sabato, Novembre 2, 2024

Graduatoria e mappatura: ecco la nuova legge ferma ruspe

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Zinzi e Cantalamessa presentano un disegno che è figlio del famoso “Decreto Falanga”. Un modo per chiedere scusa, da parte del centro destra, dopo la figuraccia rimediata negli anni scorsi quando non votò alla Camera il testo facendosi battere dalla minoranza...

L’onorevole Gianpiero Zinzi e il senatore Gianluca Cantalamessa hanno presentato la proposta di legge ordinaria che ha un focus molto chiaro: “Disposizioni in materia di criteri per l’esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi”

La proposta di legge, presentata sia alla Camera dei Deputati che al Senato della Repubblica (poi ritirato perché non si possono presentare due testi identici), modifica l’articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e introduce l’articolo 44bis.

Tuttavia, prima di andare avanti nella lettura in quella che è la proposta di Zinzi e Cantalamessa, va ricordato che questa iniziativa dovrebbe essere come il tentativo di ripagare il grosso “sgrarro” che il centro destra fece a tutti i cittadini campani e ischitani, in particolare, quando fecero naufragare il famoso disegno di legge dell’on. Falanga non votando alla Camera e facendo andare il governo sotto la minoranza che votò contro. Una figuraccia che ricordiamo molto bene e che, ad anni di distanza, in qualche modo, merita una correzione.
Il disegno di legge che hanno presentato gli onorevoli della Lega, ripercorrere in molte parti, quello che fu il lavoro redatto dall’Avvocato Bruno Molinaro proprio in occasione del famoso “Decreto Falanga”. Una proposta di legge, quelle che oggi sarà al vaglio delle Camere del Parlamento Italiano e che, speriamo, il governo Meloni voglia tenere nella più alta considerazione.

RAZIONALIZZARE LE PROCEDURE DI DEMOLIZIONE CONSEGUENTI AD ILLECITI EDILIZI
Il disegno di legge è presentato con queste parole.
“Il fenomeno delle demolizioni conseguenti ad abusi edilizi sta assumendo in alcune regioni d’Italia, come la Campania, carattere di vera e propria emergenza sociale. La Campania, in particolare, regione ad alta densità abitativa, vive in una situazione particolarmente delicata a seguito della mancata fruizione, come nel resto d’Italia, del condono edilizio del 2003.
La presente proposta di legge interviene sul testo unico in materia di edilizia (DPR n.380 del 2001) allo scopo di razionalizzare le procedure di demolizione conseguenti ad illeciti edilizi, fissando dei criteri di priorità nelle ipotesi di pluralità di procedure di demolizione da attivare.

In particolare, l’articolo 1 della proposta di legge introduce nel TU sull’edilizia l’articolo 44-bis che individua, per l’ordine di esecuzione delle sentenze di condanna per i reati di cui all’art. 44 del citato Testo Unico, sei criteri di priorità da applicare seguendo l’ordine di elencazione, cui il pubblico Ministero deve attenersi ai sensi dell’art. 655 del codice di procedura penale (il quale dispone, per l’appunto, che salvo che sia diversamente disposto – spetta al pubblico ministero presso il giudice che ha deliberato il provvedimento curare d’ufficio l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali). Nella determinazione delle priorità, il Pubblico Ministero dovrà quindi considerare: a) se l’immobile sia nella disponibilità di soggetti condannati per reati di associazione mafiosa (o commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis codice penale) o di soggetti colpiti da misure prevenzione, purché non acquisibili al patrimonio dello Stato; b) rappresenti un pericolo per la pubblica o privata incolumità; c) se trattasi di edilizia speculativa; d) se l’immobile costituisca un c.d. “ecomostro” o comunque sia di rilevante impatto ambientale o costruito su area soggetta a rischio idrogeologico o a vincolo archeologico o storico artistico; e) sia riconducibile alle c.d. seconde case o case-vacanze; f) tutti i restanti immobili o abitazioni come ultimi.

Con l’articolo 2 si vuol prevedere una sospensione temporanea delle demolizioni giudiziali degli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali e degli interventi eseguiti in assenza di autorizzazione o in difformità da essa su beni paesaggistici.

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