sabato, Dicembre 28, 2024

FOTACCE. La storia delle foto degli atti sessuali tra il 49enne e la minorenne

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Sesso orale: «… nuda o intenta in atti sessuali, in particolare sesso orale con il prevenuto, accuratamente reso irriconoscibile nelle foto, costringeva la minore a rimanere con lui, a non frequentare altre persone…»

Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato la storia che riguarda una minore ed un uomo poi finito con una richiesta di rinvio a giudizio per reati alquanto fastidiosi e che possono arrecare molti grattacapi se valutati negativamente dalla giustizia. Parte offesa è una minore che ha presentato denuncia, dichiarandosi vittima di un vero e proprio assillo. Di essere stata più volte fotografata nuda e in alcuni casi mentre compiva un atto sessuale. Quelle foto sarebbero poi finite in mani estranee e quindi divulgate senza il consenso della vittima. Ma ciò che più si evidenzia nella richiesta del sostituto procuratore della Repubblica Luigi Santulli, è che l’imputato principale, V.D.A., 49 anni, avrebbe indotto la giovane all’epoca minore a rimanere con lui “forzatamente”, a non frequentare altre persone e soprattutto le avrebbe imposto di abbandonare definitivamente il fidanzato.

Circostanza che poi non si è verificata. Poi si sarebbe sostituito ad altra persona per sottoscrivere un contratto con una nota compagnia telefonica per ricevere una sim card. Utilizzando la fotocopia del documento d’identità della signora, che era del tutto all’oscuro di ciò che si stava compiendo alle sue spalle. Ed infine lo stesso commerciante ove si è proceduto alla identificazione e al rilascio della sim card risulta essere imputato per favoreggiamento. Al fine di favorire nelle indagini V.D.A.

La prima ipotesi riguarda il materiale fotografico che è stato sequestrato dalla polizia giudiziaria ed in particolare le foto che mostravano la giovane completamente nuda: «Perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, utilizzando (omissis) all’epoca dei fatti minori degli anni diciotto, produceva materiale fotografico che poi inviava, a scopo intimidatorio al fine di commettere il delitto descritto al capo seguente, alla stessa parte offesa e a soggetto coinvolto, all’epoca fidanzato della predetta minore».

La seconda circostanza è un po’ più complessa, perché gli episodi sottoposti a verifica sono ben due. E comprendono una violenza privata e una tentata violenza privata. Ben spiegata in questo capo d’imputazione di cui deve rispondere V.D.A. nelle prossime settimane dinanzi al giudice dell’udienza preliminare: «Perché, mediante minaccia di male ingiusto di morte, nonché di diffondere immagini di (omissis) nuda o intenta in atti sessuali, in particolare sesso orale con il prevenuto, accuratamente reso irriconoscibile nelle foto, costringeva la minore a rimanere con lui, a non frequentare altre persone, a lasciare (omissis), suo fidanzato dell’epoca, in più occasioni; nonché, mediante la condotta descritta al capo precedente (cioè inviando 7 foto della suddetta minore nuda e nell’atto di espliciti comportamenti sessuali, prima al citato fidanzato e poi alla stessa vittima), compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere la minore a interrompere la sua relazione sentimentale con il predetto (omissis). Non riuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla sua volontà, quali la reazione delle vittime che proseguivano la loro relazione. Con ulteriore circostanza aggravante di aver commesso il fatto profittando di condizioni soggettive (vittima minore degli anni 18), tali da ostacolare la pubblica o privata difesa».

L’altra ipotesi è la sostituzione di persona, come abbiamo spiegato poc’anzi: «Perché, al fine di commettere i diritti descritti ai capi precedenti, con abuso di prestazione d’opera, avendo ricevuta copia del documento di Z.L. nell’ambito della sua professione di geometra, precisamente dal collega di studio M.O., in concorso con altro soggetto non identificato, recandosi presso l’esercizio commerciale “Di Iorio Elettrodomestici srl”, e gestito dai fratelli Di Iorio, al fine di procurare a sé un vantaggio, induceva in errore i predetti titolari e la compagnia telefonica Tim, operando con falsa sottoscrizione del contratto di attivazione della SIM card Tim e allegazione al contratto della fotocopia del documento d’identità di Z.L., la sostituzione della persona di quest’ultima alla quale è stata così intestata, a sua insaputa, la predetta utenza telefonica».

Così come il legale rappresentante dell’esercizio commerciale si ritrova ad essere costretto a chiarire quali sono stati i motivi che lo hanno indotto presumibilmente a favorire il coimputato. Per una semplice intestazione di sim card: «Perché, dopo la commissione dei fatti descritti al capo precedente, mediante dichiarazioni rese in data 8 gennaio 2016 all’ispettore della Polizia di Stato Grassi Massimiliano presso il commissariato di Ischia, nelle quali diceva di aver dato la SIM card ivi descritta a D.A.V. e di averla attivata solo in serata quando è andata da lui la “signora Z.L.”, che quel giorno era in provincia di Siena, aiutava D.A.V. ad eludere le investigazioni dell’autorità».

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