Dopo la sospensione dell’esclusione, arriva la riammissione a tutti gli effetti del RTI Consorzio Stabile Build S.c.a.r.l. e Consorzio Cadel S.c.a r.l. alla gara d’appalto bandita dal Comune di Lacco Ameno per il secondo lotto dei lavori al cimitero di Lacco Ameno. Una sentenza del Tar Campania che appunto conferma la decisione già adottata a febbraio con decreto presidenziale.
Il Consorzio Stabile Build S.c.a.r.l. in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del RTI e il Consorzio Cadel S.c.a.r.l. in proprio e nella qualità di mandante avevano chiamato in causa il Comune, la Città Metropolitana di Napoli e il Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei Territori dell’Isola d’Ischia interessati dal sisma del 21/8/2017, essendo i lavori ricompresi negli interventi approvati e finanziati da Legnini.
L’RTI chiedeva l’annullamento previa adozione di misure cautelari urgenti «degli atti e delle operazioni concernenti la procedura aperta indetta dal Comune di Lacco Ameno avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di “consolidamento, ripristino e manutenzione straordinaria del cimitero comunale danneggiato dal sisma del 21.08.2017” relativamente al Lotto 2, nella parte in cui con gli stessi si è disposta l’esclusione del costituendo RTI Consorzio Stabile Build S.c.a.r.l. – Consorzio Cadel S.c.a r.l. dalla gara e in particolare: del provvedimento del 29.1.2025 recante la comunicazione di esclusione delle esponenti dal prosieguo della procedura di gara; della nota del 9.1.2025 a mezzo della quale la Stazione appaltante ha attivato la procedura di soccorso istruttorio; di tutti i verbali di gara, anche istruttori (ancorché non conosciuti); delle clausole concorsuali (del disciplinare) laddove da interpretarsi nel senso voluto dalla S.A.; di ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dall’Amministrazione in dipendenza ed in relazione alle valutazioni, verifiche e determinazioni sottese all’esclusione».
Chiedendo la riammissione delle ricorrenti alle fasi successive di gara in vista della valutazione dell’offerta onde poter concorrere all’aggiudicazione o, «in via subordinata, ove in corso di causa la pretesa al conseguimento di tale bene della vita dovesse risultare impossibile per fatto indipendente da volontà e/o colpa delle odierne esponenti, con richiesta di condanna dell’Ente intimato al risarcimento per equivalente del pregiudizio patito».
LA MISURA CAUTELARE URGENTE
L’esclusione decisa dal Comune era motivata dall’ipotizzata mancanza di requisiti per determinate categorie di lavori. Nell’impugnazione i due consorzi muovevano una serie di censure, tra cui la violazione e/o falsa applicazione della lex specialis, l’eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria e irragionevolezza, la violazione dei principi eurocomunitari della concorrenza e della libera iniziativa economica, violazione dell’art. 41 della Costituzione e dell’art 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea, eccesso di potere per sviamento ed ingiustizia manifesta.
Come detto, con decreto del presidente della Prima Sezione Vincenzo Salamone del 4 febbraio scorso, era stata accolta la richiesta di misure cautelari urgenti, inaudita altera parte, disponendo la riammissione alla gara anche ai fini della valutazione dell’offerta proposta.
Invano il Comune di Lacco Ameno, costituitosi in giudizio, ha cercato di sostenere la legittimità del proprio operato chiedendo il rigetto del ricorso. L’impugnazione è stata ritenuta fondata dal Tar, che ha giudicato l’RTI in possesso dei requisiti richiesti.
QUALIFICATE ANCHE LE CONSORZIATE
Una motivazione “tecnica”, quella illustrata nella sentenza. Evidenziando innanzitutto: «Il Consorzio Stabile Build S.c.ar.l. partecipa alla gara in argomento per le categorie OG8 (opere di difesa, sistemazione idraulica e bonifica, ndr) e OG1 (edifici civili e industriali, ndr) per una quota pari al 51%, e pari quota di esecuzione. Ha indicato quale consorziata esecutrice la Credendino Costruzioni S.p.A.
Il Consorzio Cadel S.c.a r.l. partecipa pertanto alla gara per le medesime categorie Og8 e OG1 nella residua percentuale del 49%. Ha indicato quale consorziata esecutrice la Infratec S.r.l.».
In proposito i consorzi ricorrenti hanno sostenuto «che l’esclusione sia illegittima in quanto il Consorzio Stabile Build è ampiamente qualificato nella categoria prevalente OG8. Anche le consorziate designate lo sono, senza che possa essere esteso lo speciale regime normativo previsto per le categorie relative ai beni culturali ed ambientali (OG2, OS2A e B, OS24 e OS25), richieste solo per il lotto 1, ma non per il Lotto 2 di interesse».
Un rilievo che è stato condiviso dal collegio della Prima Sezione, che boccia la decisione del Comune di Lacco Ameno: «La Stazione appaltante, proprio in ragione della specifica natura del Consorzio stabile e del rapporto con le proprie consorziate (in specie, designate), nonché in virtù delle qualificazioni richieste per il Lotto 2 (esclusivamente la OG1 e la OG8), avrebbe dovuto accordare rilievo alle circostanze per le quali il Consorzio Stabile Build e il Consorzio Stabile Cadel possiedono autonoma e sufficiente qualificazione nella categoria OG8.
Poiché i consorzi partecipanti congiuntamente in RTI assicurano la piena qualificazione nell’ambito della categoria non tutelata OG8, ben possono, con la propria autonoma struttura e qualificazione SOA, ovvero mediante designazione di una o più consorziate, garantire la corretta esecuzione di tutte le lavorazioni d’appalto».
LA NATURA DEI CONSORZI STABILI
La sentenza specifica: «Le richieste della Stazione appaltante relative alla qualificazione anche della consorziata sarebbero legittime laddove riferite al Lotto 1 il quale prevede la OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela, ndr) quale categoria prevalente, che al contrario della OG8 si caratterizza per essere tutelata, non anche al Lotto 2, concernente la gara in questione».
Qui i giudici spiegano come in caso di consorzi stabili i requisiti vadano valutati complessivamente: «Per ormai affermata e condivisa giurisprudenza, il consorzio stabile costituisce un nuovo e, comunque, peculiare soggetto di diritto, promanante da un contratto a dimensione associativa, caratterizzato oggettivamente come struttura imprenditoriale non transitoria, allo scopo di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici».
E si cita quanto stabilito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), ovvero che appunto i consorzi stabili sono «strutture stabili, dotate di propria soggettività giuridica ed autonoma qualificazione, nonché abilitate alla partecipazione alle gare per l’aggiudicazione dei lavori pubblici ed all’esecuzione degli stessi».
Pertanto, evidenzia ancora il collegio, «dal momento che il Consorzio stabile implica la costituzione di un’autonoma struttura consortile, è il consorzio come tale – inteso come soggetto giuridico distinto dalle imprese consorziate – il titolare, formale e sostanziale, del rapporto con la stazione appaltante, nonché unico interlocutore dell’Amministrazione sia nella fase della procedura concorsuale sia in quella successiva di esecuzione del contratto».
Per tale motivo «Ne deriva che, tutti i requisiti di qualificazione occorrenti all’esecuzione dell’opera sono comunque coperti dalla capacità del consorzio medesimo, nella gara in questione già comprovata. Le imprese consorziate, chiamate materialmente ad eseguire i lavori, devono dimostrare unicamente il possesso dei requisiti generali, senza essere assoggettate ad una previa verifica della loro qualificazione SOA».
La sentenza scende ancor più nel dettaglio: «Si consideri del resto che il rapporto associativo ed organico che lega le consorziate, ivi compresa quella incaricata dell’esecuzione dei lavori, non appare diverso da quello che lega i singoli soci ad una società ed è tale che le attività compiute dalle consorziate siano imputate organicamente al consorzio, come unico ed autonomo centro d’imputazione e di riferimento di interessi.
Del pari, gli eventuali mutamenti interni della struttura consortile, quali l’estromissione della consorziata designata, ovvero la designazione di una nuova consorziata in luogo di quella originaria, rilevano come mutamenti di rapporti interorganici interni alla struttura, senza assumere valenza intersoggettiva a rilevanza esterna.
Laddove tale assegnazione non è un contratto di appalto, né un subappalto, ma configura un atto unilaterale del consorzio medesimo, assunto in virtù del rapporto organico che lega il primo ai consorziati, lo stesso è privo di rilevanza esterna nei confronti della Stazione appaltante».
NESSUN DANNO DA RISARCIRE
Il collegio evidenzia ancora più chiaramente quale è stato l’errore commesso dal Comune di Lacco Ameno: «In definitiva, il consorzio stabile è l’unico soggetto: che sottoscrive la domanda di partecipazione e l’offerta; stipula il contratto con l’Amministrazione in nome proprio, anche se per conto delle consorziate cui affida i lavori; è responsabile dell’esecuzione delle prestazioni anche quando per la loro esecuzione si avvalga delle imprese consorziate.
Consegue che, anche nel caso di assegnazione delle lavorazioni alle singole consorziate, il Consorzio rimane l’unico concorrente, contraente ed interlocutore della Stazione appaltante, con necessità di possesso della qualifica in proprio, efficace anche nei confronti delle consorziate esecutrici».
L’RTI era già stata riammessa e ha potuto partecipare alla procedura in attesa della sentenza, dunque non ha subito alcun danno da risarcire. Evidenzia infatti il Tar: «La riammissione alla gara e la valutazione dell’offerta, già disposta con decreto cautelare urgente, soddisfa pienamente l’interesse di parte ricorrente, sicché non vi è da valutare la domanda risarcitoria, posta peraltro in via soltanto subordinata, non essendovi più interesse». L’errore però costa al Comune la condanna al pagamento delle spese di giudizio, ovvero oltre 2.000 euro dei contribuenti lacchesi.
sicuro che la gara era sbagliata o c è di altro sotto ??? conoscendo i pastori locali