venerdì, Ottobre 18, 2024

“Guerra del fango” atto due. I Capuano contro l’esproprio per il parco urbano al Casale

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Nel ricorso dell’avv. Bruno Molinaro si contesta che gli atti approvati da Stani Verde con il sostegno di Legnini violano il PUC e il PTP dell’Isola d’Ischia sulla destinazione dell’area su cui dovrebbe sorgere il Centro operativo comunale. Il danno grave emerge dalla violazione del contratto di vendita di alcune parti del fondo stipulato nel 2009 con l’Ente. La proprietà confinante con quella da espropriare resta senza accesso carrabile e pedonale

Guerra del fango” atto due. Dopo aver già impugnato il deposito “temporaneo” dei fanghi dell’alluvione di Casamicciola nel terreno di loro proprietà al Casale che venne originariamente deciso da Del Deo, i Capuano ora sono ricorsi al Tar contro l’occupazione preordinata all’esproprio per la realizzazione del parco urbano e del COC. Un progetto questo varato da Stani Verde sempre con il benestare di Legnini.

Difesi anche in questo caso dall’avv. Bruno Molinaro, Francesco e Maria Beatrice Capuano sferrano un nuovo attacco al Comune di Forio e nei confronti della Struttura commissariale per l’emergenza frana e la ricostruzione di Ischia; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio; Ministero della Cultura; Regione Campania.

Ai giudici amministrativi si chiede l’annullamento previa sospensione «dell’ordinanza n. 22 del 24 maggio 2024, a firma del Sindaco del comune di Forio, recante “occupazione di urgenza preordinata all’esproprio per i beni immobili interessati dalla realizzazione delle opere di “riqualificazione del sito di via Casale: parco urbano attrezzato e centro operativo comunale”»; della delibera di G.M. n. 123 del 2 maggio 2023 che approvava il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e forniva indirizzo per l’avvio delle procedure necessarie all’esproprio; del decreto del 13 marzo 2024, con il quale il Commissario delegato per l’emergenza frana e la ricostruzione di Ischia ha approvato i lavori della Conferenza Speciale di Servizi; del parere favorevole al progetto relativo al Parco Urbano reso dalla Soprintendenza; del verbale conclusivo dei lavori della Conferenza Speciale di Servizi. E fra gli altri atti, ovviamente, il verbale del 31 maggio scorso di immissione in possesso del fondo.

DAL DEPOSITO DEI FANGHI ALL’IMMISSIONE IN POSSESSO
Nell’articolato ricorso l’avv. Molinaro ripercorre i fatti, dalla prima ordinanza del 13 dicembre 2022 a firma di Del Deo “suffragata” dall’ordinanza n. 1/2022 di Legnini. Questo provvedimento era appunto stato impugnato e il ricorso è tuttora pendente dinanzi al Tar. Nelle more di quel giudizio, sono state adottate numerose ordinanze di proroga della occupazione d’urgenza, pure impugnate con motivi aggiunti.

Si passa per l’ordinanza del 18 settembre 2023 di rinnovo della occupazione “fino al termine dello stato di emergenza” e a quella del 28 novembre 2023, «con la quale il Sindaco di Forio ha rinnovato per mesi sei e, quindi, fino al 26 maggio 2024 la occupazione in uso e in via temporanea della proprietà dei sottoscritti». E si arriva alla ordinanza n. 22 del 24 maggio 2024, con cui il sindaco il Sindaco del comune di Forio, richiamati una serie di atti, tra cui «il verbale conclusivo della Conferenza Speciale di Servizi n. 2 del 29 febbraio 2024, con il quale risulta approvato il progetto solo per la parte relativa al parco urbano essendosi a ciò limitata la competente SABAP-NA nel proprio parere favorevole» ha decretato in favore del Comune l’occupazione preordinata all’esproprio dei beni immobili di proprietà dei ricorrenti.
Infine con verbale del 31 maggio 2024 «si è provveduto, infine, all’immissione in possesso con rilievo dello stato di consistenza, facendo riferimento all’intero progetto denominato “Riqualificazione sito di Via Casale: parco urbano attrezzato e centro operativo comunale”, comprensivo sia della fase 1 del Parco Urbano che della fase 2 del C.O.C.». Sottolineatura per evidenziare il contrasto con l’approvazione parziale da parte della Conferenza Speciale di Servizi.

OMESSA COMUNICAZIONE SENZA MOTIVI D’URGENZA
Nel primo dei tre motivi di ricorso innanzitutto si rileva che «il provvedimento impugnato – dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’occupazione finalizzata all’esproprio per la realizzazione del “Parco Urbano” – è illegittimo in primo luogo perché non risulta preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, pur non sussistendo, con ogni evidenza, le condizioni» previste dalla normativa in materia.
La comunicazione «può essere omessa nel caso di sussistenza di ragioni derivanti da particolari esigenze di celerità», ma «tali esigenze, nella specie, con ogni evidenza, non sussistevano, né erano astrattamente ipotizzabili».
Viene infatti ritenuto illegittimo per difetto di motivazione un decreto di occupazione di urgenza «adottato ai sensi dell’art. 22 bis D.P.R. n. 327/01 nel caso in cui affermi genericamente ed apoditticamente che l’avvio dei lavori risulta indifferibile ed urgente».

Nel caso specifico, «il decreto impugnato trascura, poi, di motivare anche in ordine alla “doppia urgenza qualificata”, come richiesto dal dettato legislativo, senza specificare alcunché in ordine alla eventuale natura particolare dell’opera da realizzare (Parco Urbano) ed alla effettiva urgenza di avviare immediatamente i lavori, atta a giustificare l’occupazione anticipata».

IL COC NELL’AREA DESTINATA A PARCO GIOCHI
Ancora più pesanti le censure che seguono, quando si evidenzia che gli atti impugnati «violano, a tutto tondo, la normativa urbanistico-edilizia e quella paesaggistica, avendo impresso all’area di proprietà dei ricorrenti la destinazione a Centro Operativo Comunale in violazione delle previsioni del P.U.C. e del P.T.P. dell’isola d’Ischia».
Il ricorso chiarisce: «Al riguardo, è agevole rilevare che il vigente P.U.C. del comune di Forio destina l’area in questione ad Ambito di Trasformazione per Servizi n. 12, prevedendo, più specificamente, per la zona in interesse, la destinazione ad Area per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport.

Le norme di piano riferite alla zona in oggetto prescrivono, inoltre, che gli interventi da realizzare dovranno tener conto dei criteri di tutela paesistica rispettando i punti di vista panoramici, la geomorfologia e l’andamento naturale del terreno.
Tali prescrizioni derivano – a ben vedere – dalle già vigenti norme di attuazione del P.T.P. approvato con D.M. 8 febbraio 1999».
Oltre alla destinazione, il progetto prevede un’alterazione dello stato dei luoghi: «Va, inoltre, evidenziato che l’area interessata dalla procedura ablatoria risultava originariamente, e comunque anche alle date di approvazione sia del P.T.P. che del P.U.C., pianeggiante e posta ad una quota di circa 3 metri sottoposta rispetto alla quota della confinante strada statale.
È per tale condizione dei luoghi, nonché per l’avvertita esigenza di allocare ivi i terreni da frana, che il progetto prevede la realizzazione di una collinetta conformata a terrazzamenti (sono previsti ben 5 terrazzamenti) sorretti da muri di contenimento, con un innalzamento della quota del terreno per oltre 5 metri, dagli originari +5.70 fino a +11.10, con conseguente posizionamento dello stesso ad oltre 2 metri al di sopra della quota stradale, con evidente alterazione della geomorfologia e dell’andamento naturale del terreno, nonché dei punti di vista panoramici.
Ebbene, per quanto appena evidenziato, non vi è dubbio alcuno che, non essendo rispettati i punti di vista panoramici, la geomorfologia e l’andamento naturale del terreno, vi sia una palese violazione della normativa sia del vigente P.T.P. che del vigente P.U.C.».

IL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO
Oggetto di contestazione, in riferimento al vincolo espropriativo, anche il parere favorevole del Soprintendente sul punto in sede di Conferenza Speciale di Servizi, «in quanto assolutamente immotivato». Nel parere, sottolinea il ricorso, «non vi è alcun riferimento alla compatibilità dell’intervento edilizio progettato con i valori paesaggistici compendiati nella richiamata disciplina vincolistica».

Si richiama il d.P.R. n. 327/2001, recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, in base al quale «il procedimento espropriativo viene così disciplinato come unitario ed in esso si articolano tre fasi, costituenti altrettanti subprocedimento, di cui il primo è proprio costituito dall’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Dovendosi assicurare la conformità della predetta opera, alla stessa stregua delle opere realizzate da privati, alla normativa urbanistica di riferimento, il vincolo espropriativo si può legittimamente apporre unicamente quando diventa efficace l’atto di approvazione del piano urbanistico generale o, in mancanza, in caso di approvazione di una variante del piano urbanistico generale».
Sta di fatto che quel terreno al Casale «viene dal P.U.C. del comune di Forio destinato ad Ambito di Trasformazione per Servizi n. 12, con, in particolare, una destinazione ad Area per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport.
Né – va aggiunto – alcuna variazione urbanistica è intervenuta prima dell’adozione degli atti impugnati, così come alcun vincolo risulta imposto sul predetto terreno, tant’è che ai ricorrenti non è stato mai notificato l’avviso di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio».
Una procedura ritenuta “monca” in quanto in assenza del tempestivo invio della comunicazione, «deve ritenersi che, omettendo la prima fondamentale fase del procedimento espropriativo, con delibera di giunta comunale n. 123 del 2 maggio 2024 di approvazione del progetto definitivo del Parco Urbano, senza previa apposizione del vincolo espropriativo, si sia deliberata in via diretta la realizzazione dell’opera in parola».
Di conseguenza «solo a partire da tale ultima data i terreni di proprietà dei ricorrenti vengono individuati nell’area a destinazione “Parco Urbano” con eventuale apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, non rinvenendosi nei precedenti atti e documenti alcuna ipotesi di vincolo, atteso che anche dalle norme di attuazione del P.U.C. non si ricava alcuna indicazione dell’opera pubblica in questione e neppure si rinviene il predetto vincolo».

LA PROPRIETA’ DEPREZZATA
L’ulteriore “colpa” attribuita al Comune è quella di aver violato i patti contenuti nell’atto di vendita con conseguenti danni per i ricorrenti. Infatti nel 2009 i Capuano «hanno venduto al comune di Forio zonette di terreno individuate al foglio 13 p.lle 755, 757 e 758, con la costituzione dei seguenti diritti a favore dei venditori: passaggio pedonale e carrabile su tutte le zone di terreno acquistate dal Comune di Forio; apertura di uno o più vani carrabili onde poter accedere alle residue loro proprietà».
Aspetti da cui emerge il danno: «La proprietà dei germani Capuano, come documentalmente dimostrato, non è limitata a quella oggetto della occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio, risultando esclusi un vecchio fabbricato ed un adiacente fondo, collegati direttamente ai fondi oggetto di occupazione.

Ebbene, non vi è dubbio alcuno che, attraverso la occupazione d’urgenza e successivo esproprio dei fondi di cui alle p.lle 803 e 805, vengono vanificati, non solo ai fondi occupati, ma anche al fabbricato e al fondo esclusi dall’occupazione, tutti i diritti stabiliti con l’atto di vendita, che lo stesso comune di Forio si era impegnato a rispettare, con conseguenti enormi danni, per perdita di valore, anche degli immobili che resteranno di proprietà Capuano».

L’ISTANZA DI SOSPENSIVA
In via istruttoria l’avv. Molinaro chiede che le amministrazioni intimate «depositino tutti gli atti relativi al procedimento in interesse (in particolare, i pareri presupposti dell’impugnata Autorizzazione Unica) e che, in mancanza, se ne disponga l’acquisizione nel termine e nei modi opportuni, con riserva, all’esito, di eventuali motivi aggiunti».
Quanto alla istanza cautelare di sospensione, dato per manifesto il “fumus boni juris”, si evidenzia la sussistenza del «danno grave ed irreparabile che i ricorrenti vengono a subire per effetto della sua esecuzione, vieppiù se si considera che i terreni oggetto degli atti impugnati sono pertinenziali ad un fabbricato per civile abitazione, il quale, come dimostrato, finisce per essere privato di ogni accesso e passaggio pedonale e carrabile».

Così i Capuano intendono stoppare il progetto di Stani Verde. Il dato incontrovertibile è che, per un motivo o per un altro, in questo periodo il Comune di Forio si ritrova a doversi più volte difendere nelle aule del Tar. Vedremo questo caso a quali esiti condurrà nei diversi capitoli che sicuramente verranno scritti.

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