Dare e avere. E il Comune di Forio compensa le pendenze tributarie di un cittadino con i canoni di locazione che deve pagare allo stesso per l’affitto dell’immobile della sua proprietà. Nella determina adottata dalla responsabile del Servizio Tributi dott. Francesca Iacono si ricorda infatti che nel 2012 l’Ente aveva deciso di locare un immobile nella frazione Panza alla via Campotese da adibire a scuola materna, alla luce della disponibilità del proprietario Impagliazzo.
Lo stesso non ha pagato al Comune tutti i tributi dovuti e così ad ottobre scorso ha richiesto «la compensazione delle proprie pendenze tributarie nei confronti del Comune di Forio con il proprio credito verso l’Ente derivante da canoni di locazione dei locali». Il debito del contribuente ammonta a 27.349,59, mentre il Comune è tenuto a versargli, in virtù del contratto di locazione sottoscritto nel 2012, la somma di 3.600 euro mensili quale canone.
La Iacono richiama in determina quanto previsto dallo “Statuto dei diritti del contribuente”: «I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede», nonché il Regolamento comunale delle Entrate Tributarie approvato nel 2020 e modificato quest’anno dal Consiglio comunale.
In base al regolamento «Nel caso in cui un contribuente risulti creditore nei confronti del Comune relativamente al pagamento di somme di denaro certe, liquide ed esigibili derivanti da fatture per prestazioni, contributi e/ o provvidenze economiche di qualunque specie e natura, sentenze o provvedimenti dell’autorità giudiziaria e il medesimo, alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti debitore del Comune per somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a tributi oggetto di avvisi di pagamento, avvisi di accertamento od ingiunzioni scaduti, il Comune può procedere alla compensazione per le corrispondenti somme a credito/debito, che si estinguono dalla data in cui entrambe sono divenute certe, liquide ed esigibili».
Alla luce della volontà delle due parti «di quietanzare i rispettivi rapporti di dare e avere», la determina approva la compensazione mediante la decurtazione della somma mensile di 1.000 euro dal canone dovuto per ventisette mensilità e 349,59 per la ventottesima mensilità «e comunque fino all’integrale soddisfo delle pretese esattive dell’Ente».