mercoledì, Dicembre 25, 2024

Gli avvisi Imu di Davide Castagliuolo, una mozione della minoranza per stopparli

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La proposta di delibera presentata dai consiglieri Dino D’Abundo, Jessica Lavista, Gianni Mattera e Enzo Di Maio prevede di astenersi dall’invio di accertamenti fino ai chiarimenti del MEF e di rivalutare in autotutela quelli già inviati. Il Comune non si è fermato nemmeno dopo la sentenza della Consulta…

Ugo De Rosa | Il caso degli avvisi di accertamento Imu inviati dal Comune di Forio, relativi all’esenzione sulla prima casa e oggi in palese contrasto con la sentenza della Consulta, è oggetto di una mozione presentata in Consiglio comunale da Dino D’Abundo, Jessica Lavista, Gianni Mattera e Enzo Di Maio.
La mozione ha ad oggetto: «Indirizzi all’Ufficio Tributi per la sospensione e rivalutazione in autotutela degli avvisi Imu avviati, conclusi o esauriti in seguito alla sentenza della corte costituzionale n. 209 del 12 settembre». Una situazione peraltro verificatasi solo a Forio, dove su input di Davide Castagliuolo è stata data una interpretazione penalizzante per i contribuenti, bocciata dalla sentenza.

Nella mozione dei consiglieri di minoranza si rileva: «Premesso che: la Corte Costituzionale con Sentenza n. 209 del 12 settembre 2022, depositata il 13/10/2022 e pubblicata sulla G.U. n. 42 del 19/10/2022, ha sciolto il nodo relativo all’applicazione dell’agevolazione prevista in materia di Imu per l’abitazione principale, nell’ipotesi di coniugi con residenza separate;
la sentenza stabilisce che indipendentemente dal nucleo familiare, l’esenzione spetta sempre al possessore che vi risieda e vi dimori abitualmente, dichiarando l’illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni contenute nell’art. 13, comma 2, quarto e quinto periodo del Dl n. 201/2011 e nell’art. 1 comma 741,lett. B) primo e secondo periodo della legge n. 160/2019, così come modificato dall’art. 5 decies del Dl 146/2021;
la Corte Costituzionale ha inoltre specificato che a difesa della norma censurata nemmeno può essere invocata una giustificazione in termini antielusivi, motivata sul rischio che le cosiddette seconde case vengano iscritte come abitazioni principali, aggiungendo che i comuni dispongono di efficaci strumenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni, con accurati e specifici controlli da parte delle amministrazioni comunali;
la Sentenza infine chiarisce che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale come pronunciate valgono a rimuovere i vulnera agli artt. 3,31 e 53 della Costituzione imputabili all’attuale disciplina dell’esenzione Imu con riguardo alle abitazioni principali, ma non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette “seconde case” ne possono usufruire».

LE FINTE RESIDENZE

E veniamo al caso di Forio e a quegli avvisi palesemente “viziati”: «Visto che nella Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 14/06/2019, su proposta dell’Assessore Dott. Castagliuolo Davide, si dava atto che nel Comune di Forio ci sono 4002 residenti che compongono un nucleo familiare con un unico componente, e che di tali cittadini, almeno un terzo, hanno il coniuge residente in un altro comune, e che per provare a verificare se in queste probabili finte residenze, si nasconde evasione o elusione tributaria, e tanti altri problemi che direttamente o indirettamente comunque danneggiano il Comune, si dava indirizzo all’Ufficio Tributi di concentrarsi su tale tipo di lotta all’evasione, costituendo un nucleo di lavoro ad hoc comprensivo di alcuni appartenenti al corpo della Polizia Municipale e ad alcuni dipendenti dell’Ufficio Anagrafe;
che il Comune di Forio ha inviato centinaia di avvisi di accertamento Imu per gli anni 2015-2016 e 2017 in relazione all’agevolazione prevista in materia di Imu per l’abitazione principale, nell’ipotesi di coniugi con residenza separate,nonostante l’invito alla “cautela nelle attività di accertamento dell’Imu dovuta per gli anni 2017/2021” da parte del sottosegretario del Ministro dell’Economia On. Freni;

gli invii degli avvisi di accertamento Imu anno 2017, riferibili alle situazioni comprese nella sentenza suddetta, avvenuti successivamente alla pubblicazione del dispositivo, che non contengono specifiche motivazioni sulle risultanze accertate ma sono generici e perfettamente uguali a quelli emessi per gli anni 2015 e 2016 prima della sentenza della Corte Costituzione, includendo ancora sanzioni e interessi che si è chiarito non dovuti, vista la Tutela della buona fede del contribuente in base all’art. 10 dello Statuto, introdotto con la Legge 27/7/2000, n. 212;
gli avvisi di accertamento inviati ai contribuenti non contengono né le risultanze anagrafiche desunte e né gli accertamenti svolti dal Corpo della Polizia Municipale e né si fa menzione del nucleo di lavoro costituito ad hoc ai sensi della Delibera di G.M. n. 87/2019».

L’ONERE DELLA PROVA

In proposito viene sottolineato che «la prova, anche indiziaria, a dimostrazione che la residenza anagrafica del Contribuente sia “fittizia” in quanto lo stesso dimora abitualmente altrove e l’abitazione agevolata non è la sua “abitazione principale” è sempre possibile, con qualsiasi mezzo, ma deve essere fornita dal Comune che assume il comportamento elusivo del coniuge e che, con le facoltà investigative in suo possesso (certificati anagrafici, di stato di famiglia, di collegamento con banche dati nazionali del Fisco e di altri comuni / amministrazioni/ enti, ecc.), magari attivando un mirato contraddittorio endoprocedimentale, è in grado di raggiungere e motivare, sulla base delle informazioni acquisite, il proprio convincimento circa la discordanza tra la residenza anagrafica e quella effettiva del contribuente, in quanto, se non esiste la “prevalente dimora abituale”, deve cessare (per cancellazione) anche “la residenza anagrafica certificata” nello stesso comune e fino ad allora la prima e la seconda devono presuntivamente ritenersi coincidenti, salvo prova contraria della parte che afferma la divergenza;
che ai sensi della normativa nazionale il Comune che contesta l’atto tributario, per la mancanza del requisito della dimora abituale, ha l’obbligo di far partire l’accertamento sul piano anagrafico che ha anche risvolti penali ove risultino false dichiarazioni».

Dunque «Ritenuto opportuno e necessario che il Consiglio Comunale di Forio formuli un atto di indirizzo agli uffici interessati alle problematiche in oggetto, affinché questi ultimi, in attesa dei chiarimenti del MEF sulla corretta interpretazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 12 settembre 2022, e nelle more della costituzione del gruppo di lavoro ad hoc comprensivo di alcuni appartenenti al corpo della Polizia Municipale e ad alcuni dipendenti dell’Ufficio Anagrafe, ai sensi Delibera di Giunta Comunale n. 87/2019, assumano atti e comportamenti uniformi sul territorio comunale, conformemente al dettato legislativo nonché alla consolidata giurisprudenza in materia».
Di conseguenza «Propone di deliberare 1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intende integralmente riportata; 2. Dare indirizzo agli uffici comunali di astenersi dall’invio di contestabili avvisi di accertamento Imu, relativi all’applicazione dell’agevolazione prevista in materia di Imu per l’abitazione principale, in attesa dei chiarimenti del MEF sulla corretta interpretazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 12 settembre 2022; 3. Dare indirizzo gli uffici comunali a rivalutare e prendere in esame in autotutela tutti gli avvisi di accertamento Imu avviati, conclusi o esauriti, relativi alla questione dei coniugi con residenza diversa, in seguito al dispositivo della Sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 12/09/2022 e secondo le risultanze anagrafiche accertate e le residenze attribuite, nell’interesse generale dei contribuenti e del Comune per scongiurare eventuali danni erariali rimborsando il contribuente ove dovuto. 4. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo».

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