Ida Trofa | Giovan Battista il Magnanimo. La Guardia di Finanza multa il farmacista che non espone i prezzi, il sindaco archivia il provvedimento causa confusione da decreti COVID-19. Casamicciola Terme con il suo primo cittadino torna a fare giurisprudenza. Stiamo parlando di due atti ed un avviso afferente una ordinanza a di archiviazione in favore della Farmacia del paese a cui le Fiamme Gialle hanno contestato una irregolarità il 15 maggio scorso. Si tratta dell’ordinanza sindacale n.131 del 15 giugno che prima era stata ufficializzata allo stesso numero ma con la dicitura “proposta di ordinanza”. Corretto l’atto, il passaggio è stato chiarito con apposito avviso ancora firmato dal sindaco.
L’ordinanza di archiviazione
Ecco il contenuto dell’Ordinanza Sindacale N. 131 del 15/06/2020. Ordinanza di archiviazione – d.lgs n° 114/1998 e d. lgs. n° 206/2005 per “verbale di accertamento e contestazione”. “Il sindaco visto il verbale di accertamento e contestazione n° 09/2020/DIPRE del 15 Maggio 2020, notificato in data 15 Maggio 2020, emesso dalla Guardia di Finanza – Tenenza di Ischia, a carico della Farmacia Dott.ssa Di Luise Caterina con sede in Casamicciola Terme alla Piazza Marina n° 19, legalmente rappresentata dalla Sig.ra Di Luise Caterina, per la violazione dell’art. 15 del D. Lgs. n° 206/2005 e dell’art. 14, comma 3, del D. Lgs. n° 114/1998: “i seguenti prodotti omissis posti in esposizione per la vendita, all’interno del locale commerciale, non recavano l’indicazione, del prezzo al pubblico, in modo chiaro e leggibile, mediante l’utilizzo di un cartello e/o con altre modalità idonee allo scopo”. Questo è quanto si legge nella premessa dell’atto.
1.032,00 euro di multa. Gli scritti difensivi a supporto
Così, Castagna, “accertato che nel verbale di notificazione per la norma violata è stata determinata a carico del trasgressore la sanzione amministrativa di € 1.032,00 ai sensi del combinato disposto dell’art. 17 del D. Lgs. n° 206/2005 e dell’art. 22, comma 3, del D. Lgs. n° 114/1998; Rilevato che sono stati rispettati i termini e le formalità delle contestazioni o notificazioni; accertati che sono stati presentati scritti difensivi acquisiti con nota prot. gen. di questo Ente al n° 5039 del 18/05/2020 come integrata con la nota acquisita al prot. gen. al n° 5257 del 25/05/2020” accetta la proposta di riesame del farmacista. L’archiviazione alla luce anche della memoria difensiva con la quale la Dott.ssa Di Luise Caterina chiede di riesaminare la problematica al fine di evitare il pagamento della sanzione.
Troppi DCPM anche per un’azienda sempre “vicina alla cittadinanza “
Castagna scrive a giustificazione della sua ordinanza che la contestazione mossa nei riguardi dell’azienda casamicciolese non reca in se il germe dell’indulgenza benché causata dalla troppa confusione generata in piena emergenza coronavirus dai continui decreti emendati dal governo in questi tre mesi di virus. “Esaminati gli atti dell’ufficio e ritenuto di dover emettere ordinanza di archiviazione atteso che gli scritti difensivi appaiono meritevoli di accoglimento in quanto effettivamente i prodotti oggetto di contestazione riportano già stampata sulla confezione l’indicazione del presso al pubblico e che il susseguirsi quasi giornaliero di decreti ed ordinanze a tutti i livelli istituzionali, in merito alla drammatica situazione causata dal Covid-19, ha determinato una giustificabile ansia e confusione non solo tra i cittadini ma anche e soprattutto fra gli operatori commerciali che hanno regolarmente svolto la propria attività durante il periodo di isolamento”. Ineccepibile nelle considerazioni di principio, meno in punta di norma. Castagna inoltre da atto, a sostegno della propria magnanimità sindacale, che la Dott.ssa Di Luise Caterina, nella qualità, durante tutto il periodo di isolamento dovuto al coronavirus, ha sempre dimostrato disponibilità, solidarietà e vicinanza sia ai cittadini che all’Amministrazione Comunale. Si è pertanto ritenuto di doversi procedere all’archiviazione degli atti a carico della Dott.ssa Di Luise.
La proposta di ordinanza, l’ordinanza e l’avviso di correzione
Prima dell’ordinanza numero 131, ufficialmente, agli atti del comune era spuntata una “proposta di ordinanza“ n. 131. Stesso testo, diversa pregnanza amministrativa, quasi a voler dire che il procedimento doveva essere una prerogativa del funzionaria degli affari generali. Rilevata la “svista”, la contraddizione è stata chiarita in atti con avviso pubblico dello stesso Castagna che parla di mero errore di pubblicazione confermando la sua volontà di archiviare il procedimento e di assumersene le responsabilità. Una multa archiviata in tre atti pubblici. Tutto, ovviamente, made in Casamicciola.
Castagna archivia ma la Bassanini dice altro…
Castagna al di là della multa in sé bisognerebbe approfondire le prerogative concesse al Sindaco per disporre l’archiviazione.
Infatti stando ad un sommario approcci alla norma, anche se trattasi di ordinanza sindacale il potere decisorio dovrebbe e del funzionario. In ogi caso bisognerebbe leggere il verbale elevato dalla Guardia di Finanza per essere più precisi. Allo stato sembrerebbe che l’ordinanza firmata dal sindaco sia illegale. O quanto meno non ha alcuna validità. La legge Bassanini n. 127/97 da il potere di archiviare esclusivamente al responsabile, nel caso in esame, delle attività produttive e dunque a Giuseppe Pisani.
Altro che magnanimo, Gibì è molto magna e poco animo.