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lunedì, Luglio 1, 2024
La destinataria ha contestato la parziale preesistenza del fabbricato

Forio, annullata l’ordinanza di demolizione “integrale”

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Il provvedimento era stato adottato ad ottobre 2023 a seguito di accertamento tecnico del febbraio 2019. Ora si scopre dagli atti d’ufficio che seppur parzialmente, l’immobile era stato realizzato prima della legge “ponte” del 1967. Avviato un nuovo procedimento per accertare l’originaria consistenza e volumetria

L’arch. Nicola Regine, responsabile del VII Settore dell’Utc di Forio, ha dovuto annullare una ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi troppo frettolosamente adottata ad ottobre dello scorso anno. Gli atti prodotti dalla destinataria fanno infatti sorgere dubbi sulla effettiva correttezza di quanto intimato. L’ordinanza era stata adottata a seguito del rapporto tecnico dell’Utc del 12.02.2019, con il quale, a seguito di sopralluogo effettuato alla via Provinciale Panza, località Cuotto, «si è riscontrata la realizzazione di opere in assenza di titoli edilizi, in particolare, “si è rilevato verso sud, con un lato prospiciente la strada comunale, un manufatto a forma di “L” avente ingombro complessivo di circa mq I 08 costituito da una muratura di conci prefabbricarti per tre lati rivestiti con pietrame locale a faccia vista e copertura in fogli di lamiera zincata coibentata posta ad un’altezza di circa mt. 3,20.

Esso, suddiviso internamente in un unico ambiente e n. 4 servizi si presenta al grezzo con abbozzo, predisposizione impianti e controsoffittatura; esternamente sul lato nord vi è uno sporto in tavolato di legno con grondaia in p.v.c.. Agli atti del 25.10.2018 risulta presentata comunicazione per lavori di ordinaria manutenzione di natura conservativa ad un ex fabbricato rurale completamente legittimo di molto risalente nel tempo quali sarciture alle mura perimetrali, rifacimento dell’intonaco, sostituzione infissi esterni ed interni, sostituzione pavimentazione impianti ecc.; essa è priva di altra documentazione allegata. Circa la presenza di tale fabbricato si riferisce che dalla foto aerea del sito Google Earth dell’ottobre 2007 viene raffigurato un manufatto di ingombro di circa mq. 30. Dallafoto aerea, dello stesso sito, del novembre 2015 viene raffigurato un manufatto di circa mq. 60″».

Il “nodo” è proprio la preesistenza di parte del fabbricato. Ed infatti a dicembre la destinataria ha chiesto la revoca del provvedimento «fornendo prova documentale fotografica da cui si evince che l’immobile in questione preesisteva, almeno parzialmente, in data antecedente all’entrata in vigore della Legge 756/1967 e che lo stesso ricadeva al difuori del centro abitato». A questo punto sono stati esperiti i necessari accertamenti e riscontri della documentazione agli atti dell’ufficio e rilevato che, «seppur parzialmente, l’immobile oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 170 del 23.10.2023 preesisteva, almeno parzialmente, in data precedente all’entrata in vigore della Legge 756/1967, in forza della quale non era prescritta alcuna licenza edilizia in quanto sussumibile nel regime previsto dall’art. 31 della Legge n. 1150 del 1942». Non potevano essere esperite preventivamente queste verifiche, visto il tempo trascorso tra il sopralluogo e l’adozione dell’ordinanza?

LA GIURISPRUDENZA

La giurisprudenza del Consiglio di Stato in questi casi afferma: «In materia di abusi edilizi, in caso di contestazione dell’abusività di un’opera grava sul proprietario l’onere di dimostrare l’esistenza di un titolo edilizio oppure di fornire la prova della risalenza dell’immobile a un periodo precedente alle previsioni normative che hanno imposto la necessità del titolo abilitativo edilizio, in linea generale coincidente con lac.d. legge “ponte” n. 765 del 1967, che ha imposto l’obbligo generalizzato di previa licenza edilizia per le costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano».

Si rientra nei casi in cui «l’ordine di demolizione integrale dell’edificio appare misura del tutto sproporzionata, in considerazione del carattere locale dei vizi riscontrati e della possibilità di ottenere la sanatoria dei medesimi. Va quindi disposto l’annullamento dell’atto impugnato, rendendosi necessaria una rinnovazione dell’istruttoria amministrativa». Per evitare contenziosi e non esporre il Comune a rischi, Regine ha dunque annullato l’ordinanza. Ovviamente la “storia” non finisce qui. Il responsabile del VII Settore ha dato infatti «formale avvio del procedimento amministrativo finalizzato ad accertare l’originaria consistenza e volumetria dell’immobile». Con contestuale avviso dell’avvio del procedimento.

L’interessata dovrà produrre «elaborato grafico con relazione tecnica, da cui si evinca l’originaria consistenza e volumetria dell’immobile rispetto a quella attuale nonché l’identificazione delle eventuali modifiche e-o parti aggiunte; precisando se queste ultime possono essere eliminate o formino parte integrante dell’attuale manufatto. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, attestante la corrispondenza delle opere attuali rispetto a quelle originarie». In mancanza delle integrazioni richieste, si procederà all’emissione di una nuova ordinanza di demolizione «senza alcun ulteriore preavviso».

Misura sproporzionata

«… l’ordine di demolizione integrale dell’edificio appare misura del tutto sproporzionata, in considerazione del carattere locale dei vizi riscontrati e della possibilità di ottenere la sanatoria dei medesimi»

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