sabato, Novembre 2, 2024

Hanno ucciso Peppe Iallonardo una seconda volta Denuncia contro la casta di Barano

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Gaetano Di Meglio | Giuseppe Iallonardo è stato ammazzato due volte. La prima è stata la terra che lui amava, quella dell’Olmitello. La seconda, invece, la casta che lui odiava, quella imperante a Barano e a Ischia.
Una casta che, a quattro anni dalla sua morte, si dovrebbe vergognare anche solo di esistere.
Ammazzato due volte per favorire l’azienda del vicino che, alla faccia di chi è morto, resta aperto grazie ad un’uscita di emergenza che dà sulla zona interdetta. Ma la sfacciataggine di chi avalla certe scelte riesce ad offendere anche i morti. Perché?
La storia è ben raccontata in una dettaglia denuncia che Maria Migliaccio, la mamma dell’indimenticato Peppe, ha protocollato al Sindaco del Comune di Barano d’Ischia, al Dirigente dell’UTC, al Comandante Stazione Carabinieri di Barano, al Procuratore aggiunto della Repubblica dott. Nunzio Fragliasso, all’Autorità di Bacino Campania Centrale, al Genio Civile – Presidio Protezione Civile e all’Arcadis.
Una denuncia che parte dalla morte del figlio, travolto dalla frana del 25 febbraio del 2015 e che si ferma alle evidenti disparità di trattamento tra l’azienda che beneficia della casta baranese e quella che, invece, resta al di là di una transenna che il protetto, sposta e apre a suo piacimento.
Nell’attesa di una vera inchiesta, libera dalle protezioni locali e dai sotterfugi legali e comunali (rinunce ad hoc, indicazioni anti sisma vergognosi!) ecco l’amara denuncia di Mamma Maria.
Una mamma che deve fare i conti con la morte di un figlio e di una imprenditrice che deve fare i conti con l’azienda chiusa e vedere quella del vicino (protetta dalla casta!) che funziona alla faccia di tutto e tutti.
La responsabilità politica, in questo caso, è evidente. Una responsabilità che incolpa l’intera classe dirigente baranese che, nonostante la morte di un cittadino, continua a fare figli e figliastri. Due pesi e due misure che risulta inaccettabile, proprio perché Peppe Iallonardo in quel luogo e per quel rischio è morto. E se abbiamo perso il rispetto dei morti, in virtù di interessi elettorali ed economici, allora siamo arrivati, davvero, al punto di fermarci e di chiederci dove siamo arrivati. E siamo arrivati in fondo alla scala della decenza e del rispetto.
Ecco perché Peppe Iallonardo è stato ammazzato due volte. Una volta dalla frana, un’altra volta dalla casta e dall’indifferenza.

LA DENUNCIA
La scrivente – denuncia Maria Migliaccio – è proprietaria e detentrice di struttura immobiliare già adibita ad attività turistico-ricettiva all’insegna L’Oasi La Vigna sita in località Olmitello del Comune di Barano d’Ischia. In data 25.2.2015 perdeva la vita in quella località il proprio figlio Giuseppe Iallonardo, che restava travolto dalla frana dei soprastanti costoni e dalla lava di acqua che scorreva nell’alveo da monte a valle, trascinando con sé detriti e rifiuti di varia natura.
Il giorno successivo veniva effettuato sopralluogo ad opera dei tecnici dell’Agenzia regionale ARCADIS, dell’Autorità di Bacino Campania Centrale, del Presidio di Protezione Civile della Regione Campania e con il supporto logistico e cartografico dell’lng. Giuseppe Di Meglio per il Comune di Barano d’Ischia.
All’esito del sopralluogo i tecnici rilevavano “una elevata pericolosità da frana e concludevano affermando univocamente che “l’area in esame risulta essere interessata da un rischio e pericolosità da frana e a rischio idraulico R4 (rischio molto elevato) e P4 (pericolosità molto elevata).
Sulla scorta di quanto accaduto e delle rilevazioni effettuate dai tecnici, il Sindaco del Comune di Barano d’Ischia, ad integrazione dell’ordinanza n. 101 del 3.8.2007, emetteva l’ordinanza n. 26 del 26.2.2015, con la quale ordinava l’interdizione dell’ area “a partire dalla fine della struttura denominata “La Cambusa”, ordinando, altresì, lo sgombero immediato delle strutture ivi esistenti (Oasi La Vigna e Pensione Olmitello) “sino a quando non verrà eliminato il pericolo”.
Sia la scrivente che il signor Di Costanzo Francesco Paolo (titolare della Pensione Olmitello) impugnavano l’indicata ordinanza sindacale innanzi al TAR Campania, che, nella Camera di consiglio del 28.5.2015, accoglieva la domanda cautelare in quanto nel ricorso n. 2356 /2015 (del Di Costanzo) veniva depositata certificazione di inizio attività presentata dal ricorrente con la quale il Di Costanzo comunicava la realizzazione di un intervento di rafforzamento corticale dei costoni retrostanti, attività, che, secondo quanto dichiarato dal tecnico incaricato (Ing. Benito Trani) avrebbe comportato l’eliminazione del pericolo di frane.
Sulla scorta di tali argomentazioni, il TAR invitava il Comune di Barano d’Ischia al riscontro degli interventi eseguiti e la conseguente attualità dei presupposti alla base dell’ordinanza impugnata; veniva precisato, altresì, che risultava essere incontestata la proprietà regionale del costone è la Regione Campania, a carico di cui sarebbe stata posta ogni ulteriore opera di messa in sicurezza. Fissava per il prosieguo l’udienza del 16.7.2015.
Il Di Costanzo inviava una comunicazione all’UTC di Barano n. 2499 del 16.4.2015 – ad integrazione della SCIA n. 2269 dell’8.4.2015 (per la realizzazione di intervento di rafforzamento corticale de costoni lungo l’accesso alla Pensione Olmitello ed immediatamente retrostanti la struttura ricettiva) con cui si qualificava proprietario di parte dei costoni (part. n. 44 del fol. 32) e segnalava che quelli immediatamente retrostanti la Pensione Olmitello erano di proprietà della s.n.c. Leonic” che provvederà a presentare apposita SCIA”. Rilevava, altresì, che le opere previste in progetto, consistenti nel rafforzamento corticale. non rientra vano tra gli interventi di mitigazione del rischio, per cui non necessitavano del parere dell’Autorità di Bacino.
Il Responsabile servizio LL.PP. del Comune di Barano, l’Ing. Giuseppe Di Meglio, con nota n. 3688 del 4.6.2015, convocava, sui luoghi, per l’11 giugno successivo, tutti coloro che avevano effettuato il sopralluogo del 26.2.2015 (Arcadis, Autorità di Bacino Campania Centrale, Genio Civile, Presidio di Protezione Civile), al fine di verificare gli interventi eseguiti.

L’AUTORITA’ DI BACINO BOCCIA IL COMUNE DI BARANO D’ISCHIA
L’Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale con nota n. 1613 del 10.6.2015 riscontrava negativamente la convocazione dell’Ente comunale, rilevando che essa Autorità, ai sensi dell’art. 7. c. 2, lettere e) li) ed i) delle norme di attuazione del PSAI, esprime pareri preventivi ed obbligatori sui progetti di opere pubbliche ricadenti in aree a rischio e sui programmi di intervento per la mitigazione del rischio e, che, allo stato, non risultavano presentati progetti di opere di mitigazione né studi o proposte di riclassificazione della pericolosità e del rischio da frana relativo ai costoni del Vallone Olmitello nelle aree già oggetto di sopralluogo. Segnalava. inoltre: “Sorprende la circostanza che, pur nei giudizi in cui il Comune risulta costituito, non vi è alcun cenno alla normativa di applicazione sovraordinata e obbligatoria del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino competente in materia di mitigazione ed eventuale riperimetrazione del rischio, che nella fattispecie in esame appare completamente pretermessa…. anto premesso, non essendo state le opere realizzate comunicate né assoggettate all’iter autorizzativo di competenza della scrivente, si rappresenta che l’Autorità non sarà presente… e che i livelli di pericolosità e rischio da frana esistenti nell’area resteranno allo stato invariati cosi come riportati nelle previsioni del vigente PSAI”: di analogo tenore era la nota n. 1695 con cui l’Autorità riscontrava la riconvocazione del 12.6.2015.
Finalmente, con la nota n. 5962 del 9.9.2015, giungeva il parere richiesto dal TAR Campania al Comune di Barano. per cui l’lng. Giuseppe Di Meglio comunicava che l’ente comunale non era stato posto in condizione di verificare se l’intervento eseguito dai privati avesse fatto venir meno i presupposti dell’ordinanza impugnata (visti i riscontri negativi alle richieste di sopralluogo congiunto); tuttavia, lo stesso lng. Di Meglio si era portato sui luoghi prendendo visione delle opere realizzate dal Di Costanzo Francesco Paolo sui costoni di sua proprietà, rilevando, che “le stesse non appaiono sufficienti a mitigare il pericolo frana, trattandosi di interventi che incidono sullo stato corticale della massa terrosa. Inoltre tali lavori sono privi della prescritta autorizzazione dell’Autorità di Bacino … quanto alla mitigazione del rischio alluvionale, nessuna opera è stata posta in essere da parte del Genio civile regionale, competente alla gestione dell’alveo Olmitello”.
E con nota prot. 7582 del 26.11.2015. quest’ultimo ribadiva al TAR Campania che i costoni terrosi che delimitano sui lati est ed ovest il vallone dell’Olmitello, attraversato da un piccolo torrente in alveo, sono di proprietà privata e non regionale.
Nelle more, il TAR Campania, con sentenza n. 4178 del 19.7.2016, decideva il solo ricorso proposto dalla sottoscritta, respingendolo poiché: alla luce degli approfondimenti istruttori effettuati dal Comune di Barano d’Ischia, questo Tribunale ritiene di dover rimeditare la posizione assunta in sede cautelare, in quanto non risulta eseguito alcun intervento sui costoni terrosi che incombono sulla struttura turistica della ricorrente, e quindi appare verosimile la tesi sostenuta dalla amministrazione comunale secondo la quale gli interventi eseguiti dal signor Di Costanzo sul costone di sua proprietà non hanno fatto venir meno il rischio di frane nella zona su cui insiste la struttura turistica della ricorrente.

LA RIDICOLA INDICAZIONE ANTISISMICA DELL’OLMITELLO
Il ricorso proposto dal Di Costanzo (assistito dallo stesso difensore della scrivente, invece, veniva rinviato su istanza di parte. Lo stesso legale, per conto del Di Costanzo, inoltrava. in data 6.2.2017. una nuova richiesta di revoca dell’ordinanza sindacale n. 26/2015. sul presupposto dell’avvenuta adozione da parte dell’ente comunale del Piano di Emergenza con delibera di Consiglio comunale del 29.7.2016; le argomentazioni, adoperate dal difensore del Di Costanzo, risultavano ora nuove e più efficaci, in quanto, veniva stigmatizzato il contrasto tra le motivazioni di “pericolosità” sottese alla ordinanza sindacale che ne aveva disposto l’interdizione e raver individuato la struttura alberghiera del Di Costanzo, nel Piano di Emergenza del Comune di Barano d’Ischia quale ricovero idoneo (Area di ricovero n. R18 Pensione Olmitello) da utilizzarsi in caso di sisma.
Ebbene, l’Ing. Di Meglio, in qualità di Responsabile Comunale del Servizio di Protezione Civile. Rilevava (nota n. 983 del 9.2.2017 anch’essa successivamente impugnata dal legale dinanzi alla giustizia amministrativa) che il “contrasto” evidenziato dal difensore in realtà era solo apparente e limitato a due eventualità di rischio: “è chiaro che se vi fosse un rischio alluvionale o un rischio frana quel ricovero non potrebbe essere utilizzato. Ma nel caso di sisma… essa potrebbe essere utilizzata per il momentaneo ricovero delle persone prive di abitazione agibile”.
Con nota prot. n. 2283 del 31.3.2017, il Sindaco di Barano dott. Paolino Buono, chiedeva all’Autorità di Bacino nordoccidentale di voler esprimere parere sulla richiesta presentata dal Di Costanzo e di confermare che la presenza di attività antropiche nelle aree a rischio idrogeologico Re ed R4. è subordinata all’approvazione del Piano Comunale di Emergenza.
Stante il perdurante silenzio del Comune di Barano sulla diffida del Di Costanzo del 6.2.2017, il legale di quest’ultimo impugnava tale “silenzio” dinanzi al TAR Campania (ricorso n. 1257/2017), che accoglieva le doglianze formulate nell’interesse del Di Costanzo ed ordinava al Comune di Barano d’Ischia di provvedere entro 30 gg. con un atto espresso di formale definizione della vicenda “anche in ragione degli interessi coinvolti, che non sono solo quello del privato a veder ripristinare I’attività turistico ricettiva che svolge, ma anche e soprattutto quello pubblico a statuire in maniera certa se la Pensione Olmitello deve essere effettivamente considerata come luogo di ricovero in ragione dei lavori realizzati”.
Il Di Costanzo, infine, impugnava innanzi al TAR Campania anche la nota n. 983 del 9.2.2017 del Responsabile comunale Servizio Protezione Civile Ing. Giuseppe Di Meglio: il ricorso pende con il n. 32 1 512 01 7 ed è in attesa ai fissazione di udienza.
Tanto premesso, si osserva:
l) La SCIA di Leonic srl richiamata nei giudizi amministrativi non è mai stata prodotta ed i lavori al costone retrostante la pensione Olmitello, di proprietà Leonic, non sono mai stati eseguiti. Tantomeno si ha notizia di interventi realizzati dalla regione Campania. A fronte della richiesta del TAR Campania, non è ancora intervenuto provvedimento del Comune sulla vicenda. Il pericolo di frane ed allagamenti, i medesimi che costarono la vita al figlio della esponente, è rimasto immutato; eppure la struttura turistico- recettiva del Di Costanzo è aperta (a differenza di quella della scrivente) grazie a spregiudicati stratagemmi e cavilli giuridici, che hanno evidentemente trovato la connivente e sconsiderata condivisione di taluni Uffici del Comune di Barano di Ischia.
Appare incredibile che la Pensione Olmitello, sia stata individuata, nel Piano di Emergenza del Comune di Barano d’Ischia, come area idonea al ricovero (Area di ricovero “scheda R18, piano di emergenza comunale; pag. 46 piano di emergenza comunale: le aree di ricovero sono i luoghi di sicurezza, in cui possono essere allestiti i primi insediamenti abitativi, tendopoli, roulottopoli, moduli prefabbricati, container, ecc., o le strutture, o, le alloggiare temporaneamente la popolazione coinvolta nella catastrofe. Vengono indicate in rosso sulla cartografia e indicati con segnaletica adeguata sul territorio.) ed inserita tra le strutture “utilizzabili” in caso di emergenza, nonostante il grave rischio idro-geologico cui la stessa è notoriamente sottoposta. Ed invero, grazie a tale incomprensibile individuazione ed al “paralizzato” giudizio amministrativo (per effetto di una sospensiva risalente al 2015) si consente, di fatto, la piena utilizzazione della struttura.
La scrivente chiede di sapere per quali motivi a tutt’oggi il Comune di Barano d’Ischia non abbia dato riscontro all’istanza del 6.2.2017 di Di Costanzo Francesco Paolo: per quali motivi ancora oggi non sia stato materialmente interdetto a persone l’albergo Olmitello; se il Comune abbia, in attuazione dell’ordinanza n. 26/20I5, individuato i soggetti che debbano eliminare il pericolo ed abbia attivato le procedure per l’ottemperanza anche forzata dell’ingiunzione. Si invitano le Autorità Amministrative in indirizzo. ciascuno per quanto di stretta competenza, a svolgere con immediatezza gli opportuni accertamenti e ad assume/e ogni conseguenziale provvedimento volti ad evitare che le avverse condizioni metereologiche possano cagionare disastri in località Olmitello del Comune di Barano d’Ischia, disponendo, se necessario, la immediata interdizione dei luoghi, a persone e veicoli e lo sgombero di strutture turistico- recettive ivi allocate. Si invita, nel contempo, la Procura della Repubblica di Napoli, competente per territorio, a svolgere, possibilmente attraverso la P.G. sede e non attraverso gli Uffici di P.G. territoriali a valutare la sussistenza di reati già consumati e, comunque, ad impedire la commissione di reati con condotta perdurante.

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