€ 13.437,07 a titolo di indennità di risultato ed in via subordinata di € 30.437,07 cadauno per lavoro straordinario
L’indennità di posizione paga la sedia, l’indennità di risultato remunera chi vi è seduto sopra. La vecchia immagine plastica di questi due elementi che compongono la retribuzione dei dirigenti comunali (e del personale con incarico di posizione organizzativa) torna utile per comprendere l’orientamento della sezione lavoro del tribunale di Napoli in persona del Giudice Istruttore Erminia Catapano nella causa civile iscritta al Ruolo generale degli affari contenziosi per l’anno 2013 tra i dirigenti del Comune di Forio ed il Comune stesso.
Il valore della sedia prescinde dalle qualità di chi la occupa. L’indennità di posizione remunera il ruolo dirigenziale, contraddistinto dalla complessità organizzativa dell’Ente, differenziato dalle peculiarità della struttura, qualificato dalle responsabilità, interne ed esterne, che quel determinato posto obbliga ad assumersi.
Tutte le posizioni dirigenziali ed organizzative devono essere “pesate”, cioè valutate e rapportate con opportuni parametri di riferimento.
I vari responsabili di settore in qualità di dipendenti con specifici ruoli aveva richiesto al Tribunale di riconoscere loro la retribuzione di risultato a prescindere della costituzione del nucleo di valutazione presso l’Ente datore di Lavoro che assorbirebbe a loro dire ogni altra indennità prevista dal contratto collettivo, ivi inclusa quella per lo svolgimento del lavoro straordinario.
Gli alti dirigenti foriani si erano rivolti al giudice del lavoro affinché il Comune di Forio corrispondesse loro il compenso dovuto per il lavoro straordinario condannando l’Ente a corrispondere le somme dovute a titolo di indennità di risultato pari ad € 13.437,07 ed in via subordinata di condannare l’Ente al pagamento della somma di € 30.437,07 cadauno per lavoro straordinario, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione con vittoria di spese e compensi di lite.
Instaurato il contraddittorio si è costituito il comune di Forio, si legge nella sentenza numero 10303/2015, che ha dedotto la nullità dell’atto con cui si richiede il pagamento, l’inapplicabilità del Contratto collettivo degli enti locali attesa la mancata produzione di prova da parte degli istanti, non avendo gli stessi depositato la busta paga per desumere quanto già percepito. Una difesa prodotta dal comune ritenuta comunque dal tribunale priva di pregio.
In limine litis, il giudice Catapano ha respinto anche la nullità richiamata dal legale rappresentante del comune di Forio, avendo delineato i ricorrenti in maniera precisa e con dati analitici le proprie mansioni. In ogni caso la normativa vigente prevede che per il personale dei comuni privi di posizioni dirigenziale, non è parte irrinunciabile e necessaria del trattamento economico accessorio e pertanto, il dipendente non vi ha diritto per il solo fatto che gli sia stata attribuita la responsabilità degli uffici e servizi individuali, ma la sua assegnazione è subordinata alla valutazione positiva dell’amministrazione circa il raggiungimento degli obbiettivi gestionali programmati, fermo restando che la facoltà di affidare funzioni direttive ai responsabili degli uffici è esercitabile nell’ambito delle risorse finanziarie, non essendo per siffatti comuni contemplato un esonero dalla corresponsione della retribuzione di risultato.
Cosi il giudice ritiene di rigettare le richieste dei ricorrenti sottolineando che la retribuzione di risultato non spetta tout court per l’attribuzione di un incarico di responsabilità, anche a prescindere dalla mancata costituzione di un nucleo di valutazione presso il comune del Torrione.
Infatti per il giudice in ogni caso il Nucleo di Valutazione foriano non avrebbe prodotto nel merito del ruolo dei dirigenti nessuna valutazione dei risultati. Questo da solo basta a rigettare le richieste di pagamento.
Anche in merito alle richieste di pagamento di straordinario per le eventuali delle attività svolte il giudice si pronuncia rigettando le richieste. Non ci sono prove nè ordini di servizio che rilevino un possibile interesse pubblico a giustificare le ore di straordinario per le quali si pretende il pagamento
La qualità delle parti, il rigetto delle difese preliminari del Comune e la particolarità e complessità della questione trattata costituiscono gravi ragioni che consigliano al Giudice di compensare integralmente le spese di lite.
Tanto, come la giri e come la metti, sono sempre i cittadini foriani a dover pagare le spese della disamministrazione, in molti casi uan politica scellerata, poco oculata, sopratutto poco parsimoniosa nella gestione dei soldi pubblici. Danni e spese legali che il giudice compensa e pagati con i sacrifici dei contribuenti.
Per il resto parlando di qualità e resa dei servizi gestiti dai vari dirigenti lo sato del comune di Forio è sotto gli occhi di tutti, basta camminare per le vie, tra i bazar autorizzati davanti ai negozi o facendo la gimcana tra le auto e le buche che dominano il panorama locale.
Un plauso al Giudice Istruttore Erminia Catapano.