Gaetano Di Meglio | Il TAR salva la TARI del Comune di Ischia e respinge, in pieno, il ricorso presentato dai Leonessa. Una sentenza, questa, che arriva sullo scadere di questo anno molto movimentato. E se al Carcere non va bene, con la TARI, invece sì.
La prima sezione del TAR Campania ha pronunciato la sentenza sul ricorso proposto da Continental Mare s.r.l., Grand Hotel Il Moresco s.r.l., Excelsior Ischia s.r.l. e Continental Terme s.r.l., per l’annullamento della deliberazione del Consiglio comunale con la conferma per il 2020 delle tariffe tari adottate per il 2019, delle tariffe TARI adottate per l’anno 2020 dal Comune di Ischia e di tutti gli atti ad essi collegati.
Il TAR, accogliendo la difesa del Comune di Ischia sostenuta dall’avvocato Leonardo Mennella ha respinto il ricorso dei Leonessa e ha rimarcato anche che l’agire dell’ente di Via Iasolino non è stato errato.
La vicenda. Nel ricorso il gruppo LeoHotels ha premesso di aver subito per l’anno 2020 le chiusure obbligatorie connesse all’emergenza da Covid-19 e si dolgono che il Comune abbia riconfermato senza motivazione le tariffe TARI 2019, così come determinate con la deliberazione consiliare n. 49/2015 (rettificata per errore materiale con la delibera n. 63 del 10/11/2015, ma questo è un classico dei dirigenti di Via Iasolino, ndr).
E ancora che dal comune di Ischia avesseero mancato di indicare “elementi che ne chiariscano il calcolo, per la tariffa applicata agli alberghi, censurando che non siano esplicitati i criteri di misurazione e i coefficienti applicati per la determinazione delle voci di costo e, ancora, che era evidente una violazione della delibera dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente e, sempre secondo i Leonessa, gli atti del comune vanno in contrasto con la decisione ARERA con la previsione per il 2020 di uno sconto del 6% sulla tassa annuale complessiva, mentre l’art. 1, co. 5, della citata delibera ARERA ha previsto la riduzione a zero della quota variabile della tariffa, per il periodo di sospensione delle attività delle utenze non domestiche. Censure, queste, che però non hanno retto all’analisi dei giudici amministrativi.COSÌ IL TAR DOMA LA LEONESSA
Nella seduta consiliare del 28/9/2020 il Comune di Ischia ha approvato il nuovo Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti e confermato per il 2020 le tariffe TARI adottate per il 2019. Entrambi i provvedimenti sono avversati dalle Società: quanto al primo, sostenendo che non si è tenuto conto, all’art. 30 co. 5 del Regolamento, della delibera ARERA n. 158/2020; quanto al secondo, censurando la riproposizione per l’anno 2020 delle tariffe TARI 2019. Si può partire da quest’ultimo provvedimento.
La delibera n. 16 del 28/9/2020 ha ad oggetto: “Conferma per il 2020 delle tariffe TARI adottate per il 2019 ai sensi dell’art. 107, comma 5 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27”. In essa si considera che l’art. 107, comma 5, cit. ha stabilito che: “I comuni possono, in deroga all’art. 1, commi 654 (copertura integrale dei costi) e 683 (approvazione tariffe), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021”.
Sulla scorta di ciò, l’Ente ha valutato “opportuno, vista la situazione economica attuale ed in assenza del piano economico finanziario (PEF) aggiornato, di approvare il regime TARI in via provvisoria, confermando l’assetto delle tariffe adottate per il 2019”. Ha quindi ritenuto “necessario confermare le tariffe TARI adottate per l’anno 2019, approvate con deliberazione consiliare n. 49 del 30 luglio 2015 (deliberazione rettificata per errore materiale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 10/11/2015)”.
La critica delle Società alla conferma per il 2020 delle tariffe TARI 2019 si rivolge all’asserita necessità di un’adeguata istruttoria e di una compiuta motivazione, osservando che sono assenti i dati da cui desumere come le tariffe siano state determinate e, in particolare, la tariffa di € 13,54593 al mq., applicata agli alberghi. È ricordato che la riproposta delibera n. 49/2015 contiene all’allegato A il Piano economico-finanziario (con indicazione del costo annuo complessivo del servizio di € 6.414.118,99), mentre l’allegato B riporta semplicemente le tariffe da applicare alle utenze domestiche e non domestiche, divise per categoria, senza indicare le modalità di quantificazione della tariffa, né il criterio di suddivisione del costo tra le differenti utenze.
Rimarcano le ricorrenti che il suddetto costo complessivo è posto a carico delle utenze domestiche per € 1.414,956,41 (poco più del 20%, benché la loro superficie sia superiore al 60% di tutte le utenze), mentre il rimanente 80% circa (€ 4.999.162,00) è fissato a carico delle utenze non domestiche (aventi una superficie complessiva inferiore al 40% del totale). Aggiungono che, tra queste ultime, è imputato un costo corrispondente a più del 50% di quello complessivo alla categoria degli alberghi con ristorante, la cui superficie non raggiunge il 20% di quella complessiva (affermano che le strutture ricorrenti, con una superficie netta tassabile di mq. 26.954,05, sopportano un’imposizione TARI che copre quasi il 6% del costo complessivo).
È, pertanto, ravvisata la sperequazione a loro danno, per effetto della tariffa imposta per le attività alberghiere pari a € 13,54593 al mq. (mentre la tariffa per le civili abitazioni varia da € 1,90 a € 1,94 al mq.). Con le censure articolate è dedotta la violazione degli artt. 53 e 97 Cost., della normativa primaria e regolamentare in materia, del relativo Regolamento comunale, dell’art. 151, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000, delle Linee Guida MEF per l’elaborazione delle tariffe, nonché l’eccesso di potere sotto molteplici profili e la violazione dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa, di proporzionalità e in materia di tassazione.
È rammentato che le tariffe della TARI, istituita con la legge n. 147/2013: assicurano la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio e del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; sono determinate dal Comune sulla base dei costi individuati nel piano finanziario.
L’AFFONDO AL COMUNE CHE NON SORTISCE EFFETTO
Ciò premesso, sostengono le ricorrenti che la scelta del Comune di Ischia di approvare le tariffe senza l’individuazione e l’esaustiva illustrazione dei criteri adottati, “difetta la stima dell’incidenza del costo per utenze domestiche e non domestiche; non sono illustrati i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti (siccome le categorie producono differenti tipi di rifiuti sotto l’aspetto “qualitativo” ed hanno quantitativamente, in rapporto ad ogni mq. di superficie, una diversa capacità a produrre rifiuti); non è esplicitato il procedimento che ha condotto alla loro adozione. Se ne fa derivare il deficit istruttorio e motivazionale delle tariffe determinate con la delibera n. 49/2015, a valere per il 2020, rappresentando la sperequazione data dalla commisurazione di una tariffa per le attività alberghiere di sette volte superiore a quella stabilita per le abitazioni.Per la risoluzione della controversia è necessario delimitare l’oggetto del contendere. Ciò in relazione all’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa del Comune, la quale mette in evidenza che le tariffe erano state calcolate con la delibera n. 49/2015 e confermate con 30/12/21, la delibera impugnata, di tal che non potrebbe più mettersi in discussione, a distanza di anni, la determinazione anzitempo assunta e non contestata in precedenza, conseguendone la definitività e inoppugnabilità delle tariffe medesime. Sennonché, siccome costituisce oggetto del presente giudizio la delibera del 28/9/2020 n. 16, ne deve essere valutata la legittimità sulla base delle censure dedotte.
Con esse le ricorrenti prospettano che la riconferma delle tariffe dovesse poggiare su un quadro istruttorio e motivazionale valevole a consentirne la riproposizione per l’anno 2020. Posta in questi termini, la questione deve incentrarsi sulla sussistenza di un rinnovato obbligo di compimento dell’istruttoria e del correlato corredo motivazionale, che si suppone preordinato alla conferma delle tariffe del 2019 anche per l’anno 2020. La sussistenza di un tale obbligo deve essere esclusa.
È assorbente considerare che la fonte del potere esercitato dal Comune risiede nella previsione di legge, espressamente richiamata, dell’art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27. Detta norma – dettata nel contesto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – esplicitamente deroga all’art. 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013 (riguardanti, rispettivamente, l’obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio e le modalità e i termini dell’approvazione delle tariffe). Nel contesto eccezionale di cui trattasi, con l’esonero in via derogatoria dagli adempimenti e obblighi ordinariamente prescritti, la discrezionalità dell’Amministrazione si consuma ed esaurisce nella scelta di avvalersi della facoltà di “approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020” (art. 107 cit.).
AL COMUNE BASTA LA CONFERMA, NON SERVE L’ISTRUTTORIA
È sufficiente, dunque, che l’Ente si risolva a riproporre le tariffe vigenti per l’anno precedente. Non si mostra necessario il compimento di attività istruttoria, la quale contrasterebbe con l’esigenza, sottesa alla norma, di agevolare il compito rimesso alle Amministrazioni e consentire in via derogatoria, nel contesto emergenziale di cui s’è detto, di far fronte agli adempimenti prescritti semplicemente rifacendosi alle tariffe del 2019. Per le stesse ragioni la conferma non può richiedere l’assolvimento di un attuale obbligo motivazionale, trattandosi della riproposizione delle tariffe, che non esige alcuna esplicitazione delle ragioni che presiedono alla scelta, consentita dalla legge e rispetto alla quale non si pone alcuna alternativa rispetto alla determinazione conseguente.
Peraltro, deriva dalla previsione eccezionale di legge che il mantenimento delle tariffe debba assolvere allo scopo di non aggravarne il peso (tanto da derogarsi all’obbligo di copertura integrale dei costi), sicché la pretesa di una loro rielaborazione e riequilibrio tra le categorie finirebbe con il contraddire la ratio della norma, poiché il vantaggio che ne riceverebbe una categoria andrebbe a discapito di altra categoria di utenti. Per le suesposte ragioni vanno disattese le censure avverso la delibera del 28/9/2020 n. 16. Relativamente alla delibera n. 14 del 28/9/2020, recante l’approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti, è in contestazione quanto disposto all’art. 30, comma 5, secondo cui: <>. Deducono le ricorrenti che la delibera applica gli sgravi stabiliti dalla delibera ARERA n. 158/2020, tuttavia contraddicendola poiché quest’ultima, per le utenze non domestiche soggette a sospensione per l’emergenza da Covid-19, prevede per il caso di sistemi di tariffazione puntuale che il gestore “provvede a porre pari a zero la quota variabile della tariffa per il periodo di sospensione delle attività” (art. 1, co. 5). Si afferma che lo sconto del 6%, determinato in maniera oscura, è inadeguato e insufficiente, anche rispetto alla misura stabilita da altri Comuni dell’isola (è indicato che Forio d’Ischia l’ha fissata al 30%). Obietta il Comune che la riduzione tariffaria per la categoria D07 è maggiormente favorevole rispetto a quanto indicato con la delibera ARERA, applicandosi generalmente a tutti gli alberghi con ristorante, a prescindere dalla durata dell’obbligatoria sospensione dell’attività, ed essendo applicata sulla tassa annuale complessiva, comprensiva della parte fissa e della parte variabile della tariffa (si aggiunge che il Comune di Forio ha operato la riduzione del 30% solo per la parte variabile della tariffa, esclusivamente per i giorni di chiusura).
Ciò posto, risulta che il contestato sconto del 6%, calcolato sulla tassa annuale complessiva, costituisca una disposizione più favorevole rispetto alla delibera ARERA, nella parte invocata dalle ricorrenti (azzeramento della quota variabile della tariffa per il periodo di sospensione delle attività). L’impugnata delibera n. 14/2020 considera che “le indicazioni previste dal provvedimento n. 158 di ARERA possono essere viste come il livello minimo da ricomprendere all’interno delle scelte effettuate dai Comuni”.
In tal senso, il Comune manifesta di aver deliberato un trattamento che risulta essere di maggior favore per la categoria, come palesato dalla relazione dei revisori dei conti allegata alla delibera, attestante che: “L’Amministrazione ha pertanto ritenuto opportuno inserire nel Regolamento per l’Applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) un’apposita norma regolamentare in merito di valore superiore ed assorbente delle agevolazioni minime definite dalla citata deliberazione ARERA del 5 maggio 2020 n. 158, in modo da ristorare le attività soggette a chiusura durante il periodo di lock down”.
Ne discende l’infondatezza della censura, rivolta alla disposizione regolamentare che si mostra non pregiudizievole per le ricorrenti, rispetto a quanto reclamato sulla base dell’invocata delibera ARERA.
Conclusivamente, alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va dunque interamente respinto.