto tali concessioni presentino, in ragione delle relative caratteristiche geografiche ed economiche, un interesse transfrontaliero certo (quest’ultimo deve essere valutato sulla base di tutti i criteri rilevanti, quali “l’importanza economica dell’appalto, il luogo della sua esecuzione o le sue caratteristiche tecniche, tenendo conto delle caratteristiche proprie dell’appalto in questione”)” (sent. n. 911/2017 cit.)».
«L’automatica applicabilità del principio comunitario va dunque esclusa – motiva Nesi – poiché ricade sull’amministrazione concedente l’onere di compiere una valutazione in concreto sull’interesse transfrontaliero. A giudizio del Tar Campania, la disapplicabilità automatica delle concessioni in essere, prorogate ex comma 18° D.L. n. 194/2009 conv. in legge n. 25/2010, va esclusa per un secondo ordine di ragioni e cioè con riferimento alla tutela del legittimo affidamento del concessionario. Ciò in quanto la Corte di Giustizia “riconosce, entro certi limiti, che il principio della certezza del diritto, applicabile nel caso di una concessione rilasciata in epoca risalente (“quando non era ancora stato dichiarato che i contratti aventi un interesse transfrontaliero certo avrebbero potuto essere soggetti a obblighi di trasparenza”) esige che la risoluzione di siffatta concessione sia corredata di un periodo transitorio che permetta alle parti del contratto di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili, in particolare, dal punto di vista economico” (sent. n. 911/2017 cit.). Anche da qui l’illegittimità della declaratoria di inefficacia della concessione in essere».
«Dalla sentenza del Tar Campania – conclude Nesi – si ricava il principio secondo cui, in tema di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, sia il giudice nazionale, sia le competenti pubbliche amministrazioni sono tenuti a compiere una valutazione caso per caso al fine di verificare sia la rilevanza economica dell’attività insistente sulla superficie demaniale, sia la ricorrenza o meno del legittimo affidamento del concessionario».