domenica, Novembre 24, 2024

“Giovedì Foriani”, la difesa del Comune per “smontare” il ricorso che si discute il 3 settembre

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L’avv. De Maria rintuzza tutte le censure ribadendo la legittimità dell’ordinanza di Stani Verde. Un provvedimento che individua una disciplina speciale per gli orari degli intrattenimenti musicali all’esterno in un’area limitata del territorio nell’ottica delle politiche di sviluppo del turismo e di sostegno all’economia e all’occupazione

Ancora prima della richiesta di sospensiva “estiva” poi rigettata, il Comune aveva già affilato le armi dinanzi al Tar per difendersi dal ricorso contro i “Giovedì Foriani”. La memoria difensiva a firma dell’avv. Bruno De Mariadepositata per la camera di consiglio del 23 luglio poi rinviata al 3 settembre, analizza i fatti partendo dall’organizzazione dell’evento, che si ripete ogni anno «e costituisce uno strumento ormai tradizionale di attuazione delle politiche di sviluppo del turismo e dell’economia locale di quel territorio e dell’intera comunità locale». Evidenziando il successo dell’iniziativa, che «al contempo, ha comportato l’incremento complessivo dell’indotto economico delle attività commerciali con una implementazione evidente dell’occupazione lavorativa».

Una formula modificata a seguito della pandemia, ma mantenuta per sostenere economia e occupazione. Dagli eventi in varie zone del paese, si è passati alla formula attuale: «Per i periodi estivi, dunque, con singole ordinanze sindacaliil Comune ha stabilito norme, sempre a portata generale, ma con carattere speciale perché applicabili solo in alcune strade del territorio comunale e per un periodo limitato, che hanno sottratto le relative fattispecie alla regola generale degli orari di chiusura… per sottoporle a una disciplina parzialmente diversa».

Con l’ordinanza impugnata anche quest’anno «il Comune ha previsto una proroga, in alcuni casi di una sola ora e in altri di due, dell’orario di chiusura delle attività musicali all’aperto dei locali pubblici rispetto a quello fissato dalla regola generale». Precisando tuttavia «che “l’attività di intrattenimento musicale e danzante, sia all’interno che all’esterno degli esercizi pubblici, deve avvenire nel pieno rispetto dei limiti stabiliti dal D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215, e non dovrà in alcun modo generare valori di missione acustica superiori ai valori massimi previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica approvato con Delibera di C.C. n. 2 del 27/01/2005”».

LA NOTIFICA TARDIVA

La memoria non risparmia una “frecciatina” ai ricorrenti, che asseriscono che quell’intrattenimento «violerebbe i loro diritti e interessi in quanto proprietari di immobili in cui risiedono che sono tuttavia ubicati in strade diverse da quelle contemplate…». E qui rileva «che solo alcuni dei ricorrenti hanno la residenza nel Comune di Forio», mentre una risulta residente a Napoli e un’altra a Roma. Si arriva al punto che ha comportato il rinvio della camera di consiglio sull’istanza di sospensione, ovvero la mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati.

Dallo stesso ricorso infatti «emerge che costoro hanno da tempo attivato una serie di iniziative, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, per perseguire i conduttori di alcuni locali ubicati nelle medesime strade in cui si applicano le misure introdotte dall’ordinanza n. 143/2024». Un richiamo per sottolineare che al momento della proposizione del ricorso «erano a conoscenza degli elementi d’identificazione necessari a individuare nominativamente gli intestatari di tali attività, ossia di coloro i quali nel presente giudizio assumono senz’altro la veste di controinteressati».Un vizio poi tardivamente sanato,che «implica la decadenza dall’azione e l’inammissibilità, o improcedibilità, del gravame».

LA COMPETENZA DEL SINDACO

La difesa del Comune inizia poi a rintuzzare le varie censure, ad iniziare dalla incompetenza del sindaco. Premettendo che l’ordinanza di Stani Verde «si traduce in un atto che si limita a sottoporre a una disciplina speciale l’orario di chiusura dell’attività musicale all’esterno dei locali degli esercizi commerciali di via Marina e C. Calise in specifici giorni, in deroga a quella fissata per l’intero territorio comunale dall’ordinanza n. 119 del 2019». Traducendosi in «una genuina e legittima espressione del potere di regolare gli orari degli esercizi commerciali e degli esercizi pubblici ascrivibile al quadro delle competenze ordinarie assegnate all’organo di vertice dell’Amministrazione comunale dall’art 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000».

Sul punto il ricorso «propone, invece, un’indebita sovrapposizione tra le due distinte e differenti disposizioni contenute nei commi 7 e 7-bis dell’art 50 del D.Lgs. n. 267/2000 che conferiscono al Sindaco poteri tra loro del tutto differenti e disomogenei.La difesa avversaria sostanzialmente “fonde” le due indicate diposizioni ricavandone una sorta di disciplina unitaria che, tuttavia, risulta distorta e fantasiosa. Addirittura nella parte in cui riporta in virgolettato il testo della legge invocata a fondamento della sua doglianza, la controparte propone come un’unica disposizione i due distinti commi dell’art. 50, e da ciò essa giunge a sostenere che il potere delSindaco di regolare gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali avrebbe natura extra ordinem e che la legge lo finalizzerebbe esclusivamente alla necessità di tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti».

L’art. 50 comma 7 stabilisce che «Il sindaco … coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici…». Aggiungendo: «La medesima disposizione di legge precisa che tale attribuzione del Sindaco è espressione di un “potere ordinario” e non subordina l’efficacia dei provvedimenti sindacali che esercitano tale competenza ad alcun necessario limite temporale né ad alcuna eccezionale situazione contingente da fronteggiare». Altra cosa il comma 7-bis dell’art. 50, introdotto dal D.L. 20.2.2017 n. 14 (“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”), che «attribuisce, invece, al Sindaco un potere extra ordinem…». L’ordinanza impugnata rientra nel primo caso.

POTERI POLITICI E POTERI DIRIGENZIALI

Quanto all’assenza di indirizzi espressi dal Consiglio comunale, «l’ordinanza richiama e condiziona lo svolgimento delle attività musicali al rispetto dai valori massimi stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 27.1.2005, con il quale l’organo consiliare ha espresso indirizzi sulla diffusione di musica all’aperto da parte degli esercizi pubblici nel territorio comunale». Lo stesso termine “indirizzi” sta a significare peraltro che «rappresentano una indicazione di cui il Sindaco deve “tenere conto”…», ma non ne pregiudicano il potere, confermato anche da legge regionale.

Il secondo motivo di ricorso sostiene che la materia «non è delegabile al Sindaco, alla luce di quanto previsto dall’art. 50 comma 7 e comma 7 bis del TUEL». Soffermandosi «sulla separazione tra “politica” e “amministrazione”, non potendo il potere attribuito ad un organo tecnico essere “delegato” al Sindaco, in assenza di un fronte normativo”». Qui l’avv. De Maria osserva che «i poteri dirigenziali sono di natura gestionale e si esercitano attraverso l’adozione di misure provvedimentali singolari e concrete.

Le decisioni che afferiscono alla regolamentazione degli orari degli esercizi pubblici e commerciali, come detto, sono invece riservate dalla legge alla competenza sindacale e hanno carattere generale perché applicabili a un numero non predeterminato di destinatari». Sul punto la memoria ribadisce che l’ordinanza «pone una regola speciale che temporaneamente sottrae talune fattispecie alla disciplina ordinaria e generale contenuta nella precedente ordinanza sindacale n. 119 del 10.6.2019.Sussiste, dunque, un rapporto tra regola ed eccezione tra le due discipline che implica una necessaria omogeneità formale tra gli atti di esercizio del relativo potere. Solo la medesima autorità comunale che ha adottato il provvedimento derogato può essere ritenuta competente a provvedere in deroga ad esso con suo successivo atto».

PROVVEDIMENTO ADEGUATAMENTE MOTIVATO

Il terzo motivo invoca la mancata comunicazione ai ricorrenti dell’avvio del procedimento, ma la legge 241/90 definisce tassativamente i destinatari della comunicazione e che sono peraltro sottratte a tale obbligo «le attività della pubblica amministrazione dirette alla emanazione degli atti normativi, degli atti amministrativi generali e degli atti di programmazione e pianificazione». I ricorrenti non rientrano in alcuna delle categorie indicate, in quanto «non subiscono gli effetti diretti dell’ordinanza sindacale, la cui efficacia diretta si manifesta nei confronti degli esercizi pubblici localizzati nelle zone del Comune di Forio corrispondenti a via Marina e C. Calise», né possono essere considerati controinteressati.

In ogni caso, «la violazione di un simile onere risulterebbe ininfluente ai fini della validità del provvedimento in quanto non viene specificato alcun elemento «dal quale si possa desumere almeno una ipotetica decisione provvedimentale potenzialmente diversa che avrebbe potuto assumere il Sindaco di Forio per perseguire la tutela degli interessi pubblici cui è preordinata l’ordinanza impugnata». Il ricorso invoca ancora la carenza di motivazione, di adeguata istruttoria e la sproporzione nel contenuto. Invece si ribadisce che il provvedimento «è manifestazione dell’esercizio di un potere sindacale ampiamente discrezionale» e che «gli atti di esercizio di tale potere sono dunque sindacabili solo per profili di macroscopica irragionevolezza, palese illogicità o travisamento di fatti. Nessun rilievo di questo tipo viene sollevato con il motivo di ricorso».

In ogni caso in ordine alla motivazione l’ordinanza ripropone un evento ormai “consolidato”. Ciò nonostante, «il provvedimento dichiara espressamente di voler favorire le esigenze dell’utenza giovanile e le occasioni di aggregazione sociale che rafforzano i legami nella comunità locale. In altri termini, l’ordinanza impugnata contiene un adeguato apparato motivazionale che chiarisce in modo congruo le ragioni che la sorreggono, da cui è senz’altro possibile ricostruire l’iter logico e giuridico sotteso alle misure con essa introdotte e da cui può comprendersi il modo in cui sono stati discrezionalmente bilanciati gli interessi coinvolti in ragione dei fini perseguiti». Per il difetto di istruttoria i ricorrenti «sollevano una censura con fini meramente esplorativi e senza fornire neanche un principio di prova in ordine alla consistenza del loro rilievo».

INSUSSISTENTI I PRESUPPOSTI PER LA SOSPENSIVA

Quanto alla violazione del principio di proporzionalità, «la scelta di prolungare gli orari serali per le attività musicali dei locali commerciali è circoscritta al calendario dei cd. “Giovedì foriani” e solo per i mesi dell’anno di maggiore affluenza di visitatori (dal 25.4.2024 al 3.10.2024). La decisione si riduce, dunque, a una proroga il cui ambito di applicazione è confinato a una frazione molto ridotta del Comune di Forio (le vie Marina e Calise) e i cui effetti hanno vigore per un solo giorno a settimana e nel corso dei soli mesi centrali dell’anno. Peraltro, la medesima amministrazione comunale ha, per l’anno in corso, rivalutato la configurazione dell’evento, che in passato era stato esteso dal giovedì alla domenica».In sostanza, è stato contenuto nel «minimo indispensabile il sacrificio degli interessi contrapposti».

In merito alla istanza di sospensione, «sotto il profilo della irreparabilità dei danni occorre rilevare che i ricorrenti allegano, più che danni, dei meri fastidi che gli stessi subirebbero a causa della protrazione di una o due ore, a seconda dei giovedì (ossia una volta a settimana), della diffusione sonora all’esterno dei locali nel periodo contemplato dall’ordinanza. Diffusione sonora che, per loro stessa ammissione, non avviene nella strada in cui essi sono proprietari di immobili (e nei quali due dei cinque ricorrenti neppure risiedono), ma in una strada vicina. Sicché manca del tutto il pregiudizio a tutela del quale una misura cautelare sarebbe assentibile». E comunque dal ricorso non emerge alcuna prova di un eventuale danno irreparabile.

Aggiungendo che nel contemperamento degli interessi coinvolti «non può che ritenersi prevalente quello pubblico generale perseguito dall’ordinanza sindacale a favore dell’intera comunità locale rispetto a quello individuale e particolare allegato dai ricorrenti». La difesa del Comune di Forio, finora risultata vincente, punta su questa memoria per incassare un nuovo successo il 3 settembre, quando ormai la questione sarà peraltro divenuta quasi ininfluente. Ma pensando forse anche a mettere un punto fermo per garantire le prossime edizioni dell’evento.

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